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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/841

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32018R0841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il settore LULUCF nel quadro UE 2030 per il clima e l'energia, imponendo agli Stati membri di garantire che, nel periodo 2021-2030, le emissioni non superino gli assorbimenti contabilizzati nel settore. Stabilisce regole dettagliate di contabilizzazione per diverse categorie di uso del suolo, livelli di riferimento forestali, trattamento dei prodotti legnosi, gestione dei disturbi naturali e strumenti di flessibilità. Modifica inoltre il regolamento (UE) n. 525/2013 e la decisione n. 529/2013/UE per coordinare monitoraggio, comunicazione e disciplina contabile del settore.

Disciplina gli impegni degli Stati membri e le regole di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra del settore LULUCF nel quadro climatico-energia 2030 dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra generati sul loro territorio nelle categorie contabili del suolo LULUCF disciplinate dal regolamento: terreni imboschiti, terreni disboscati, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, terreni forestali gestiti e, dal 2026, zone umide gestite. Nel periodo 2021-2025 le zone umide gestite sono incluse solo se lo Stato membro esercita la facoltà di includerle notificandola alla Commissione entro il 31 dicembre 2020; la Commissione può proporre un rinvio di cinque anni per la contabilizzazione obbligatoria delle zone umide gestite. Non si applica ai privati come agricoltori e silvicoltori sotto il profilo di obblighi di contabilizzazione o rendicontazione individuale, ma agli obblighi degli Stati membri di monitoraggio, contabilizzazione e conformità.

Regolamento (UE) 2018/841 sul settore LULUCF

Il regolamento istituisce il quadro contabile e di conformità per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel periodo 2021-2030. La disciplina è costruita come uno degli strumenti di attuazione dell'Accordo di Parigi e del quadro UE clima-energia 2030, con l'obiettivo di integrare il settore LULUCF quale pilastro distinto della politica climatica dell'Unione.

Finalità e logica del sistema

Il regolamento mira a garantire che il settore LULUCF contribuisca in modo verificabile al raggiungimento dell'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di almeno il 40% rispetto al 1990. Il legislatore sottolinea la rilevanza del settore per il sequestro del carbonio, il ruolo delle foreste, dei suoli agricoli e delle zone umide, nonché la necessità di preservare la sicurezza alimentare, la biodiversità e la coerenza con la politica agricola comune.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 delimita l'applicazione alle emissioni e agli assorbimenti di CO2, CH4 e N2O comunicati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e generati sul territorio degli Stati membri nelle categorie contabili del suolo previste. Le categorie principali sono:

  • terreni imboschiti;
  • terreni disboscati;
  • terre coltivate gestite;
  • pascoli gestiti;
  • terreni forestali gestiti;
  • zone umide gestite, obbligatorie dal 2026 e facoltativamente incluse nel 2021-2025 con notifica entro il 31 dicembre 2020.

Il regolamento non impone obblighi di contabilizzazione o rendicontazione ai soggetti privati, compresi agricoltori e silvicoltori, ma agli Stati membri.

Definizioni chiave

L'articolo 3 fornisce definizioni centrali per la contabilizzazione, tra cui:

  • pozzo e sorgente;
  • comparto di carbonio e riserva di carbonio;
  • prodotto legnoso;
  • foresta, con valori minimi di superficie, copertura arborea e altezza per ciascuno Stato membro nell'allegato II;
  • livello di riferimento per le foreste;
  • disturbi naturali;
  • ossidazione istantanea.

È prevista una delega alla Commissione per aggiornare o sopprimere definizioni e aggiungerne di nuove in funzione degli sviluppi scientifici e delle modifiche delle linee guida IPCC.

Obbligo generale degli Stati membri

Ai sensi dell'articolo 4, ciascuno Stato membro deve garantire, per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, che le emissioni non superino gli assorbimenti sul proprio territorio, considerando l'insieme delle categorie contabili del suolo e gli strumenti di flessibilità previsti dal regolamento. Il meccanismo opera quindi come un obbligo di bilancio netto a livello nazionale.

