Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06598/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il delitto di falsità personale. Il ricorso, però, non risulta esaminato nel merito perché è stato ritenuto inammissibile in via preliminare: l'atto è stato infatti proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per l'ammissibilità del ricorso. La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e la giurisprudenza di legittimità che considera irrilevanti l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale e la firma del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, perché non trasferiscono la titolarità dell'atto impugnatorio al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall'imputato e quindi privo della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità. La condanna di merito pronunciata dalla Corte di appello resta ferma, non essendo stato scrutinato il contenuto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è inammissibile

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per ribadire che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato, così come la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di titolarità dell'atto impugnatorio in capo al difensore e non rendono ammissibile il ricorso.
  • Quando la causa di inammissibilità emerge in modo immediato e dirimente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • In caso di ricorso inammissibile, la statuizione di merito impugnata resta ferma e non viene esaminato alcun profilo sostanziale della condanna

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.