Cassazione Penale, Sentenza n. 7420/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro per errore di diritto: la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità/danno lieve) ritenendola inapplicabile al reato contestato; il ricorrente deduce l'erronea applicazione della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (indicata anche come attenuante del "danno lieve"), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. è stata confermata implicitamente dalla mancata cassazione totale.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la sentenza impugnata riguarda la condanna per questo articolo
art. 62, n. 4 cod. pen.
La Corte interpreta questa attenuante (circostanza del lucro e dell'evento di speciale tenuità/danno lieve) come applicabile a qualsiasi delitto commesso per motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene protetto
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela per i delitti commessi per motivo di lucro
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. può operare indipendentemente dalla natura giuridica del bene offeso: la natura dell'interesse tutelato non è di per sé ostativa alla sua applicazione
- Per riconoscere l'attenuante occorre valutare sia il motivo di lucro sia la gravità effettiva dell'evento (tenuità del danno): entrambi gli elementi devono emergere dalla motivazione e dalle prove
- Il giudice non può escludere automaticamente l'attenuante soltanto in ragione della tipologia del reato; è necessario un esame concreto delle circostanze del fatto
- Se la corte di appello nega l'attenuante per un motivo di diritto considerato errato, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo giudizio di merito
- In sede di nuovo giudizio la valutazione deve essere motivata sul piano oggettivo (entità del danno) e soggettivo (scopo lucroso), con riferimento alle prove acquisite
- Dal punto di vista strategico, chi impugna dovrebbe documentare e dimostrare concretamente la tenuità dell'evento e il carattere lucrativo del movente; il difensore avversario e il PM dovrebbero controbattere con elementi che dimostrino la rilevanza del danno o l'assenza di movente di lucro
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →