Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/848

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Normativa europea32018R0848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo organico il quadro UE sulla produzione biologica, fissando obiettivi, principi e norme di produzione per colture, allevamento, acquacoltura, trasformazione, vino e lieviti. Rafforza il sistema di certificazione e controllo, disciplina in modo dettagliato l’uso dei termini "bio"/"organico", il logo UE e la tracciabilità lungo la filiera. Introduce inoltre regole più rigorose per importazioni ed esportazioni, con un progressivo superamento del regime di equivalenza precedente e numerose misure transitorie.

Disciplina unitaria della produzione biologica, della certificazione, dell’etichettatura, dei controlli e degli scambi con paesi terzi per i prodotti biologici e in conversione, abrogando il regolamento (CE) n. 834/2007.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti agricoli dell’allegato I TFUE, inclusi agricoltura, acquacoltura e apicoltura, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad alimenti, ai mangimi e ad altri prodotti strettamente collegati all’agricoltura elencati nell’allegato I del regolamento, quando siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati nell’Unione o destinati a tali operazioni. Si applica a tutti gli operatori che intervengono in qualsiasi fase di produzione, preparazione e distribuzione, compresi i gruppi di operatori; prevede regole specifiche anche per importatori, esportatori, autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo. Restano escluse le operazioni di ristorazione collettiva svolte da una collettività, salvo l’eventuale applicazione di norme nazionali o private, e restano ferme le altre disposizioni UE pertinenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, salute vegetale, etichettatura e mercato interno. Si applica dal 1o gennaio 2021, con alcune disposizioni transitorie e deroghe a termine; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici

Il regolamento sostituisce il quadro previgente del regolamento (CE) n. 834/2007, con l’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione delle regole europee sulla produzione biologica, migliorare la fiducia dei consumatori e garantire concorrenza leale e funzionamento del mercato interno. Il testo unifica in un solo corpo normativo principi, norme di produzione, etichettatura, certificazione, controlli e disciplina dell’import/export.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti agricoli dell’allegato I TFUE, incluse acquacoltura e apicoltura, ai prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione umana, ai mangimi e ad altri prodotti strettamente collegati all’agricoltura elencati nell’allegato I del regolamento. La disciplina copre tutte le fasi di produzione, preparazione, distribuzione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione, nonché gli operatori e i gruppi di operatori coinvolti.

Sono escluse le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, salvo l’applicazione di eventuali norme nazionali o private; il logo UE non può comunque essere usato per tali prodotti. Il regolamento opera inoltre senza pregiudizio per la normativa UE in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali, materiale riproduttivo vegetale, etichettatura e norme di mercato.

Obiettivi e principi della produzione biologica

Gli articoli 4-8 definiscono una cornice teleologica ampia: tutela dell’ambiente e del clima, conservazione della fertilità del suolo, biodiversità, ambiente non tossico, benessere animale, filiere corte e produzione locale, mantenimento di razze rare e autoctone, sviluppo di materiale fitogenetico idoneo e miglioramento genetico biologico.

I principi generali richiedono il rispetto dei cicli naturali, l’uso responsabile delle risorse, la garanzia dell’integrità biologica in tutte le fasi e l’esclusione di OGM, clonazione animale, animali poliploidi artificialmente indotti e radiazioni ionizzanti. Le norme specifiche per l’agricoltura e l’acquacoltura privilegiano il suolo vivo, il riciclo di rifiuti e sottoprodotti, la prevenzione fitosanitaria, l’uso di materiale riproduttivo biologico e il legame tra produzione animale e terra; per la trasformazione degli alimenti e dei mangimi si richiedono ingredienti biologici, limitazione degli additivi e tecniche che non inducano in errore sulla natura del prodotto.

Norme generali di produzione e conversione

L’articolo 9 impone che l’intera azienda sia gestita secondo i requisiti della produzione biologica, pur ammettendo una suddivisione in unità biologiche, in conversione e non biologiche solo a condizioni rigorose di separazione e tracciabilità. È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti.

