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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/842

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32018R0842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per ciascuno Stato membro obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non coperti dall’EU ETS nel periodo 2021-2030, in coerenza con l’obiettivo UE del -30% al 2030 rispetto al 2005 e con gli impegni dell’accordo di Parigi. Definisce la traiettoria annuale delle assegnazioni, prevede meccanismi di flessibilità, un sistema di controllo della conformità e una riserva di sicurezza per alcuni Stati membri. Modifica inoltre il regolamento (UE) n. 525/2013 per rafforzare monitoraggio, comunicazione e valutazione dei progressi.

Regolamento sulle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 nei settori non ETS, con regole di allocazione, flessibilità, controllo e conformità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, per il periodo 2021-2030, con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie IPCC energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013. Restano escluse le emissioni provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (EU ETS) e, in via generale, le emissioni e gli assorbimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841 sul LULUCF, salvo le specifiche interazioni e flessibilità previste dagli articoli 7 e 9, paragrafo 2. Ai fini del regolamento, le emissioni di CO2 della categoria IPCC 1.A.3.A trasporto aereo sono considerate pari a zero.

Regolamento (UE) 2018/842 sulle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra

Il regolamento disciplina il cosiddetto settore "effort sharing", cioè le emissioni non coperte dall’EU ETS, imponendo agli Stati membri contributi minimi vincolanti nel periodo 2021-2030. La disciplina si inserisce nel quadro dell’obiettivo UE di riduzione del 30% delle emissioni nei settori interessati rispetto al 2005 e attua gli impegni assunti con l’accordo di Parigi. Il sistema combina obiettivi nazionali, traiettorie annuali, flessibilità e meccanismi correttivi, con un forte raccordo al monitoraggio previsto dal regolamento (UE) n. 525/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate secondo il regolamento (UE) n. 525/2013. Sono escluse le emissioni provenienti dalle attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, cioè quelle soggette all’EU ETS. Inoltre, il regolamento non si applica, salvo le eccezioni espressamente previste, alle emissioni e agli assorbimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841 sul LULUCF; ai fini del testo, le emissioni di CO2 del trasporto aereo della categoria IPCC 1.A.3.A sono considerate pari a zero.

Obiettivi nazionali e traiettoria al 2030

L’articolo 4 e l’allegato I fissano per ciascuno Stato membro una percentuale di riduzione al 2030 rispetto ai livelli del 2005. Le percentuali variano sensibilmente tra gli Stati membri e vanno, ad esempio, da 0% per la Bulgaria a -40% per Lussemburgo e Svezia. Per gli anni 2021-2029 ciascuno Stato deve rispettare una traiettoria lineare che parte dalla media delle emissioni 2016-2018 e arriva al limite del 2030, con avvio a cinque dodicesimi del periodo tra il 2019 e il 2020 oppure nel 2020, secondo la data che produca l’assegnazione più bassa.

Assegnazioni annuali e monitoraggio

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni del periodo 2021-2030, dopo un riesame completo degli inventari nazionali relativi al 2005 e al triennio 2016-2018. Gli atti indicano anche il valore del 2005 utilizzato per ciascuno Stato membro e, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, le quantità complessive che possono essere considerate ai fini della conformità. Il regolamento si raccorda strettamente al regolamento (UE) n. 525/2013, che viene modificato per rafforzare la comunicazione annuale, le proiezioni biennali e la valutazione dei progressi.

Flessibilità e strumenti di mercato

Il testo consente diverse forme di flessibilità per agevolare il rispetto degli obiettivi al minor costo possibile:

  • prestito fino al 10% dell’assegnazione dell’anno successivo per il 2021-2025 e fino al 5% per il 2026-2029;
  • banking, cioè riporto a valle dell’eccedenza di assegnazione, fino al 2030, entro i limiti previsti;
  • trasferimento di una quota dell’assegnazione annuale ad altri Stati membri, fino al 5% nel 2021-2025 e fino al 10% nel 2026-2030;
  • uso, senza limiti quantitativi, dei crediti derivanti da progetti ex articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE, con obbligo di evitare la doppia contabilizzazione. Gli Stati membri possono inoltre impiegare i proventi dei trasferimenti per politiche climatiche nell’Unione o nei paesi terzi, informandone la Commissione.

Flessibilità speciale EU ETS e LULUCF

Per alcuni Stati membri indicati nell’allegato II è previsto un meccanismo di cancellazione limitata di quote EU ETS fino a un massimo complessivo di 100 milioni, entro percentuali massime nazionali variabili dal 2% al 4%. La notifica di adesione alla misura doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di riduzione della percentuale nel 2024 e nel 2027. Parallelamente, l’articolo 7 consente di computare, ai fini della conformità, fino a 280 milioni di tonnellate complessive di assorbimenti netti LULUCF, ripartiti tra gli Stati membri e indicati nell’allegato III, a condizione che siano rispettati i vincoli del regolamento (UE) 2018/841 e del regolamento qui esaminato. Il testo prevede inoltre che la Commissione possa adeguare tramite atti delegati il riferimento alle categorie di suolo, includendo terreni forestali gestiti e zone umide gestite quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento LULUCF.

