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Sentenza

Sentenza n. 4457/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide notificate alle P.A. resistenti e controinteressate da ultimo in data 15.04.2026 per chiedere, tra altro, di adottare ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL, anche in raccordo con l’art. 9 L. 26.10.1995 n. 447, volta alla sospensione dell’efficacia degli stalli per autobus turistici insistenti sul tratto di Foro Buonaparte, ovvero alla loro immediata disattivazione temporanea;

Giustizia amministrativa202601750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sulle diffide, da ultimo notificata il 15 aprile 2026, dirette a ottenere un’ordinanza contingibile e urgente per sospendere o disattivare temporaneamente gli stalli per autobus turistici nel tratto di Foro Buonaparte

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito contro il silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide rivolte alle amministrazioni resistenti e controinteressate, chiedendo, tra l’altro, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, anche in raccordo con l’art. 9 della legge n. 447/1995, per sospendere l’efficacia o disattivare temporaneamente gli stalli per autobus turistici nel tratto di Foro Buonaparte. La Città Metropolitana di Milano ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, perché il Comune ha rimosso gli stalli ubicati davanti al civico 44.

La decisione

Il TAR ha estromesso la Città Metropolitana di Milano, poiché la richiesta non coinvolgeva poteri rientranti nelle sue attribuzioni. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rimozione degli stalli da parte del Comune e alla dichiarazione della ricorrente di non voler più ottenere una decisione di merito. Le spese sono state compensate, in ragione delle modalità di definizione della causa e della complessità fattuale e giuridica della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Considerato che i ricorsi in materia di silenzio devono essere decisi con sentenza in forma semplificata ex art. 117 c.p.a.;

    I ricorsi avverso il silenzio sono decisi con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • La rimozione, nel corso del giudizio, dell’assetto contestato e la conseguente dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito comportano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La legittimazione passiva di un ente va esclusa quando l’istanza azionata in giudizio non coinvolge l’esercizio di poteri compresi tra le sue attribuzioni.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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