Ordinanza n. 162/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Firenze, Prot. 486806 del 22/12/2025, notificato a mezzo pec in pari data, di “chiusura dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali in Via Maso Finiguerra 21/R e conseguente decadenza dal titolo abilitativo”; - nonché di ogni atto o provvedimento antecedente, preparatorio, presupposto e/o conseguente, ivi inclusa la comunicazione Prot. 443821 del 21/11/2025 della Responsabile E.Q. Somministrazione e Dehors della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Firenze “di avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e successive modifiche) finalizzato a dichiarare inammissibile la comunicazione di sospensione e a disporre la chiusura dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in via Maso Finiguerra 21/R, con conseguente decadenza dal titolo abilitativo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di chiusura dell’attività di somministrazione in via Maso Finiguerra 21/R e conseguente decadenza dal titolo abilitativo, nonché dichiarazione di inefficacia della comunicazione di sospensione dell’attività
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile e inefficace la comunicazione di sospensione dell’attività presentata nel novembre 2025 e ha disposto la chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo che l’attività non fosse stata esercitata per un periodo superiore a dodici mesi, con conseguente decadenza dal titolo abilitativo. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che la controversia riguarda l’efficacia della comunicazione di sospensione e i presupposti della chiusura e della decadenza del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché ha ritenuto insussistente il periculum in mora. La stessa ricorrente aveva infatti comunicato la sospensione dell’attività in via Maso Finiguerra; pertanto, anche in relazione alla misura comunale impugnata, non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare attuale tale da giustificare la sospensione dell’esecuzione. L’ordinanza non definisce il merito della legittimità della dichiarazione di inefficacia della comunicazione di sospensione, della chiusura dell’esercizio o della decadenza dal titolo abilitativo. Il giudizio è stato invece sospeso ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché la sua decisione dipende dall’esito dell’appello pendente avverso una precedente sentenza dello stesso TAR, già calendarizzato davanti al giudice d’appello. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha deciso respingendo la sospensione.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio in presenza di una causa pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
Applicato, in combinato con l’art. 79 c.p.a., per sospendere il giudizio in ragione della dipendenza della sua sorte dall’esito di altro giudizio pendente in appello.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato nell’atto comunale di avvio del procedimento, impugnato quale atto presupposto.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce della condotta dello stesso ricorrente e degli effetti concreti dell’atto impugnato, non risulti un periculum in mora attuale e concreto; nel caso di attività già dichiarata sospesa dal titolare, la chiusura amministrativa dell’attività non determina, di per sé, un ulteriore pregiudizio cautelabile adeguatamente dimostrato.
- Il giudizio amministrativo può essere sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. quando la decisione dipenda dall’esito di un altro giudizio pendente, avente carattere pregiudiziale rispetto alla controversia da definire.
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