Sentenza n. 629/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023; b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023, avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Clinic Center S.p.A. il 4/3/2024: In via incidentale per l'annullamento: della delibera di G.R. Campania n. 652 del 16.11.2023, pubblicata nel B.U.R.C. del 20.11.2023 avente ad oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2023”, e relativi allegati, e, nello specifico: i) dell'allegato B denominato “Case di cura private: criteri della programmazione 2023” nella parte in cui, al punto 3, sub 3), è previsto che il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per l'anno 2023, faccia riferimento “alla migliore produzione nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 (non considerando l'annualità 2020 a causa delle interruzioni di attività dovute all'emergenza sanitaria)”; ii) dell'allegato B della delibera di G.R.C. Campania n. 652 del 16.11.2023, laddove al punto 4), sub b) è previsto che “la somma di euro 211,5 milioni (circa il 30%), viene assegnata in base al ricavo medio regionale dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna Casa di cura, calcolato con gli stessi criteri applicati per il 2022 nella DGRC n. 556/2022, ma aggiornato sui ricoveri e PACC 2022 (i dettagli per ciascuna Casa di cura sono riportati begli Allegati n. 9, 10 e 11). Come evidenziato nei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021e 2022, questa componente consente di dare rilievo, oltre che alla produzione storica, alle modifiche intervenute negli anni più recenti (e, per tre Case di cura, anche nel 2023) nello specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna struttura ospedaliera)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere della Giunta regionale della Campania n. 652 del 16 novembre 2023 e n. 800 del 29 dicembre 2023, relative alla determinazione dei limiti di spesa, dei volumi massimi e dei budget per l’assistenza ospedaliera privata accreditata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ricorrente aveva impugnato la delibera regionale n. 652 del 2023, concernente la determinazione dei limiti di spesa e dei contratti con le case di cura private per l’assistenza ospedaliera nell’esercizio 2023, e la delibera n. 800 del 2023, nella parte in cui prevedeva una riduzione del budget complessivo 2024 per l’assistenza ospedaliera privata. La Clinic Center S.p.A. aveva proposto ricorso incidentale contro specifici criteri di determinazione del budget contenuti nella delibera n. 652, relativi all’utilizzo della migliore produzione realizzata nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 e all’assegnazione di una quota del budget sulla base del ricavo medio regionale dei posti letto, aggiornato ai ricoveri e ai PACC del 2022. Il testo non espone motivi di illegittimità sostanziali, poiché la ricorrente principale ha dichiarato all’udienza di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa in udienza è stata qualificata come rinuncia irrituale, poiché non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non era assistita da procura speciale; pertanto non poteva produrre l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. La rinuncia irrituale ha tuttavia determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Per effetto dell’improcedibilità del ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso incidentale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste, tra cui la notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e la procura speciale; in mancanza, la dichiarazione è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale, pur non producendo l’estinzione del giudizio, può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza senza notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima e senza procura speciale non determina l’estinzione del giudizio, ma può comportare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, diviene improcedibile per la medesima ragione anche il ricorso incidentale, non residuando un interesse attuale alla decisione sulle relative domande.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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