Sentenza n. 599/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il Questore di Vercelli ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio dei Comuni di Arborio e Vercelli, con contestuale divieto di farvi ritorno per un anno nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare i Comuni di Arborio e Vercelli e divieto di farvi ritorno per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Vercelli dopo la partecipazione a due presidi: il primo, estemporaneo, nei pressi dell’area destinata alla costruzione di un allevamento intensivo nel Comune di Arborio, caratterizzato dall’occupazione di un terreno privato, dal rifiuto di rimuovere il presidio e da successivi tentativi di raggiungere nuovamente il luogo; il secondo, nel Comune di Vercelli, regolarmente preavvisato e pacifico. Ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere, sostenendo che le condotte non dimostrassero una pericolosità concreta per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha inoltre contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del limite temporale di quarantotto ore per l’allontanamento, l’estensione del divieto di ritorno al Comune di Vercelli, ove aveva partecipato soltanto a una manifestazione regolarmente preavvisata, e l’irrilevanza dell’unico precedente di polizia, relativo a un procedimento poi archiviato per particolare tenuità del fatto. In subordine ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la compatibilità della disciplina con le libertà costituzionali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che il foglio di via obbligatorio, in quanto misura cautelare e urgente diretta a rimuovere una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, non richieda il contraddittorio procedimentale preventivo. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il giudizio di pericolosità sociale. Ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), e dell’art. 2 d.lgs. 159/2011 occorrono elementi di fatto concreti, provati, complessivamente significativi e logicamente concludenti circa una concreta propensione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Le condotte accertate, pur platealmente dimostrative, non avevano arrecato concreta lesione a persone o cose: la ricorrente aveva partecipato a una protesta contro la costruzione dell’allevamento, senza compiere atti violenti o porre in essere condotte pericolose in relazione al metanodotto, e il successivo presidio a Vercelli era stato pacifico e regolarmente preavvisato. Il provvedimento si fondava invece su formule apodittiche e su una descrizione dei fatti non sufficiente a dimostrare la pericolosità richiesta dalla legge. Anche il precedente di polizia, relativo a una denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, non è stato ritenuto significativo, essendo il procedimento penale stato archiviato per particolare tenuità del fatto. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento, dichiarato assorbite le ulteriori censure e respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per irrilevanza della questione nel caso concreto. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: ... c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La categoria dei destinatari richiede specifiche condotte, basate su elementi di fatto concreti e provati, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di reati socialmente pericolosi; non è sufficiente una protesta dimostrativa priva di concreta lesione a persone o cose.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Il foglio di via obbligatorio presuppone sia l’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 sia una concreta pericolosità per la sicurezza pubblica, accertata mediante una valutazione complessiva, logica e adeguatamente motivata degli elementi fattuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 d.lgs. 159/2011 può essere adottato soltanto nei confronti di una persona riconducibile a una delle categorie di pericolosità previste dall’art. 1, comma 1, lett. c), sulla base di elementi di fatto concreti, provati e complessivamente significativi circa una concreta propensione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
- La funzione preventiva del foglio di via obbligatorio non richiede l’accertamento di un reato già consumato o di una condotta immediatamente lesiva, ma impone comunque un giudizio prognostico individualizzato e logicamente motivato di pericolosità attuale, non desumibile da formule apodittiche o dalla sola partecipazione a iniziative di protesta.
- La partecipazione a una manifestazione, anche platealmente dimostrativa, non integra di per sé il presupposto della pericolosità sociale richiesta per il foglio di via obbligatorio quando le modalità della protesta non abbiano arrecato concreta lesione a persone o cose e non risultino specifiche condotte idonee a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del foglio di via obbligatorio, poiché la misura ha natura cautelare e urgente ed è diretta a rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.
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