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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/788

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro antidumping vigente sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, inserendo SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. tra i produttori/esportatori esentati dall'estensione del dazio applicabile alle importazioni spedite dall'India. La Commissione, a seguito di riesame ex articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto provato che il richiedente non aveva partecipato a pratiche elusive e soddisfaceva le condizioni per l'esenzione. L'esenzione è condizionata alla presentazione di una fattura commerciale conforme; in difetto, torna applicabile il dazio antidumping residuo.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 per concedere un'esenzione antidumping a SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. La modifica riguarda il regime antidumping esteso alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e alle importazioni spedite dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dall'origine dichiarata, con esenzione specifica per SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. e, già previste, per Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. L'esenzione opera solo se è presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida conforme all'allegato II.

Modifica del dazio antidumping su alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e, per effetto di precedenti estensioni antielusione, anche per quelli spediti da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. La Commissione, sulla base di un riesame in esenzione, riconosce a SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. un'esenzione individuale dal dazio esteso alle importazioni spedite dall'India.

Contesto normativo e precedenti misure

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4. Il testo richiama la sequenza delle misure precedenti: dazio antidumping residuo del 62,9 % istituito dal regolamento (UE) n. 791/2011, estensione antielusione all'India e all'Indonesia con regolamento (UE) n. 1371/2013, successive esenzioni individuali per due operatori indiani, e ulteriori estensioni alla Malaysia, a Taiwan e alla Thailandia. Le misure in vigore erano state poi confermate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

Oggetto del riesame e prodotto interessato

Il riesame riguarda tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. L'esenzione richiesta da SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. riguarda esclusivamente le importazioni spedite dall'India e fabbricate dal richiedente.

Svolgimento dell'inchiesta e verifiche della Commissione

La domanda di esenzione è stata presentata il 26 gennaio 2017 da SPG Glass Fibre Pvt. Ltd., produttore esportatore indiano. La Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova per aprire l'inchiesta il 1º settembre 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 e ha disposto la registrazione delle importazioni interessate. Nel periodo esaminato, dal 1º luglio 2016 al 30 giugno 2017, la Commissione ha inviato questionari, raccolto osservazioni e svolto una visita di verifica presso gli stabilimenti di Mumbai e Umbergaon.

Risultanze sostanziali e rigetto delle obiezioni dell'industria dell'Unione

L'inchiesta ha accertato che il richiedente non aveva esportato il prodotto durante il periodo rilevante per l'inchiesta antielusione (1º aprile 2012 - 31 marzo 2013), non era collegato a esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure e non aveva acquistato il prodotto finito dalla Cina per rivenderlo o trasbordarlo nell'Unione. È stato inoltre verificato che SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. è un produttore effettivo e integrato, che dal 2016 ha sostituito la fornitura di filati e stoppini in fibra di vetro di tipo C dalla Cina con la produzione propria di fibre di vetro utilizzando sfere di vetro fornite in India. Le obiezioni dell'industria dell'Unione sulla reale integrazione del processo produttivo e sull'origine delle materie prime sono state respinte, anche alla luce delle verifiche in loco.

Effetti dell'esenzione e condizione della fattura commerciale

La Commissione dispone che SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. sia inserita nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1993 tra i soggetti esentati. L'esenzione opera solo se all'importazione viene presentata alle dogane una fattura commerciale valida conforme all'allegato II; in assenza di tale documento, si applica il dazio antidumping. Il testo chiarisce che il medesimo requisito documentale vale anche per Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., correggendo così un'omissione del regolamento precedente.

Contenuto della fattura richiesta

L'allegato II prescrive che la fattura contenga una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto emittente. La dichiarazione deve indicare nome e funzione del firmatario, attestare che il volume del prodotto oggetto dell'esportazione nell'Unione è stato fabbricato da SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. in India, specificando il relativo codice addizionale TARIC, e riportare data e firma.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito del riesame ed esenzione individuale

A seguito del riesame avviato con regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514, la Commissione conclude che SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La società è quindi inserita nell'elenco dei produttori/esportatori esentati dal dazio antidumping esteso alle importazioni spedite dall'India.

Modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1993

L'estensione del dazio antidumping definitivo alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia viene confermata; per l'India l'esenzione è estesa anche a SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. (codice addizionale TARIC C205), oltre che a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. (B942) e Pyrotek India Pvt. Ltd. (C051). Sono indicati i codici TARIC pertinenti per ciascun paese.

Condizione documentale per l'esenzione

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione e gli elementi previsti nell'allegato II. Se la fattura non è presentata o non è conforme, si applica il dazio antidumping previsto dal regolamento modificato.

Contenuto minimo della fattura commerciale

L'allegato II richiede che la fattura indichi il nome e la funzione del responsabile del soggetto emittente, contenga una dichiarazione attestante che il quantitativo venduto all'esportazione nell'Unione è stato fabbricato da SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. in India, con indicazione del codice addizionale TARIC, e riporti data e firma.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commercialedazi doganali

Testo integrale

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