Sentenza n. 574/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 387/2025 emessa dal Tribunale di Ragusa Sezione Lavoro in data 17.03.2025 nel giudizio n. 2786/2024 R.G., notificata anche al Ministero in data 17.03.2025, non appellata nei termini di legge e divenuta cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per € 500,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Il titolo aveva condannato l'amministrazione ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento ministeriale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di interessi legali quale astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo né provare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, accertato il perdurante inadempimento e rilevato che il Ministero non aveva provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo il ritardo giustificato dall'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e dalle conseguenti difficoltà organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La domanda di condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione, è stata respinta nel caso concreto in ragione delle difficoltà organizzative imputate all'ingente contenzioso sulla questione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata con riguardo al termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dall'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È stata ritenuta documentata la notificazione all'amministrazione del titolo giudiziale, ai fini dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, spettava al Ministero provare l'avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell'esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione debitrice, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali previsti dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, quando l'amministrazione non contesta specificamente l'idoneità del titolo e non dimostra l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato sulla base dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice con facoltà di delega, per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione sostitutiva.
- La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere negata quando il ritardo risulti giustificato da un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e dalle conseguenti difficoltà organizzative dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta appartenente all'amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
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