L’articolo 10 disciplina il periodo di conversione, che inizia solo dopo la notifica all’autorità competente. Durante tale periodo i prodotti non possono essere commercializzati come biologici; alcune eccezioni valgono per materiale riproduttivo vegetale e per prodotti vegetali specifici, purché rispettino almeno 12 mesi di conversione prima del raccolto. È possibile il riconoscimento retroattivo di periodi precedenti solo in casi tassativi, ad esempio se gli appezzamenti hanno beneficiato di misure agroambientali del FEASR o se non sono stati trattati con sostanze non ammesse per almeno tre anni.

Produzione vegetale

La produzione vegetale deve svolgersi su suolo vivo, con divieto di idroponica e di coltivazioni in contenitori o sacchi in cui le radici non siano a contatto con il suolo, salvo deroghe limitate per germogli, cicoria, piante ornamentali, erbe aromatiche in vaso e plantule da trapianto. La coltivazione in aiuole demarcate è ammessa solo per superfici già certificate prima del 28 giugno 2017 in Finlandia, Svezia e Danimarca; la deroga scade il 31 dicembre 2030 e la Commissione deve riferire entro il 31 dicembre 2025.

Le norme dettagliate impongono il ricorso a materiale riproduttivo biologico, la promozione di varietà adatte all’agricoltura biologica, la fertilizzazione con rotazioni pluriennali, leguminose, sostanza organica ed effluenti di allevamento, il limite di 170 kg di azoto per ettaro/anno e il divieto di concimi minerali azotati. I fitosanitari sono ammessi solo in via residuale e se autorizzati; sono previste specifiche regole per funghi, raccolta di piante selvatiche, preparazione di prodotti non trasformati e tenuta delle registrazioni.

Produzione animale

La produzione animale biologica vieta la produzione “senza terra” salvo apicoltura, richiede che gli animali nascano o si schiudano e siano allevati in unità biologiche, ammette soltanto la riproduzione naturale con inseminazione artificiale consentita, ma vieta clonazione, trasferimento di embrioni e induzione ormonale della riproduzione. L’introduzione di animali non biologici è ammessa solo in casi e percentuali specifiche per rinnovo del patrimonio, prima costituzione o razze minacciate, con periodi di conversione e separazione rigorosi.

L’alimentazione deve essere biologica o in conversione, con prevalenza di mangimi aziendali o regionali; si stabiliscono percentuali minime di foraggio e limiti all’uso di mangimi non biologici, con alcune deroghe transitorie fino al 31 dicembre 2025 per proteine non biologiche nei suini e nel pollame. Le norme sanitarie privilegiano la prevenzione; l’uso preventivo di medicinali allopatici è vietato, mentre in caso di malattia sono consentiti trattamenti veterinari con medicinali allopatici solo in ultima istanza e con periodi di sospensione raddoppiati, comunque non inferiori a 48 ore. Le regole di stabulazione e benessere vietano gabbie e immobilizzazioni ingiustificate, prescrivono accesso agli spazi aperti, limitazioni a mutilazioni e castrazione, e stabiliscono requisiti specifici per bovini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli e api.

Acquacoltura e alghe

Per alghe e animali di acquacoltura il regolamento richiede separazione degli impianti biologici e non biologici, valutazione ambientale per nuovi operatori con produzione superiore a 20 tonnellate annue e un piano di gestione sostenibile aggiornato annualmente. Sono vietati impianti a ricircolo chiuso per la produzione animale, salvo incubatoi, vivai e impianti per specie da mangime biologico, nonché la distruzione di mangrovie.

Le norme di conversione variano da 24 mesi a 3 mesi a seconda del tipo di impianto; per alghe sono previsti sei mesi o un ciclo di produzione, a seconda dei casi. L’acquacoltura biologica deve basarsi su giovani stock biologici, con limiti rigorosi all’introduzione di selvatici o non biologici; l’alimentazione deve rispettare priorità biologiche e sostenibilità della pesca. Le regole sanitarie e di benessere disciplinano pulizia, disinfezione, fermo impianti, trattamento delle malattie, uso di medicinali veterinari, limiti ai trattamenti antiparassitari e tecniche di macellazione. Per i molluschi e le ostriche sono previste norme specifiche su seme selvatico, densità, coltura e gestione.