Regole comuni di contabilizzazione

L'articolo 5 stabilisce i principi generali:

  • contabilizzazione accurata, completa, coerente, comparabile e trasparente;
  • divieto di doppio conteggio;
  • indicazione delle emissioni con segno positivo e degli assorbimenti con segno negativo;
  • cambio di classificazione dei terreni dopo 20 anni dalla conversione della destinazione, salvo deroghe specifiche;
  • contabilizzazione delle variazioni delle riserve di carbonio nei comparti dell'allegato I, con facoltà di esclusione solo se il comparto non è una sorgente, salvo eccezioni per biomassa epigea, legno morto e prodotti legnosi nei terreni forestali gestiti.

Terreni imboschiti e disboscati

L'articolo 6 dispone che per queste categorie gli Stati membri contabilizzino tutte le emissioni e gli assorbimenti annuali dei due periodi di riferimento. In deroga alla regola generale dei 20 anni, il passaggio da terreni convertiti in terreni forestali a terreni forestali che restano tali può avvenire dopo 30 anni, se giustificato dalle linee guida IPCC. La determinazione della superficie forestale deve seguire i parametri dell'allegato II.

Terre coltivate gestite, pascoli gestiti e zone umide gestite

L'articolo 7 prevede una contabilizzazione per differenza rispetto alla media annua 2005-2009 moltiplicata per cinque. Per le zone umide gestite:

  • nel 2021-2025 contano solo per gli Stati che le abbiano incluse;
  • nel 2026-2030 sono contabilizzate da tutti gli Stati membri;
  • chi non le include nel primo periodo deve comunque comunicare i dati relativi a tali superfici.

Terreni forestali gestiti e livelli di riferimento forestale

L'articolo 8 è il fulcro della disciplina forestale. Le emissioni e gli assorbimenti dei terreni forestali gestiti sono confrontati con un livello di riferimento per le foreste, costruito in modo prospettico sulla continuità della gestione sostenibile e sui dati del periodo 2000-2009. Gli Stati membri devono presentare piani nazionali di contabilizzazione forestale:

  • entro il 31 dicembre 2018 per il periodo 2021-2025;
  • entro il 30 giugno 2023 per il periodo 2026-2030.

La Commissione effettua una valutazione tecnica con esperti degli Stati membri, consulta parti interessate e società civile e adotta gli atti delegati che fissano i livelli di riferimento entro:

  • 31 ottobre 2020 per il primo periodo;
  • 30 aprile 2025 per il secondo periodo.

Se il risultato della contabilizzazione è negativo rispetto al livello di riferimento, è possibile contabilizzare assorbimenti entro limiti specifici, pari al 3,5% delle emissioni dello Stato membro nel relativo anno o periodo di riferimento di cui all'allegato III, con eccezioni per legno morto e prodotti legnosi. I criteri dettagliati per la definizione dei livelli di riferimento sono nell'allegato IV.

Prodotti legnosi

L'articolo 9 disciplina la contabilizzazione dei prodotti legnosi mediante funzione di decadimento di primo grado, con valori di emivita predefiniti per:

  • carta: 2 anni;
  • pannelli di legno: 25 anni;
  • legno segato: 35 anni.

La Commissione può aggiungere nuove categorie con atti delegati, mentre gli Stati membri possono specificare sottocategorie e prodotti derivati, inclusa la corteccia, se i dati sono trasparenti e verificabili. L'allegato V contiene anche regole metodologiche su importazioni, esportazioni, smaltimento dei rifiuti e uso del metodo dell'ossidazione istantanea per i prodotti legnosi destinati all'energia.

Disturbi naturali

L'articolo 10 consente di escludere, alla fine di ciascun periodo, le emissioni derivanti da disturbi naturali che superino il livello di fondo calcolato sulla serie 2001-2020, esclusi i valori anomali. L'esclusione è subordinata alla presentazione di informazioni dettagliate alla Commissione e comporta anche il non conteggio fino al 2030 degli assorbimenti successivi delle aree colpite. L'allegato VI disciplina il calcolo del livello di fondo e indica le emissioni che non possono essere escluse.

