Regolamento (UE) 2018/825
Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2018/825 interviene in modo ampio sulla disciplina UE degli strumenti antidumping e antisovvenzioni, con l’obiettivo di renderli più trasparenti, rapidi ed efficaci. Introduce nuove regole su informazione preventiva, registrazione delle importazioni, campionamento, impegni, riesami e tutela dell’industria dell’Unione, includendo anche il rilievo delle distorsioni delle materie prime e di taluni costi sociali e ambientali. Prevede inoltre meccanismi specifici per l’applicazione dei dazi a strutture in piattaforma continentale o zona economica esclusiva e rafforza il ruolo della Commissione, anche tramite atti delegati e di esecuzione.
Modifica i regolamenti antidumping e antisovvenzioni dell’Unione per rafforzare trasparenza, efficacia, tutela contro le ritorsioni e considerazione delle distorsioni sulle materie prime.
Ambito di applicazione
Si applica alle inchieste antidumping e antisovvenzioni dell’UE avviate dopo l’entrata in vigore del regolamento, cioè quando l’avviso di apertura è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo tale data. Incide sui regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037, modificandone disciplina sostanziale e procedurale; riguarda importazioni da paesi non membri dell’Unione oggetto di dumping o di sovvenzioni compensabili, nonché le procedure di riesame, registrazione, impegni, campionamento, informazione alle parti, estensione a piattaforma continentale e zona economica esclusiva e relazioni annuali. Non introduce un regime autonomo, ma modifica il quadro esistente; si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2018/825: rafforzamento degli strumenti antidumping e antisovvenzioni
Il regolamento interviene sui regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037 per modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell’Unione. L’obiettivo dichiarato nei considerando è migliorare trasparenza, prevedibilità, efficienza ed esecuzione, nonché contrastare ritorsioni e pratiche elusive, tenendo conto anche di distorsioni nelle materie prime, di elementi sociali e ambientali e delle esigenze delle PMI.
Ambito e portata temporale
Le modifiche si applicano alle inchieste per le quali l’avviso di apertura è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica in modo esteso i due regolamenti di base in materia antidumping e antisovvenzioni.
Definizioni, legittimazione e accesso allo strumento
La nozione di "industria dell’Unione" viene riformulata in entrambi i regolamenti. La presentazione della denuncia può avvenire anche congiuntamente da parte dell’industria dell’Unione, di persone fisiche o giuridiche, di associazioni prive di personalità giuridica che agiscono per tale industria e dei sindacati, che possono anche sostenere la denuncia. La Commissione deve inoltre facilitare l’accesso allo strumento per i settori frammentati e composti prevalentemente da PMI mediante un helpdesk specifico, questionari standardizzati in tutte le lingue ufficiali e formulari standard per le statistiche e la legittimazione ad agire.
Garanzie procedurali, informazione e trasparenza
Il regolamento rafforza i diritti difensivi delle parti interessate. Queste possono accedere alle informazioni non riservate del fascicolo, nei limiti della pertinenza per i loro interessi e della tutela della riservatezza. È istituito presso la Commissione il consigliere-auditore, chiamato a tutelare l’effettivo esercizio dei diritti procedurali. La Commissione deve inoltre rendere disponibili alle parti, con sistemi informativi dedicati e tramite piattaforme web, le nuove informazioni non riservate depositate nel fascicolo.
Inchiesta, termini e cooperazione
Per l’antidumping, l’inchiesta dovrebbe concludersi ove possibile entro un anno e comunque entro 14 mesi; per gli antisovvenzioni entro un anno ove possibile e comunque entro 13 mesi. Quando il numero di operatori o di operazioni è elevato, è ammesso il campionamento statistico; la scelta finale compete alla Commissione, preferibilmente con consultazione e consenso delle parti che si siano manifestate tempestivamente. I produttori dell’Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare nelle inchieste avviate d’ufficio o nelle ipotesi previste dai regolamenti modificati.
