Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7420/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro per errore di diritto: la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità/danno lieve) ritenendola inapplicabile al reato contestato; il ricorrente deduce l'erronea applicazione della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (indicata anche come attenuante del "danno lieve"), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. è stata confermata implicitamente dalla mancata cassazione totale.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la sentenza impugnata riguarda la condanna per questo articolo

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La Corte interpreta questa attenuante (circostanza del lucro e dell'evento di speciale tenuità/danno lieve) come applicabile a qualsiasi delitto commesso per motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene protetto

  • Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499

    Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela per i delitti commessi per motivo di lucro

Massime di principio

  • L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. può operare indipendentemente dalla natura giuridica del bene offeso: la natura dell'interesse tutelato non è di per sé ostativa alla sua applicazione
  • Per riconoscere l'attenuante occorre valutare sia il motivo di lucro sia la gravità effettiva dell'evento (tenuità del danno): entrambi gli elementi devono emergere dalla motivazione e dalle prove
  • Il giudice non può escludere automaticamente l'attenuante soltanto in ragione della tipologia del reato; è necessario un esame concreto delle circostanze del fatto
  • Se la corte di appello nega l'attenuante per un motivo di diritto considerato errato, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo giudizio di merito
  • In sede di nuovo giudizio la valutazione deve essere motivata sul piano oggettivo (entità del danno) e soggettivo (scopo lucroso), con riferimento alle prove acquisite
  • Dal punto di vista strategico, chi impugna dovrebbe documentare e dimostrare concretamente la tenuità dell'evento e il carattere lucrativo del movente; il difensore avversario e il PM dovrebbero controbattere con elementi che dimostrino la rilevanza del danno o l'assenza di movente di lucro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.