Cassazione Penale, Sentenza n. 5749/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bruno aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (21/08/2019). Il GIP del Tribunale di Brindisi la rigettò (03/09/2019). In primo grado il Tribunale rigettò l'opposizione per difetto di legittimazione passiva della parte citata (Ministero della Giustizia anziché Agenzia delle Entrate). La Cassazione annullò con rinvio e ordinò la notificazione all'Agenzia delle Entrate. In sede di rinvio il Tribunale dichiarò inammissibile la richiesta, ritenendo la dichiarazione sostitutiva del reddito carente del requisito di specifica determinazione del reddito complessivo (richiamo art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002). Il ricorso per cassazione deduceva, tra l'altro, la violazione delle norme procedurali applicabili al giudizio di rinvio e l'illegittima rilevazione di un nuovo motivo di inammissibilità nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio non poteva rilevare, nel giudizio di rinvio, nuove nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, in quanto trova applicazione l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. (testualmente richiamato: "Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari"). Pertanto l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 79, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina i requisiti e la documentazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale aveva richiamato la lett. c) in relazione alla necessità di specifica determinazione del reddito complessivo.
art. 76, d.P.R. n. 115/2002
Prevede la documentazione equipollente attestante le condizioni reddituali; citato dalla difesa come limite al potere di sindacato del giudice sul contenuto della dichiarazione reddituale.
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Norma sulla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni nel procedimento relativo agli onorari e al patrocinio; base normativa del ricorso per cassazione proposto.
art. 627, comma 4, cod. proc. pen.
Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari
Il giudice del rinvio non può rilevare o decidere su nullità o inammissibilità emerse nei precedenti gradi; ciò impedisce di introdurre nuovi motivi di rigetto non già decisi dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.
art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Collegate all'effetto della sentenza di annullamento e alla regola secondo cui la regiudicata stabilita dalla Cassazione vincola il giudice del rinvio; limitano la possibilità del giudice del rinvio di discostarsi dalla decisione della Cassazione.
art. 100 cod. proc. civ. e art. 2729 cod. civ.
Norme richiamate nel motivo relativo alla valutazione delle prove e delle presunzioni circa le elargizioni ricevute; il ricorrente contestava la loro applicazione da parte del Tribunale nella valutazione dell'attendibilità della dichiarazione reddituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice non può rilevare nuove nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi (applicazione dell'art. 627, comma 4, c.p.p.); pertanto, se la Cassazione ha annullato per un preciso motivo, il giudice di rinvio deve attenersi alle questioni riaperte dalla Cassazione e non introdurne di nuove che incidano sulla ammissibilità già decisa.
- L'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato ha natura accessoria rispetto al processo penale principale e deve essere coordinata, per le parti non disciplinate, con le norme del procedimento penale; il giudice dell'opposizione deve rispettare il limite della devoluzione previsto per il rinvio.
- Il controllo del giudice sulla dichiarazione sostitutiva del reddito deve essere esercitato nei limiti consentiti: si verifica l'esaustività della documentazione prevista (es. art. 76 e art. 79 d.P.R. 115/2002) ma non è consentito al giudice del rinvio introdurre nuove ragioni di inammissibilità già non oggetto della decisione cassazionale.
- Se in primo grado è stata citata parte erronea (difetto di legittimazione passiva), il giudice deve provvedere alla notificazione della corretta controparte (es. Agenzia delle Entrate) e non rigettare l'opposizione per tale motivo senza consentire la regolarizzazione procedurale.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni reddituali può richiedere elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per superare la presunzione di veridicità; il semplice sospetto o la genericità non sono sufficienti per dichiarare l'inammissibilità del beneficio.
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