Sentenza n. 1615/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una tettoia abusiva, unitamente al verbale di accertamento edilizio presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo di essere estraneo alla realizzazione della tettoia, eseguita dal dante causa tra il 1998 e il 1999, e che l'opera era stata oggetto di domande di sanatoria edilizia e paesaggistica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione e l'errata applicazione del silenzio-rigetto, sostenendo che la tettoia fosse soggetta, all'epoca, a DIA e oggi a SCIA; di conseguenza, la domanda del 2008 avrebbe dovuto essere trattata come SCIA in sanatoria, rispetto alla quale il silenzio dell'amministrazione avrebbe integrato soltanto silenzio-inadempimento, imponendo un provvedimento espresso prima dell'adozione della demolizione. In via subordinata ha dedotto la violazione degli artt. 167 d.lgs. 42/2004 e 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la pendenza della domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria impedisse la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda edilizia. Il TAR ha inoltre dichiarato inutilizzabile, perché tardiva ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la memoria depositata dal ricorrente il 26 giugno 2026.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato la tettoia, avente dimensioni di circa 11,50 per 4 metri, chiusa su due lati, stabilmente ancorata al suolo e agli edifici adiacenti, come intervento incidente significativamente sull'assetto edilizio e territoriale, riconducibile alla nuova costruzione e quindi soggetto a permesso di costruire. Non si trattava di una mera tettoia leggera, priva di autonomia strutturale e funzionale e destinata a un riparo temporaneo. Ne conseguiva che la regolarizzazione postuma era disciplinata dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 e non dall'art. 37 relativo agli interventi soggetti a DIA/SCIA; il Comune non era quindi tenuto a convertire d'ufficio la domanda denominata concessione in sanatoria in una SCIA in sanatoria. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, il decorso di sessanta giorni senza provvedimento espresso aveva determinato il silenzio-rigetto sulla domanda del 2008. L'erroneo richiamo alla SCIA contenuto nell'ordinanza è stato ritenuto una mera imprecisione formale, non incidente sulla legittimità sostanziale dell'atto, poiché la descrizione dell'opera ne evidenziava la natura di nuova costruzione. È stato respinto anche il secondo motivo: il procedimento di sanatoria edilizia e quello di compatibilità paesaggistica sono autonomi e indipendenti; la pendenza della sanatoria paesaggistica non sospende né impedisce la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda edilizia. Una volta perfezionatosi il diniego tacito e in assenza di titolo edilizio, l'ordinanza di demolizione costituiva atto vincolato e dovuto. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza di un provvedimento espresso del Comune, comporta la formazione del silenzio-rigetto.
L'accertamento di conformità per opere soggette a permesso di costruire si conclude tacitamente in senso negativo decorso il termine di sessanta giorni senza provvedimento espresso; nel caso concreto la domanda di sanatoria del 2008 doveva essere ricondotta a tale disciplina.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disciplina della sanatoria per interventi soggetti a DIA/SCIA non è applicabile a una tettoia di dimensioni significative e stabilmente ancorata al suolo, qualificabile come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La sanatoria paesaggistica segue un procedimento autonomo rispetto alla sanatoria edilizia e la sua pendenza non impedisce la formazione del silenzio-rigetto previsto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica oltre i termini processuali è tardiva e non può essere utilizzata ai fini della decisione.
art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.
Il TAR ha richiamato tali disposizioni nell'ambito della fase cautelare, in relazione al mancato deposito da parte del Comune della relazione e della documentazione richieste.
Massime di principio
- Una tettoia di dimensioni non trascurabili, chiusa su lati e stabilmente ancorata al suolo e agli edifici esistenti, che incida significativamente sull'assetto edilizio e occupi nuovi spazi o volumi, costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire; non può essere qualificata come mera tettoia leggera o pertinenza soggetta a DIA/SCIA.
- Quando l'opera abusiva è soggetta a permesso di costruire, la relativa regolarizzazione postuma è disciplinata dall'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001; il decorso di sessanta giorni dalla domanda senza provvedimento espresso determina il silenzio-rigetto.
- L'amministrazione non è tenuta a riqualificare d'ufficio come SCIA in sanatoria una domanda denominata concessione in sanatoria quando, in ragione delle caratteristiche concrete dell'opera, la disciplina applicabile è quella dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
- Il procedimento di sanatoria edilizia e quello di compatibilità paesaggistica sono autonomi: la pendenza della domanda paesaggistica non sospende né impedisce la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria edilizia.
- Una volta formatosi il silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità e in assenza di altro titolo legittimante, l'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva costituisce esercizio vincolato e dovuto del potere repressivo edilizio; l'erroneo richiamo formale alla SCIA non invalida l'atto se la descrizione dell'opera consente di ricostruirne correttamente la qualificazione sostanziale.
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