Cassazione Penale, Ordinanza n. 06598/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il delitto di falsità personale. Il ricorso, però, non risulta esaminato nel merito perché è stato ritenuto inammissibile in via preliminare: l'atto è stato infatti proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per l'ammissibilità del ricorso. La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e la giurisprudenza di legittimità che considera irrilevanti l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale e la firma del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, perché non trasferiscono la titolarità dell'atto impugnatorio al difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall'imputato e quindi privo della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità. La condanna di merito pronunciata dalla Corte di appello resta ferma, non essendo stato scrutinato il contenuto del ricorso.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è inammissibile
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
art. 613 c.p.p.
richiamato per ribadire che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato, così come la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di titolarità dell'atto impugnatorio in capo al difensore e non rendono ammissibile il ricorso.
- Quando la causa di inammissibilità emerge in modo immediato e dirimente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile, la statuizione di merito impugnata resta ferma e non viene esaminato alcun profilo sostanziale della condanna
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