Cassazione Penale, Sentenza n. 203/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato violazione di legge per la decisione resa senza l'acquisizione della relazione di sintesi richiesta e ha riscontrato vizio motivazionale nella valutazione negativa della revisione critica basata su atti datati e su elementi non sufficienti. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta ritenendo insufficiente la "revisione critica" del Cricrì rispetto al reato più grave (intestazione fittizia di beni collegati a esponenti di cosche) e paventando l'attualità di collegamenti con l'organizzazione criminale, nonostante un precedente accertamento di collaborazione impossibile. In fase di istruttoria il Tribunale aveva ricevuto una relazione comportamentale datata e una relazione del criminologo ma non aveva acquisito la relazione di sintesi richiesta all'Amministrazione penitenziaria il 7 gennaio 2021, indispensabile per valutare l'evoluzione della personalità del detenuto e l'avvio del percorso critico.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Disciplina l'ostatività dei benefici per i reati connessi alla criminalità organizzata; la Corte rileva che l'accertamento dell'impossibilità di una utile collaborazione va riferito ai fatti oggetto della condanna e non può essere esteso arbitrarimente ad altri profili informativi.
art. 47 ord. pen.
Riguarda i requisiti e le condizioni per l'affidamento in prova: la giurisprudenza richiede l'avvio di un processo critico di rivisitazione del passato, ma non la completa e definitiva ammissione di responsabilità; è sufficiente che l'osservazione dimostri l'avvio di tale percorso.
art. 666, comma 5 c.p.p.
Norma procedurale invocata in relazione alle formalità di procedimento e alle garanzie istruttorie: la mancata acquisizione di atti richiesti può integrare vizio procedurale rilevante ai fini del giudizio.
art. 678, comma 2 c.p.p.
Impegna il tribunale a richiedere e acquisire la relazione di osservazione del condannato redatta in istituto; la Corte afferma che il Tribunale deve acquisire tale relazione, e se necessario rinviare l'udienza, non potendo la sua mancanza ricadere negativamente sul richiedente.
art. 185 disp. att. c.p.p.
Richiama disposizioni attinenti all'attività istruttoria e all'acquisizione di atti da parte del giudice; nel caso concreto è invocata per sottolineare doveri di acquisizione documentale prima della decisione.
art. 13 ord. pen.
Norma di carattere generale in materia di misure alternative e loro condizioni; qui richiamata in combinato con gli altri istituti per valutare l'accesso all'affidamento.
art. 80 ord. pen.
Regola l'acquisizione di perizie e consulenze criminologiche; la Corte osserva che la relazione criminologica, pure utile, non surroga la relazione di osservazione complessiva dell'istituto penitenziario.
art. 58-ter ord. pen.
Regola la figura della collaborazione effettiva con la giustizia come possibile causa di deroga alle soglie temporali per l'accesso a benefici; la Corte distingue tale figura dall'accertamento dell'impossibilità di collaborazione di cui all'art. 4-bis.
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza è obbligato a chiedere e acquisire la relazione di osservazione (relazione di sintesi) redatta in istituto e, se necessario, a rinviare l'udienza: la sua assenza non può nuocere al detenuto.
- La relazione criminologica è un elemento rilevante ma non può sostituire la valutazione complessiva derivante dall'osservazione in istituto; entrambe le acquisizioni sono necessarie per un giudizio aggiornato.
- Per l'ammissione all'affidamento in prova non è richiesta la piena e definitiva ammissione di colpevolezza: è sufficiente che risulti avviato un processo critico di rivisitazione del passato.
- L'accertamento della collaborazione impossibile (ai fini dell'art. 4-bis) deve riguardare i fatti oggetto della condanna e non può essere esteso arbitrariamente in senso più ampio per ritenere ostativa la misura.
- Il Tribunale deve motivare adeguatamente se, nonostante la richiesta, decide senza acquisire documenti ritenuti necessari; la mancata motivazione integra vizio procedurale e può portare all'annullamento del provvedimento.
- La gravità del reato e precedenti penali, di per sé, non possono automaticamente prevalere sull'esito dell'osservazione circa l'avvio di un percorso di trattamento e di riduzione del rischio di recidiva.
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