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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16505/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione fra reati giudicati separatamente. Il ricorrente deduceva: (a) vizio nella scelta del reato piu' grave, sostenendo che la bancarotta indicata nella sentenza a) avesse un danno maggiore rispetto a quella della sentenza b) e quindi avrebbe dovuto essere considerata piu' grave; (b) carenza di motivazione circa l'entita' dell'aumento di pena riconosciuto per il reato satellite, posto che il giudice aveva aumentato la pena di un anno senza spiegare i criteri di confronto e la proporzione rispetto alla pena originaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Sul primo profilo la Corte ha ritenuto corretto l'individuazione della violazione piu' grave nella bancarotta giudicata con la sentenza sub b) (Corte d'appello di Milano, 10/11/2021) in quanto, secondo il principio delle Sezioni Unite, ai fini esecutivi la violazione piu' grave si identifica con la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione. Pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva basare la scelta sulle modalita' o sull'importo sottratto invece che sulla pena effettivamente inflitta. Sul secondo profilo la Corte ha ritenuto fondato il motivo: il giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena per il reato-satellite di un anno (solo quattro mesi in meno rispetto alla pena irrogata in cognizione) limitandosi a definirla "congrua" senza alcuna motivazione comparativa o indicazione dei termini di proporzione. Per tale carenza motivazionale la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Roma in diversa persona fisica, con istruzioni di integrare la motivazione in conformita' ai principi richiamati. Nel resto il ricorso e' stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma che consente la richiesta, in sede esecutiva, dell'applicazione della disciplina della continuazione; qui usata come titolo procedurale per richiedere la riunione dei reati ai fini esecutivi

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    ai fini dell'individuazione della violazione piu' grave in sede esecutiva, si considera quale 'pena piu' grave inflitta' quella concretamente indicata nel dispositivo della sentenza del giudice della cognizione; principio richiamato come criterio decisivo per la scelta del reato piu' grave

  • art. 444 cod. proc. pen.

    riferimento al rito dell'applicazione della pena concordata; utilizzato per descrivere la pena di un anno e quattro mesi applicata con patteggiamento nella sentenza sub a)

  • R.D. n. 267/1942 (art. 216 e art. 223)

    normativa sul fallimento e sulle relative fattispecie di bancarotta richiamata come norma sostanziale dei reati contestati

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)

    principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, in sede esecutiva, la violazione piu' grave e' quella corrispondente alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione, anche quando questa deriva da diminuzioni per riti alternativi

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020 (Di Lorito) e Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017 (Manganaro)

    principi secondo cui il giudice dell'esecuzione che applica per il reato-satellite un aumento di pena prossimo alla pena originaria deve fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entita' dell'aumento

Massime di principio

  • In sede esecutiva per l'applicazione della continuazione, la "violazione piu' grave" si individua tenendo conto della pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione indicata nel dispositivo della sentenza, non delle modalita' o dell'entita' del danno desumibili dai fatti.
  • Quando il reato satellite riceve un aumento di pena significativo e particolarmente vicino alla pena gia' inflitta in cognizione, il giudice dell'esecuzione e' obbligato a motivare specificamente l'entita' dell'aumento, indicando i criteri di confronto e la proporzione rispetto alla pena originaria.
  • Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso (continuazione) comporta in generale una minore offensivita' della condotta aggiuntiva; pertanto gli aumenti di pena per reati-satellite devono essere congruamente giustificati e non possono essere automatici o rituali.
  • Se la motivazione sull'entita' dell'aumento e' carente, la decisione sanzionatoria del giudice dell'esecuzione puo' essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, eventualmente ad altro giudice, al fine di sanare la lacuna motivazionale.
  • Per chi impugna in simili casi, utili linee di attacco sono: dimostrare che la scelta del reato piu' grave non rispetta il criterio della pena concretamente irrogata; e contestare l'insufficiente motivazione circa la proporzionalita' dell'aumento per il reato-satellite.

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