Trasformazione di alimenti, mangimi, vino e lieviti

Per gli alimenti trasformati, gli operatori devono disporre di procedure basate sull’identificazione delle fasi critiche, mantenere separazione tra produzioni biologiche, in conversione e non biologiche e usare solo ingredienti, additivi e coadiuvanti autorizzati. Gli alimenti biologici trasformati devono essere ottenuti principalmente da ingredienti biologici; almeno il 95 % degli ingredienti agricoli in peso deve essere biologico per poter usare i riferimenti al biologico nella denominazione di vendita.

Per il vino, il regolamento rinvia alle norme generali ma impone che il prodotto sia ottenuto da materie prime biologiche e vieta alcune pratiche enologiche, tra cui concentrazione a freddo, dealcolizzazione parziale, elettrodialisi e scambiatori di cationi; per alcune tecniche sono previsti limiti tecnici, come temperatura massima di 75 °C per i trattamenti termici. Per il lievito biologico, dal 1o gennaio 2021 devono essere usati substrati biologici, con deroga temporanea fino al 31 dicembre 2023 per estratto/autolisato non biologico entro il 5 %.

Etichettatura e logo UE

L’uso dei termini biologici, incluso "bio" e "eco" nelle lingue elencate nell’allegato IV, è protetto su tutto il territorio dell’Unione. Tali termini non possono essere impiegati per prodotti non conformi; non possono essere usati neppure per prodotti in conversione, salvo specifiche eccezioni limitate.

Per gli alimenti trasformati l’etichettatura come biologici è ammessa solo quando il 95 % degli ingredienti agricoli è biologico; per i mangimi trasformati occorre che tutti o quasi tutti gli ingredienti agricoli siano biologici e che il 95 % della sostanza secca sia biologica. Se il logo UE è usato, l’etichetta deve indicare il numero di codice dell’organismo di controllo e il luogo di coltivazione delle materie prime agricole, con la dicitura "Agricoltura UE", "Agricoltura non UE" o combinazioni equivalenti; per l’acquacoltura si può usare "Acquacoltura". Il logo UE è obbligatorio per gli alimenti biologici preimballati prodotti nell’Unione, facoltativo per importati e per i non preimballati, ed è disciplinato graficamente dall’allegato V.

Certificazione, controlli e gruppi di operatori

Prima dell’immissione sul mercato come biologici o in conversione, gli operatori e i gruppi di operatori devono notificare la propria attività all’autorità competente dello Stato membro, salvo esenzioni per taluni venditori diretti di prodotti preimballati o non imballati entro determinate soglie. Il certificato ufficiale, conforme al modello dell’allegato VI, è requisito necessario per la commercializzazione come biologico o in conversione, salvo eccezioni specifiche.

Il sistema dei gruppi di operatori è pensato per ridurre costi e oneri per piccoli produttori: il gruppo deve avere personalità giuridica, membri vicini geograficamente, sistema di commercializzazione comune e controlli interni documentati. Sono previsti limiti economici e dimensionali per l’accesso, e il certificato può essere revocato se il sistema di controlli interni presenta carenze che compromettono l’integrità dei prodotti.

Controlli ufficiali, non conformità e scambio di informazioni

Il regolamento integra il sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 con regole speciali: tutti gli operatori sono sottoposti a verifica almeno annuale, di regola con ispezione fisica in loco, salvo casi di rischio basso e assenza di non conformità per almeno tre anni consecutivi, nel qual caso l’intervallo può arrivare a 24 mesi. Sono previsti controlli senza preavviso, campionamenti minimi e verifiche rafforzate per gruppi di operatori e situazioni di rischio.