Controllo di conformità, misure correttive e conseguenze

Il regolamento introduce un sistema di verifica della conformità e di reazione agli scostamenti. Se la valutazione annuale mostra progressi insufficienti, lo Stato membro deve presentare entro tre mesi un piano d’azione correttivo con interventi supplementari e un calendario rigoroso. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate superano l’assegnazione annuale, si applica una penalizzazione del 1,08 sulle emissioni eccedentarie, che vengono aggiunte all’anno successivo; inoltre può essere vietato temporaneamente il trasferimento di assegnazioni ad altri Stati membri finché non vi sia conformità. Sono previste anche deduzioni dalle assegnazioni annuali nel caso in cui, per il periodo 2021-2025 o 2026-2030, le emissioni superino gli assorbimenti contabilizzati ai sensi del regolamento LULUCF.

Adeguamenti delle assegnazioni e riserva di sicurezza

La Commissione deve adeguare le assegnazioni annuali per tenere conto di modifiche del perimetro dell’EU ETS, di quote o crediti rilasciati ai sensi degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE e dell’esclusione di impianti ex articolo 27 della stessa direttiva. L’allegato IV riporta gli importi da aggiungere all’assegnazione del 2021 per alcuni Stati membri. È inoltre istituita una riserva di sicurezza fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, destinata agli Stati membri con PIL pro capite 2013 inferiore alla media UE, che abbiano beneficiato di un margine nel periodo 2013-2020 e presentino ancora un deficit nel 2026-2030 nonostante l’utilizzo delle flessibilità. La quantità ricevuta non può superare il 20% dell’eccedenza complessiva 2013-2020 e, in caso di domanda complessiva superiore alla dotazione, la ripartizione avviene proporzionalmente.

Registro, deleghe e trasparenza

Per garantire una contabilizzazione accurata, il regolamento affida alla Commissione il potere di adottare atti delegati per disciplinare il funzionamento del registro dell’Unione in relazione ad assegnazioni, flessibilità, conformità, adeguamenti e riserva di sicurezza. L’amministratore centrale effettua controlli automatizzati sulle transazioni e può bloccarle in caso di irregolarità. Le informazioni rilevanti devono essere accessibili al pubblico. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.

Riesame e prospettive post-2030

Il regolamento deve essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni, tenendo conto dell’evoluzione delle situazioni nazionali, della ripartizione degli sforzi tra settori, degli sviluppi internazionali e degli obiettivi di lungo periodo dell’accordo di Parigi. La Commissione deve inoltre riferire entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato ai sensi dell’accordo di Parigi, valutando il funzionamento del sistema, l’equilibrio tra domanda e offerta delle assegnazioni annuali e l’eventuale necessità di ulteriori politiche o di un quadro post-2030.

Modifiche al regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento modifica il sistema di monitoraggio e comunicazione climatica dell’Unione introducendo, dal 2023, nuovi obblighi di informazione sulle emissioni coperte dal regolamento 2018/842, sulle politiche nazionali di attuazione, sui provvedimenti supplementari e sulle proiezioni di emissioni. Viene rafforzata la valutazione annuale dei progressi e, ogni due anni, l’analisi delle proiezioni a livello UE e degli Stati membri. Ciò rende il monitoraggio funzionale al controllo dell’adempimento degli obblighi di riduzione nel periodo 2021-2030.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce gli obblighi minimi degli Stati membri per il periodo 2021-2030 al fine di conseguire la riduzione del 30% delle emissioni UE nei settori di cui all’articolo 2 rispetto ai livelli del 2005 e di contribuire agli obiettivi dell’accordo di Parigi. Regola anche la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e la valutazione dei progressi nazionali.

Ambito materiale ed esclusioni

Si applica ai settori IPCC energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, escludendo le attività soggette all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Non si applica, salvo specifiche eccezioni, alle emissioni e agli assorbimenti regolati dal regolamento (UE) 2018/841; le emissioni del trasporto aereo IPCC 1.A.3.A sono considerate pari a zero.

Obiettivi nazionali al 2030 e traiettoria annuale

L’allegato I assegna a ciascuno Stato membro una percentuale di riduzione al 2030 rispetto al 2005. Per il periodo 2021-2029 ciascuno Stato deve seguire una traiettoria lineare tra la media delle emissioni 2016-2018 e il limite 2030, con inizio a cinque dodicesimi del periodo tra 2019 e 2020 oppure nel 2020, a seconda della data che comporti un’assegnazione inferiore.

Determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano le assegnazioni annuali di emissioni 2021-2030, dopo un riesame completo degli inventari nazionali 2005 e 2016-2018. Gli atti indicano anche il valore 2005 utilizzato per ciascuno Stato membro e le quantità massime utilizzabili ai fini della conformità secondo l’articolo 6; se la somma delle quantità supera 100 milioni, esse sono ridotte proporzionalmente.

