Cassazione Civile, Ordinanza n. 11936/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori, soci di una cooperativa fallita, avevano convenuto in giudizio la società committente e la curatela fallimentare della cooperativa chiedendo di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente dall'ottobre 2016 e di ottenere le conseguenti differenze retributive, ferie, festività, tredicesima, quattordicesima e compensi per lavoro straordinario. La loro tesi era che l'appalto di facchinaggio, carico/scarico e movimentazione merci fosse solo apparente e che in realtà vi fosse interposizione illecita di manodopera, perché l'organizzazione e le direttive sarebbero provenute dalla committente e la cooperativa si sarebbe limitata alla mera gestione amministrativa del personale. In cassazione hanno denunciato: 1) violazione della l. n. 1369/1960, assumendo che fosse sufficiente la prova che le direttive operative e l'organizzazione del lavoro provenissero dalla committente e che l'appaltatrice non avesse autonoma organizzazione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato correttamente il compendio probatorio, avrebbe svalutato alcune testimonianze e non avrebbe considerato altra sentenza resa in controversia diversa ma asseritamente pertinente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una diversa rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi in tema di intermediazione di manodopera, accertando che le attività erano coerenti con l'appalto, che i mezzi necessari erano della cooperativa, che non risultavano ordini diretti ai singoli lavoratori e che gli altri indici invocati (orari sovrapponibili, tornelli, mensa) erano non decisivi. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo ipotesi non ricorrenti di utilizzo di prove non dedotte o di trattamento di prove legali in modo contrario alla loro natura. La conseguenza è stata la conferma della decisione di merito sfavorevole ai lavoratori, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, comma 3
Il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera opera quando l'appaltatore si limiti a fornire mera manodopera, senza reale organizzazione autonoma della prestazione e con gestione solo amministrativa del personale; ai fini della presunzione occorre un uso significativo e non marginale dei mezzi dell'appaltante.
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29
L'appalto di opere o servizi è lecito se l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi necessari e il servizio, mentre il committente non può esercitare interventi dispositivi e di controllo diretti sui dipendenti dell'appaltatore, oltre il coordinamento necessario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione dei fatti di causa.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Non consente di rimettere in discussione in cassazione l'apprezzamento in fatto delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che siano state ignorate prove legali o attribuito loro un valore difforme dalla legge.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di intermediazione illecita di manodopera, l'appalto è genuino quando l'appaltatore assume una reale organizzazione autonoma del servizio, impiega propri mezzi e sopporta il rischio d'impresa; la mera esecuzione di attività manuali presso il committente non basta, da sola, a dimostrare la simulazione.
- Per configurare un appalto fraudolento occorre provare che il potere direttivo, organizzativo e di controllo sia in sostanza esercitato dal committente sui lavoratori dell'appaltatore; sono invece compatibili con un appalto le indicazioni rivolte ai preposti dell'appaltatore o i coordinamenti funzionali all'esecuzione del servizio.
- La valutazione degli indici sintomatici dell'interposizione illecita (uso di mezzi del committente, orari coincidenti, accesso con tornelli, uso di mensa comune) è rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione come nuova valutazione del fatto.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il merito della valutazione probatoria: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, prove d'ufficio fuori dai limiti di legge o abbia attribuito forza di prova legale a elementi che non la hanno.
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