In caso di sospetto di non conformità, l’operatore deve separare il prodotto, verificarne la conformità e informare l’autorità competente o l’organismo di controllo; l’autorità deve avviare subito un’indagine ufficiale e può vietare provvisoriamente la commercializzazione come biologico o in conversione. Se la non conformità compromette l’integrità del prodotto, non può essere fatto alcun riferimento al biologico nell’etichettatura o nella pubblicità della partita interessata; nei casi gravi, ripetuti o persistenti il certificato può essere sospeso o revocato e può essere vietata la commercializzazione con riferimenti al biologico per un determinato periodo.

Importazioni, esportazioni ed equivalenza

Per l’esportazione, i prodotti possono essere venduti come biologici solo se conformi al regolamento; la Commissione può disciplinare certificati di esportazione biologici. Per l’importazione, il prodotto deve essere conforme alle norme UE oppure provenire da un paese terzo riconosciuto in un accordo commerciale o ancora da un paese terzo riconosciuto in via transitoria ai sensi del vecchio regolamento, con requisiti di tracciabilità e certificazione. Il sistema di equivalenza dei paesi terzi è destinato a chiudersi entro il 31 dicembre 2025, mentre il vecchio regime degli organismi di controllo riconosciuti per equivalenza scade al più tardi il 31 dicembre 2023.

La Commissione esercita una supervisione regolare sugli organismi di controllo e sui paesi terzi riconosciuti, con possibilità di sospensione o revoca del riconoscimento in caso di violazioni gravi o ripetute. Sono previste inoltre relazioni periodiche della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del sistema di equivalenza.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 834/2007, ma conserva alcune sue disposizioni per il completamento delle domande pendenti dei paesi terzi. Le scorte di prodotti ottenuti conformemente al vecchio regime prima del 1o gennaio 2021 possono essere commercializzate fino a esaurimento. L’entrata in vigore è avvenuta il terzo giorno successivo alla pubblicazione, mentre l’applicazione generale decorre dal 1o gennaio 2021.

Sono inoltre previste numerose scadenze di revisione e relazione: tra le più rilevanti, la relazione sulla presenza di sostanze non autorizzate entro il 31 dicembre 2024, la relazione sulla disponibilità di materiale biologico e mangimi proteici entro il 31 dicembre 2025, e la progressiva revisione delle deroghe tramite atti delegati della Commissione.

Disposizioni principali

Oggetto, principi e struttura del sistema biologico

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa i principi della produzione biologica, le norme sulla produzione, sulla certificazione e sull’uso di indicazioni riferite al biologico nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme sui controlli aggiuntivi rispetto al regolamento (UE) 2017/625. Gli articoli 4-8 definiscono obiettivi generali e principi generali/specifici della produzione biologica, inclusi tutela dell’ambiente e del clima, fertilità dei suoli, biodiversità, benessere animale, filiere corte, esclusione di OGM, clonazione animale e radiazioni ionizzanti, nonché limitazione dei fattori di produzione esterni.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 individua i prodotti coperti: prodotti agricoli vivi o non trasformati, prodotti agricoli trasformati destinati ad alimenti, mangimi e taluni altri prodotti dell’allegato I; disciplina anche operatori, importazioni ed esportazioni. Sono escluse le operazioni di ristorazione collettiva delle collettività, salvo norme nazionali/private, e il regolamento si applica fatte salve altre norme UE pertinenti. L’articolo 3 contiene definizioni chiave, tra cui produzione biologica, prodotto biologico, prodotto in conversione, azienda, operatore, tracciabilità, autorità competenti, autorità di controllo, organismo di controllo, non conformità e integrità dei prodotti biologici o in conversione.

