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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14886/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di Appello in relazione a un'accusa di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 cod. strada, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. In particolare contestava che le due determinazioni del tasso alcolemico non fossero concordanti: la prima indicava 0,82 g/l (oltre 0,80), la seconda 0,80 g/l (pari a 0,80), e per l'integrazione del reato aggravato sarebbe necessaria la concordanza di due determinazioni entrambe superiori a 0,80 g/l. Inoltre rilevava l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dalla consumazione (08/09/2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 224 cod. strada. La Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione i profili di nullità o di vizio motivazionale invocati dal ricorrente, atteso che l'esistenza della causa estintiva impone l'immediata applicazione della prescrizione; non sono state pronunciate assoluzioni di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non sussisteva l'evidenza dell'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. b) (violazione relativa alla guida in stato di ebbrezza)

    La norma distingue livelli di alcolemia con conseguenze diverse; per le fattispecie più gravi è richiesta una soglia superiore che, nella prassi, viene collegata alle determinazioni concordanti indicate dal regolamento

  • art. 379 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada

    prevede che il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l sia accertato da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di cinque minuti

    Il regolamento richiede due determinazioni concordanti a distanza di cinque minuti; la Corte richiama la necessità di concordanza delle misure per qualificare correttamente l'illecito come penale piuttosto che amministrativo e per accertare il superamento della soglia superiore (0,80 g/l) per le fattispecie aggravate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    prescrive la pronuncia di non doversi procedere per evidente insussistenza del fatto

    La Corte osserva che l'art. 129, comma 2, richiede l'evidente insussistenza del fatto per pronunciare una assoluzione di merito; nel caso di specie tale condizione non sussisteva, dunque è stata disposta l'annullamento per prescrizione e non l'assoluzione piena

  • art. 224 cod. strada

    comma 3 (comunicazione al Prefetto)

    La norma impone agli organi giudiziari di comunicare al Prefetto le decisioni relative a determinate violazioni stradali; la sentenza ordina tale trasmissione dopo l'annullamento per prescrizione

Massime di principio

  • Se in sede di cassazione risulta già intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e senza entrare nel merito delle eventuali nullità o vizî di motivazione, in quanto la causa estintiva è immediatamente applicabile.
  • L'eliminazione di una condanna penale per prescrizione comporta, a fronte dell'annullamento, anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in conseguenza della condanna, salvo diverso disposto normativo.
  • L'art. 379 del Regolamento richiede due determinazioni concordanti, a cinque minuti di distanza, per la valutazione del tasso alcolemico; per qualificare il fatto come reato aggravato (soglia >0,80 g/l) è necessario che entrambe le rilevazioni superino la soglia rilevante, fatto che può incidere sulla distinzione tra illecito amministrativo e reato.
  • La presenza di risultati di prova molto prossimi alla soglia (es. 0,80 vs 0,82 g/l) impone attenzione tecnica: occorre verificare arrotondamenti, tolleranze strumentali, modalità di accertamento e la perfetta concordanza temporale richiesta dal regolamento.
  • L'assoluzione di merito per evidente insussistenza del fatto (art. 129, comma 2) è una misura eccezionale e non può essere sostituita dall'annullamento per prescrizione quando non è pacificamente dimostrata l'inesistenza del fatto.
  • In situazioni analoghe è consigliabile verificare tempestivamente i termini di prescrizione e valutare l'opportunità di far emergere d'ufficio la causa estintiva per ottenere una decisione favorevole senza necessità di approfondire questioni probatorie complesse.

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