Sentenza n. 602/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2024 pubblicata il 02/05/2024 RG n. 725/2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, con la quale era stata ordinata l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici indicati nel provvedimento e per l'importo complessivo di 2.500 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere spontaneamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
La norma è indicata quale fonte della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza esecutiva, dopo la notificazione della pronuncia ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima il ricorso per ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, e incaricato di porre in essere le procedure contabili necessarie all'esecuzione del giudicato.
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