Norme generali di produzione e conversione

L’articolo 9 dispone che l’intera azienda sia gestita secondo i requisiti biologici, consente la separazione in unità biologiche/in conversione/non biologiche solo a condizioni rigorose e vieta radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti. L’articolo 10 disciplina il periodo di conversione, che inizia non prima della notifica all’autorità competente e, in via generale, non consente la commercializzazione come biologici dei prodotti ottenuti in tale periodo, salvo eccezioni limitate per materiale riproduttivo vegetale e taluni alimenti/mangimi vegetali. Sono previsti casi eccezionali di riconoscimento retroattivo di periodi precedenti e regole speciali per specie ulteriori tramite atti delegati.

Norme di produzione per vegetali, animali, acquacoltura, trasformati, vino e lieviti

Gli articoli 12-19 rinviano alle norme dettagliate contenute nell’allegato II per la produzione vegetale, animale, di alghe e animali di acquacoltura, di alimenti trasformati, mangimi trasformati, vino e lieviti. Il regolamento disciplina suolo vivo e divieto di idroponica, uso del materiale riproduttivo biologico, fertilizzazione, difesa fitosanitaria, benessere e alimentazione animale, densità di allevamento, regole specifiche per api, pollame, conigli, cervidi, acquacoltura, trasformazione degli alimenti e del mangime, e norme enologiche con divieti e limiti specifici. Per il vino e i lieviti sono previste discipline speciali e alcune scadenze: ad esempio, dal 1o gennaio 2021 per il lievito biologico solo substrati biologici, con deroga temporanea al 31 dicembre 2023 per estratto/autolisato di lievito non biologico entro il 5 %.

Uso di prodotti e sostanze autorizzati e deroghe nazionali

L’articolo 24 autorizza la Commissione a inserire in elenchi ristretti i prodotti e le sostanze consentiti per specifici impieghi nella produzione biologica e nella trasformazione. I criteri di autorizzazione richiedono essenzialità, origine naturale o biologica, assenza di alternative e compatibilità con i principi biologici; sono previste regole anche per la revoca. L’articolo 25 consente agli Stati membri, a determinate condizioni, autorizzazioni provvisorie per ingredienti agricoli non biologici negli alimenti biologici trasformati per massimo 6 mesi, rinnovabili due volte; analoghe possibilità valgono per operatori di paesi terzi soggetti al controllo di organismi riconosciuti.

Disponibilità di materiale biologico e deroghe transitorie

L’articolo 26 impone agli Stati membri di creare banche dati e sistemi informativi aggiornati sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, animali biologici e novellame biologico d’acquacoltura. L’articolo 53 prevede la cessazione al 31 dicembre 2035 delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici, e stabilisce tappe intermedie: dal 1o gennaio 2025 per i mangimi proteici biologici per pollame e suini, e dal 1o gennaio 2028 per ulteriori decisioni sulle deroghe, sulla base di relazioni della Commissione entro il 31 dicembre 2025. Sono previste deroghe specifiche per pollastrelle dal 1o gennaio 2026 tramite atti delegati.

Prevenzione della contaminazione, sospetto di non conformità e indagini ufficiali

Gli articoli 27-29 impongono agli operatori di identificare e separare i prodotti sospetti, non commercializzarli come biologici o in conversione fino alla chiarificazione, informare tempestivamente l’autorità competente o l’organismo di controllo e cooperare alle indagini. In presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l’autorità competente deve avviare un’indagine ufficiale immediata e, in attesa dell’esito, vietare provvisoriamente l’immissione sul mercato come biologici/in conversione. Se la non conformità è accertata, il prodotto non può essere commercializzato come biologico o in conversione; gli Stati membri possono mantenere norme nazionali più restrittive nei limiti della libera circolazione. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2024 una relazione sull’attuazione dell’articolo 29.