Informazioni preventive e dazi provvisori
Una delle innovazioni centrali è il periodo di comunicazione preventiva: prima dell’imposizione dei dazi provvisori la Commissione deve informare le parti interessate con tre settimane di anticipo, indicando in sintesi i dazi proposti e i calcoli relativi al dumping o alle sovvenzioni e al margine di pregiudizio. Le parti dispongono di tre giorni lavorativi per osservazioni sui calcoli. La Commissione deve anche pubblicare sul proprio sito web l’intenzione di imporre dazi provvisori e le possibili aliquote. Sono previsti atti delegati per portare la durata della fase preventiva a due o quattro settimane, in funzione dell’eventuale aumento sostanziale delle importazioni e del pregiudizio aggiuntivo riscontrato.
Regola del dazio inferiore e distorsioni sulle materie prime
Il regolamento modifica in modo rilevante la regola del dazio inferiore. In entrambi i regimi la Commissione deve tenere conto dell’eventuale presenza di distorsioni sulle materie prime, elencate in modo dettagliato nel testo. Tra queste figurano doppia tariffazione, tasse o sovrattasse all’esportazione, contingenti, divieti, licenze, prezzi minimi, restrizioni al punto di sdoganamento, elenchi di esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno e pratiche di estrazione vincolata. La materia prima distorta deve rappresentare almeno il 17% del costo di produzione del prodotto interessato. Il profitto di riferimento utilizzato per il prezzo indicativo non può essere inferiore al 6% e deve riflettere redditività pregressa, copertura di costi e investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione. Vanno inoltre considerati gli effettivi costi di produzione derivanti da obblighi ambientali e sociali e i costi futuri connessi agli accordi ambientali multilaterali e alle convenzioni OIL elencate nell’allegato I bis.
Impegni, accettazione e rifiuto
La disciplina degli impegni volontari viene resa più rigorosa. Gli impegni possono essere accettati solo se eliminano efficacemente il pregiudizio; gli aumenti di prezzo non possono eccedere quanto necessario per neutralizzare il dumping o le sovvenzioni. La Commissione non è tenuta ad accettare impegni se ciò crea difficoltà, anche per ragioni generali collegate ad accordi ambientali multilaterali e convenzioni OIL. Le proposte di impegno devono essere trasmesse in forma non riservata e l’industria dell’Unione deve poter formulare osservazioni prima dell’accettazione.
Registrazione delle importazioni, antielusione e TARIC
La Commissione può disporre la registrazione delle importazioni, su istanza dell’industria dell’Unione o d’ufficio, fin dall’avvio dell’inchiesta e per un massimo di nove mesi. In assenza di sufficienti elementi contrari, la registrazione deve avvenire anche durante il periodo di comunicazione preventiva. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare mensilmente i dati delle importazioni e dei dazi riscossi; la Commissione crea codici TARIC specifici per il prodotto oggetto di inchiesta. In materia antielusione, la registrazione diventa obbligatoria quando sono soddisfatti i presupposti per l’apertura dell’inchiesta; vengono inoltre chiarite le condizioni per le esenzioni, anche nei casi di collegamento tra soggetti, purché sia dimostrata l’assenza di coinvolgimento nell’elusione.
Rapporti con piattaforma continentale e zona economica esclusiva
Il regolamento introduce, per entrambi gli strumenti, la possibilità di estendere i dazi a prodotti trasportati in quantità significative su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti o altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, quando tali prodotti siano utilizzati per esplorare o sfruttare risorse naturali non biologiche o per produrre energia e siano consumati in quantità significative. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle condizioni e sulle procedure, e i dazi si applicano solo quando lo strumento doganale è operativo, con apposita pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Riesami, scadenza delle misure e rimborso
Le norme sui riesami in previsione della scadenza vengono precisate: il riesame si avvia se vi sono sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping, del pregiudizio o delle distorsioni sulle materie prime. Se la misura scade al termine del riesame, i dazi riscossi dalla data di apertura dell’inchiesta sulle merci sdoganate sono rimborsabili su richiesta, secondo il diritto doganale dell’Unione, senza interessi. La Commissione deve anche presentare, entro il 9 giugno 2023 e poi ogni cinque anni, un riesame dell’applicazione di alcune disposizioni chiave con eventuale proposta legislativa.
