Sentenza n. 454/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento 1) della decisione, prot. n. 246822, del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, assunta nella seduta del 24/12/2025 e successivamente comunicata in data 29-12-2025, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo; 2) del presupposto provvedimento della Sezione Regionale della Sicilia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, deliberato nella seduta del 28/08/2025, notificato in data 02/09/2025, con cui è stata disposta la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo per le categorie 1 classe D, 4 classe E, 5 classe E, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. e) del D.M. 120/2014; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota di avvio del procedimento disciplinare della Sezione Sicilia prot. n. 36261 del 20/06/2025 e prot. n. 37335 del 30/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la cancellazione d'ufficio dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 classe D, 4 classe E e 5 classe E
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Comitato Nazionale che aveva confermato la cancellazione d'ufficio deliberata dalla Sezione regionale Sicilia, conseguente alla mancata disponibilità di due veicoli indicati nella dotazione aziendale e alla conseguente perdita della dotazione tecnica minima necessaria per il mantenimento delle categorie e classi di iscrizione. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e dell'art. 20 del d.m. 120/2014, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione, sostenendo che la cancellazione fosse eccessiva, che l'impresa non avesse precedenti addebiti e che avesse manifestato la volontà di regolarizzare la posizione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per non avere l'amministrazione adeguatamente verificato i contratti di locazione e per avere ritenuto rilevanti circostanze relative alla presunta falsità delle dichiarazioni pur dichiarando di non poterle accertare definitivamente; erronea qualificazione della condotta e violazione dell'art. 3 della l. 689/1981, sostenendo che si fosse trattato soltanto dell'omessa comunicazione della perdita sopravvenuta della disponibilità dei mezzi, e non di una dichiarazione mendace resa al momento delle istanze. La società aveva ammesso, nelle controdeduzioni procedimentali, che i due veicoli non erano più nella propria disponibilità e si era impegnata a sostituirli, ma non aveva provveduto al ripristino della dotazione entro il termine assegnato né prima della decisione sul ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disponibilità dell'attrezzatura tecnica e dei mezzi costituisca requisito di idoneità tecnica necessario per l'iscrizione all'Albo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.m. 120/2014 e che la perdita sopravvenuta di tale requisito comporti la cancellazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), dello stesso decreto. Tale cancellazione consegue al dato oggettivo della carenza del requisito e non richiede una valutazione discrezionale sulla gravità della condotta, sulla recidiva o sulla graduazione della misura. Nel caso concreto, la mancata disponibilità dei due veicoli era stata ammessa dalla stessa società e nessuna effettiva sostituzione o reintegrazione della dotazione era intervenuta nonostante l'invito dell'amministrazione. Le successive offerte di noleggio prodotte in giudizio non costituivano prova dell'avvenuto ripristino. È stata quindi esclusa la violazione del principio di proporzionalità, poiché la cancellazione era direttamente prevista dalla disciplina in presenza della perdita del requisito. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla presunta falsità delle dichiarazioni e sul cosiddetto falso omissivo: il Comitato Nazionale aveva fondato la decisione sulla perdita della dotazione tecnica, sul mancato ripristino e sull'omessa comunicazione della variazione, senza necessità di accertare definitivamente la validità dei contratti o la falsità originaria delle dichiarazioni. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione o erronea qualificazione dei fatti. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, lett. h), d.m. 120/2014
possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11
L'iscrizione all'Albo richiede il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria previsti dalla disciplina regolamentare.
art. 11, comma 1, lett. b), d.m. 120/2014
nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone
La disponibilità dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica costituisce requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo.
art. 15, comma 2, lett. b) e c), d.m. 120/2014
autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 [...] e un foglio notizie [...] nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare [...] i mezzi
L'impresa deve autocertificare il possesso dei requisiti e dichiarare i mezzi e le altre informazioni rilevanti per l'iscrizione.
art. 18 d.m. 120/2014
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi
La perdita della disponibilità di un mezzo deve essere comunicata entro trenta giorni, trattandosi di un fatto modificativo dell'iscrizione.
art. 20, comma 1, lett. b), d.m. 120/2014
Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo [...] qualora [...] vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2
La sopravvenuta carenza di un requisito necessario per l'iscrizione impone la cancellazione dall'Albo, senza discrezionalità sulla gravità o sulla recidiva.
art. 20, comma 1, lett. e), d.m. 120/2014
si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6
Le carenze, anche sopravvenute, nella documentazione necessaria per l'iscrizione costituiscono ulteriore causa di cancellazione.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di proporzionalità non impedisce l'applicazione di una misura vincolata quando la legge collega direttamente la perdita del requisito alla cancellazione dall'Albo.
art. 3 l. 689/1981
La questione sulla qualificazione della condotta ai fini della responsabilità sanzionatoria non è decisiva quando la cancellazione è fondata oggettivamente sulla perdita del requisito di iscrizione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La disponibilità dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica necessaria costituisce requisito oggettivo di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; la sua perdita sopravvenuta determina la cancellazione quando l'impresa non provveda tempestivamente al ripristino.
- Quando la disciplina dell'iscrizione collega espressamente la cancellazione alla sopravvenuta mancanza di un requisito necessario, l'amministrazione esercita un potere vincolato e non deve graduare la misura in base alla gravità della condotta, alla recidiva o alla buona fede dell'impresa.
- L'impresa iscritta all'Albo deve comunicare entro trenta giorni ogni fatto modificativo dell'iscrizione, compresa la perdita della disponibilità dei mezzi dichiarati; l'omessa comunicazione mantiene una situazione documentale non conforme alla realtà e non può essere neutralizzata dalla mera dichiarazione di voler regolarizzare in futuro.
- Il principio di proporzionalità non impone l'applicazione di misure meno afflittive, come sospensione o declassamento, quando la cancellazione costituisce la conseguenza vincolata della perdita di un requisito essenziale e il requisito non sia stato effettivamente reintegrato.
- Ai fini della legittimità della cancellazione fondata sulla carenza della dotazione tecnica, è sufficiente l'accertamento della mancata disponibilità dei mezzi e dell'assenza di reintegrazione; non è necessario definire in via definitiva eventuali controversie sulla falsità originaria dei contratti o delle dichiarazioni prodotte.
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