Flessibilità tramite prestiti, banking e trasferimenti

Per il 2021-2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10% dell’assegnazione dell’anno successivo; per il 2026-2029 fino al 5%. Se le emissioni di un anno sono inferiori all’assegnazione, è consentito riportare l’eccedenza fino al 2030 entro limiti percentuali. È inoltre possibile trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell’assegnazione annua 2021-2025 e fino al 10% per il 2026-2030; lo Stato ricevente può usare tali quantità per l’anno interessato o successivi fino al 2030. Sono ammessi senza limiti i crediti di progetto rilasciati ai sensi dell’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE, purché non vi sia doppia contabilizzazione.

Flessibilità specifica EU ETS

Gli Stati membri elencati nell’allegato II possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a 100 milioni di quote EU ETS complessive, a valere sui volumi messi all’asta, entro le percentuali massime indicate per ciascuno Stato. Le notifiche alla Commissione devono essere trasmesse entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di revisione al ribasso nel 2024 e nel 2027. Le quote considerate ai fini di tale flessibilità sono trattate come quote in circolazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1814.

Flessibilità LULUCF fino a 280 milioni di tonnellate

Se uno Stato membro supera la propria assegnazione annuale, può tenere conto, ai fini della conformità, di assorbimenti netti derivanti dalle categorie contabili del suolo previste dal regolamento (UE) 2018/841, entro il massimale dell’allegato III e a condizione che siano rispettati i requisiti indicati dall’articolo 7. La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare il riferimento alle categorie di suolo, includendo terreni forestali gestiti e zone umide gestite quando ricorrono le condizioni previste dal regolamento LULUCF.

Misure correttive e assistenza tecnica

Se la valutazione annuale mostra progressi insufficienti, lo Stato membro interessato deve presentare entro tre mesi un piano d’azione correttivo con misure aggiuntive e calendario stringente. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nella valutazione; la Commissione può formulare un parere entro quattro mesi e lo Stato membro deve tenerlo nella massima considerazione.

Controllo di conformità e conseguenze dell’inadempimento

Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate superano l’assegnazione annuale, si applica un moltiplicatore di 1,08 alle emissioni eccedentarie che saranno aggiunte all’anno successivo e può essere vietato temporaneamente il trasferimento di assegnazioni annuali fino al rientro. Inoltre, se nel periodo 2021-2025 o 2026-2030 le emissioni del regolamento LULUCF superano gli assorbimenti determinati, l’amministratore centrale deduce l’eccedenza dalle assegnazioni annuali dello Stato membro.

Adeguamenti delle assegnazioni annuali

La Commissione adegua le assegnazioni per riflettere modifiche del campo di applicazione dell’EU ETS, quote o crediti rilasciati ex articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE e l’esclusione di impianti dall’EU ETS ex articolo 27 della stessa direttiva. L’allegato IV indica gli importi da aggiungere all’assegnazione del 2021 per determinati Stati membri.

Riserva di sicurezza

È istituita nel registro dell’Unione una riserva di sicurezza fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, destinata agli Stati membri con PIL pro capite 2013 inferiore alla media UE, che abbiano registrato emissioni cumulate 2013-2020 inferiori alle proprie assegnazioni complessive e che presentino un deficit nel periodo 2026-2030 nonostante l’uso degli strumenti di flessibilità. La quantità ricevuta non può superare il 20% dell’eccedenza complessiva 2013-2020, con eventuale ripartizione proporzionale in caso di domanda superiore al plafond.

Registro, trasparenza e controllo automatico

La Commissione adotta atti delegati per assicurare la contabilizzazione tramite il registro dell’Unione delle assegnazioni, dei meccanismi di flessibilità, delle verifiche di conformità, degli adeguamenti e della riserva di sicurezza. L’amministratore centrale effettua controlli automatizzati e può bloccare le transazioni irregolari; le informazioni sono pubbliche.

Delega alla Commissione e procedura di comitato

La delega per gli atti delegati di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, ha durata quinquennale dal 9 luglio 2018, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici e, per gli atti di esecuzione, si applica la procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riesame periodico

Il regolamento deve essere riesaminato nel 2024 e poi ogni cinque anni, considerando l’evoluzione delle situazioni nazionali, gli sviluppi internazionali, i risultati del bilancio globale dell’accordo di Parigi e l’adeguatezza complessiva degli obblighi. La Commissione presenta una relazione entro sei mesi da ogni global stocktake e può formulare proposte, inclusa l’eventuale prospettiva post-2030.

Modifiche al regolamento (UE) n. 525/2013

Sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione, dal 2023, sulle emissioni coperte dal regolamento 2018/842, sulle politiche e misure nazionali per adempiervi, sulle proiezioni e sulla valutazione dei progressi. Il regolamento 525/2013 viene così integrato per includere il monitoraggio annuale e biennale dei progressi e delle proiezioni.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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