Relazione annuale e controllo politico-istituzionale
La Commissione deve inviare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sull’applicazione dei due regolamenti, includendo misure provvisorie e definitive, archiviazioni, impegni, nuove inchieste, riesami, distorsioni significative, visite di verifica, ricorsi, attività del consigliere-auditore e dell’helpdesk PMI. La relazione deve anche illustrare come le norme sociali e ambientali siano state esaminate e considerate nelle inchieste, con riferimento agli accordi ambientali multilaterali, alle convenzioni OIL e alla legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.
Delega e atti di esecuzione
La Commissione riceve poteri delegati limitati nel tempo per modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva e per aggiornare l’elenco delle distorsioni sulle materie prime. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega; l’adozione degli atti delegati richiede consultazione degli esperti degli Stati membri e notifica contestuale alle istituzioni. Sono inoltre previsti atti di esecuzione per disciplinare in dettaglio applicazione, notifiche, dichiarazioni, riscossione, rimborso e sgravio dei dazi nei casi relativi alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica e finalità
Il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2016/1036 (antidumping) e 2016/1037 (antisovvenzioni) per rafforzarne trasparenza, prevedibilità, efficacia esecutiva e capacità di contrastare ritorsioni e pratiche elusive. Inserisce inoltre pratiche applicative sviluppate nella prassi recente.
Definizione di industria dell’Unione e legittimazione a proporre denunce
Riformula la nozione di "industria dell’Unione" negli articoli 4 del regolamento 2016/1036 e 9 del regolamento 2016/1037. Consente denunce congiunte da parte dell’industria dell’Unione o di persone fisiche o giuridiche, anche tramite associazioni non dotate di personalità giuridica e sindacati, fermo restando il diritto di ritiro della denuncia.
Supporto alle PMI e accesso allo strumento
La Commissione deve agevolare l’accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori frammentati e composti prevalentemente da PMI, tramite un helpdesk dedicato che fornisce informazioni generali, spiegazioni procedurali, questionari standard in tutte le lingue ufficiali e formulari standard per le statistiche e i questionari.
Accesso al fascicolo e diritti procedurali
Amplia l’accesso delle parti interessate alle informazioni non riservate del procedimento, nel rispetto della riservatezza, e istituisce presso la Commissione un consigliere-auditore/ufficio del consigliere-auditore per tutelare l’effettivo esercizio dei diritti procedurali. Prevede anche una maggiore circolazione di riassunti non riservati e documenti accessibili tramite sistemi informativi e piattaforma web.
Termini di inchiesta e cooperazione dell’industria UE
L’inchiesta deve essere conclusa, ove possibile, entro un anno; in ogni caso entro 14 mesi per l’antidumping e 13 mesi per gli antisussidi, con allineamento all’esercizio contabile ove possibile. I produttori dell’Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare nelle inchieste avviate d’ufficio o su certe basi procedurali.
Dazi provvisori e comunicazione preventiva
Introduce un periodo di comunicazione preventiva: i dazi provvisori non possono essere imposti prima di tre settimane dall’invio delle informazioni alle parti. La Commissione deve comunicare in anticipo l’intenzione di imporre dazi provvisori, con sintesi delle aliquote proposte e calcolo dettagliato di dumping/sovvenzioni e margine di pregiudizio, e pubblicare tali informazioni sul proprio sito web. Sono previsti atti delegati per adeguare la durata di tale periodo in caso di aumento sostanziale delle importazioni.