Etichettatura, uso dei termini biologici e logo UE

L’articolo 30 protegge nell’intera Unione i termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i derivati e le abbreviazioni come "bio" ed "eco", e ne vieta l’uso per prodotti non conformi. I prodotti in conversione non possono essere presentati come biologici, salvo specifiche indicazioni limitate per materiale riproduttivo vegetale e taluni alimenti/mangimi vegetali. Gli alimenti trasformati possono essere etichettati come biologici solo se almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli è biologico; per i mangimi trasformati è richiesto che tutti o quasi tutti gli ingredienti agricoli siano biologici e che almeno il 95 % della sostanza secca sia biologica. L’articolo 32 impone il numero di codice dell’organismo di controllo e, per gli alimenti preimballati, il logo UE, con indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; l’articolo 33 disciplina il logo UE, obbligatorio per gli alimenti biologici preimballati prodotti nell’Unione, facoltativo per importati e non preimballati, e ne stabilisce il modello nell’allegato V.

Certificazione, notifica e gruppi di operatori

Gli articoli 34 e 35 stabiliscono l’obbligo di notifica delle attività prima dell’immissione sul mercato come biologici o in conversione, salvo eccezioni per taluni dettaglianti e per certe vendite dirette di prodotti non imballati entro soglie di 5 000 kg/anno, 20 000 EUR di fatturato annuo o costo certificazione superiore al 2 % del fatturato. È previsto un certificato ufficiale, anche elettronico, conforme al modello dell’allegato VI. L’articolo 36 introduce il gruppo di operatori, con requisiti su composizione, prossimità geografica, personalità giuridica, sistema di commercializzazione comune e controlli interni; sono fissati limiti dimensionali ed economici per l’accesso al sistema di gruppo e la Commissione può dettare ulteriori regole delegando dettagli su responsabilità, controlli e tracciabilità interna.

Controlli ufficiali, vigilanza e misure in caso di non conformità

Gli articoli 37-43 integrano il regolamento (UE) 2017/625 con norme specifiche per i controlli biologici, imponendo verifiche almeno annuali, ispezioni in loco, criteri di rischio e controlli senza preavviso. Gli organismi di controllo possono svolgere compiti delegati solo se soddisfano requisiti stringenti e sotto supervisione delle autorità competenti; sono previsti cataloghi di misure, sospensione o revoca della certificazione, scambio immediato di informazioni tra autorità e Commissione e obblighi di documentazione e trasmissione dati. In caso di non conformità grave, ripetuta o persistente, può essere vietato per un periodo determinato l’uso di riferimenti al biologico e sospeso o revocato il certificato.

Esportazioni, importazioni e regimi per i paesi terzi

Gli articoli 44-49 disciplinano l’esportazione di prodotti biologici, con possibilità di certificati di esportazione biologici e documenti per le autorità doganali. Per l’importazione, un prodotto può essere immesso sul mercato dell’Unione come biologico o in conversione solo se conforme integralmente al regolamento, oppure se proviene da un paese terzo riconosciuto nell’ambito di un accordo commerciale (equivalenza) o da un paese terzo riconosciuto in via transitoria ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, con certificato di ispezione e tracciabilità completa. L’equivalenza dei paesi terzi ai sensi del vecchio regolamento termina il 31 dicembre 2025; il regime di riconoscimento degli organismi di controllo di paesi terzi ai fini dell’equivalenza scade al più tardi il 31 dicembre 2023, con transizione verso il nuovo sistema di conformità. Sono previste relazioni della Commissione entro il 31 dicembre 2021 sull’applicazione degli articoli 47 e 48.

Libera circolazione, informazioni, abrogazione e transizione

L’articolo 50 vieta a autorità e organismi di limitare la commercializzazione di prodotti biologici o in conversione conformi e controllati da altri Stati membri. Gli articoli 51 e 52 disciplinano lo scambio di informazioni e gli elenchi pubblici di autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo. L’articolo 56 abroga il regolamento (CE) n. 834/2007, che continua però ad applicarsi per le domande pendenti dei paesi terzi. Gli articoli 57-60 contengono misure transitorie su riconoscimento degli organismi di controllo, domande pendenti dei paesi terzi, primo riconoscimento dal 17 giugno 2018 e scorte di prodotti ottenuti secondo il vecchio regime, che possono essere commercializzati fino a esaurimento. L’articolo 61 stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione dal 1o gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentazioneetichettaturacontrolli ufficialicommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.