Sentenza del 23/05/2019 n. 14022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva rettificato il valore dichiarato delle calzature importate, ritenendolo incongruo rispetto ai valori medi risultanti dalla banca dati doganale "M.E.R.C.E.". Aveva quindi rideterminato i diritti doganali, richiedendo ulteriori 12.120,57 euro, oltre interessi e spese. La società contestava la legittimità della rettifica, sostenendo, tra l'altro, che mancassero adeguati presupposti per dubitare del valore di transazione, che fosse illegittimo utilizzare la banca dati M.E.R.C.E. e che i giudici di merito avessero omesso di esaminare alcune difese e violato il contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi mescolavano impropriamente violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia, non indicavano con precisione le censure devolute ai giudici di merito, introducevano alcune questioni nuove in cassazione e non individuavano adeguatamente i fatti decisivi non esaminati. La società è stata condannata al pagamento di 2.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati distinguendo chiaramente la violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Non è compito della Corte ricostruire e separare censure confuse o eterogenee.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 78
Consente all'autorità doganale di procedere al controllo e alla revisione della dichiarazione e di rideterminare gli elementi dell'obbligazione doganale quando le verifiche evidenzino irregolarità o incongruenze.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, disposizioni di applicazione del Codice doganale, art. 181-bis
Disciplina la procedura applicabile quando l'autorità doganale nutre fondati dubbi sull'adeguatezza del valore dichiarato rispetto al valore di transazione. Nel caso concreto, la relativa questione è stata ritenuta anche nuova e comunque non ammissibilmente proposta in cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere autonomo, chiaro e specificamente riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; la mescolanza di violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali può comportare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto o che non siano state previamente sottoposte ai giudici di merito.
- Quando si denuncia l'omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, occorre indicare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, non limitarsi a lamentare che il giudice non abbia considerato argomentazioni o deduzioni difensive.
- Le contestazioni relative alla congruità del valore doganale devono essere articolate tempestivamente nei gradi di merito e supportate da documentazione idonea; il ricorso a banche dati o valori comparativi può assumere rilievo nell'ambito delle verifiche doganali, se contestato secondo le forme e nei tempi processuali corretti.
- Il giudice di legittimità non riformula il ricorso né ricostruisce le censure al posto del ricorrente: la precisione tecnica nella formulazione dei motivi è essenziale per evitare una pronuncia di inammissibilità.
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