Regola del dazio inferiore e distorsioni sulle materie prime
Nei casi di antidumping e antisovvenzioni la Commissione deve valutare se un dazio inferiore al margine sia sufficiente, ma tiene conto delle distorsioni relative alle materie prime. Sono elencate specifiche misure distorsive (ad esempio tasse all’esportazione, doppia tariffazione, contingenti, divieti, licenze, prezzi minimi, restrizioni doganali). Se la materia prima distorta rappresenta almeno il 17% del costo di produzione, e l’interesse dell’Unione lo consente, il dazio può essere determinato secondo tale logica. Il profitto di riferimento non può essere inferiore al 6% e vanno considerati anche costi futuri connessi a obblighi ambientali e sociali.
Impegni volontari
Riforma la disciplina degli impegni di prezzo o cessazione delle esportazioni a prezzi di dumping o sovvenzionate. Gli impegni possono essere accettati solo se eliminano efficacemente il pregiudizio; non devono necessariamente essere accettati se ciò comporta difficoltà, anche per motivi generali legati ad accordi ambientali multilaterali e convenzioni OIL. Le versioni non riservate degli impegni devono essere disponibili alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Riesami e rimborso dei dazi in caso di scadenza
Precisa i presupposti per i riesami in previsione della scadenza e prevede che, se al termine del riesame la misura non è prorogata, i dazi riscossi dalla data di apertura dell’inchiesta sulle merci sdoganate siano rimborsati su richiesta, senza interessi.
Registrazione delle importazioni e TARIC
La Commissione può ordinare la registrazione delle importazioni, su domanda dell’industria dell’Unione o d’ufficio, per consentire l’applicazione retroattiva delle misure dalla data di registrazione. La registrazione non può eccedere nove mesi. Gli Stati membri devono comunicare mensilmente i dati sulle importazioni soggette a indagini o misure e la Commissione crea codici TARIC specifici per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Elusione ed esenzioni
In materia di antielusione, la registrazione diventa obbligatoria quando sussistono i presupposti per l’apertura dell’inchiesta. Si chiarisce che esenzioni possono essere concesse anche se i produttori sono collegati a soggetti sottoposti alle misure, purché sia dimostrata l’assenza di coinvolgimento nelle pratiche elusive. Analoga logica vale per gli importatori quando l’elusione avviene nell’Unione.
Campionamento
Quando il numero di produttori, esportatori, importatori, tipi di prodotto o operazioni è elevato, l’inchiesta può essere limitata a campioni statisticamente validi o al massimo volume rappresentativo esaminabile. La scelta definitiva dei campioni spetta alla Commissione, preferibilmente previa consultazione e consenso delle parti interessate che si manifestino entro una settimana dall’apertura dell’inchiesta.
Controllo dell’interesse dell’Unione e partecipazione delle parti
Rafforza il contraddittorio sull’interesse dell’Unione: produttori, sindacati, importatori, utenti e consumatori possono presentare osservazioni entro i termini dell’avviso di apertura; possono anche commentare l’applicazione dei dazi provvisori entro 15 giorni. La Commissione deve valutare specificamente l’interesse dell’Unione nei casi di distorsioni sulle materie prime.
Relazione annuale e riesami periodici
La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione dei regolamenti, includendo misure provvisorie e definitive, chiusure senza provvedimenti, impegni, riesami, distorsioni, verifiche, contenziosi e attività del consigliere-auditore e dell’helpdesk PMI. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni deve inoltre presentare un riesame dell’applicazione di specifiche disposizioni centrali.
Deleghe alla Commissione
Conferisce alla Commissione poteri delegati per modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva e per aggiornare l’elenco delle distorsioni relative alle materie prime. Le deleghe hanno durata limitata, sono revocabili da Parlamento e Consiglio, richiedono consultazione degli esperti degli Stati membri e seguono il regime dell’articolo 290 TFUE.
Piattaforma continentale e zona economica esclusiva
Consente di estendere l’applicazione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a prodotti trasportati e consumati in quantità significative su isole artificiali, impianti o strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro, quando ciò arreca pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare condizioni e procedure, e i dazi si applicano solo quando lo strumento doganale è operativo.
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