Flessibilità generale e flessibilità forestale

L'articolo 11 e l'articolo 12 prevedono strumenti di flessibilità generali, tra cui l'uso delle assegnazioni annuali di emissioni del regolamento (UE) 2018/842, i trasferimenti tra Stati membri e i riporti del surplus di assorbimenti dal primo al secondo periodo. Il tutto è soggetto a regole anti-doppio conteggio e può essere sospeso dall'amministratore centrale in caso di inadempimenti di monitoraggio.

L'articolo 13 introduce la flessibilità specifica per i terreni forestali gestiti. Essa è subordinata a due condizioni:

  • inclusione, nella strategia nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, di misure specifiche per conservare o incrementare i pozzi forestali;
  • assenza di superamento, a livello di Unione, delle emissioni rispetto agli assorbimenti nelle categorie LULUCF nel periodo di utilizzo della compensazione.

Il quantitativo compensabile è limitato ai pozzi contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento e al massimale per Stato membro di cui all'allegato VII. La Finlandia dispone di una deroga ulteriore fino a 10 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Controllo di conformità, relazioni e ruolo della Commissione

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri presentano relazioni di conformità entro il 15 marzo 2027 e il 15 marzo 2032. Tali relazioni indicano il saldo complessivo delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuna categoria contabile e, se del caso, l'uso o l'intenzione di usare le flessibilità. La Commissione effettua un esame completo e redige relazioni UE nel 2027 e nel 2032; l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nel monitoraggio e nella verifica.

Registro dell'Unione

L'articolo 15 affida alla Commissione, tramite atti delegati, la disciplina dell'iscrizione nel registro dell'Unione delle quantità di emissioni e assorbimenti per Stato membro e categoria, per garantire la correttezza delle transazioni connesse alle flessibilità. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato delle transazioni e può bloccarle in caso di irregolarità; le informazioni sono pubbliche.

Deleghe, riesame e aggiornamento del quadro

L'articolo 16 disciplina le deleghe alla Commissione, conferite per cinque anni dal 9 luglio 2018 e prorogabili tacitamente, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Il regolamento richiede consultazione degli esperti nazionali e notificazione contestuale degli atti delegati.

L'articolo 17 prevede un riesame del regolamento alla luce degli sviluppi internazionali, dei bilanci globali dell'Accordo di Parigi e dei risultati del dialogo di Talanoa. La Commissione deve presentare relazioni entro sei mesi da ogni bilancio globale e, se necessario, proposte per un quadro post-2030.

Modifiche al regolamento (UE) n. 525/2013 e alla decisione n. 529/2013/UE

L'articolo 18 modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 inserendo dal 2023 nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione relativi al LULUCF, oltre a un allegato tecnico sui metodi di monitoraggio e comunicazione. È prevista una possibile deroga autorizzata dalla Commissione ai metodi standard entro il 31 dicembre 2020, in caso di impossibilità tecnica o di costi sproporzionati.

L'articolo 19 modifica la decisione n. 529/2013/UE, che continua ad applicarsi agli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione fino al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 opera il nuovo regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegati: elementi di rilievo pratico

Gli allegati assumono notevole importanza operativa:

  • l'allegato I elenca gas e comparti di carbonio;
  • l'allegato II fissa i parametri minimi per definire la foresta per ciascuno Stato membro;
  • l'allegato III indica l'anno o periodo di riferimento per il calcolo del valore-soglia del 3,5% per la flessibilità forestale;
  • l'allegato IV disciplina contenuto e criteri del piano nazionale di contabilizzazione forestale;
  • l'allegato V contiene i metodi di contabilizzazione dei prodotti legnosi e i valori di emivita;
  • l'allegato VI regola il calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali;
  • l'allegato VII stabilisce il massimale di compensazione per la flessibilità dei terreni forestali gestiti per ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Definisce gli impegni degli Stati membri nel settore LULUCF per contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi e al target UE di riduzione delle emissioni nel periodo 2021-2030, stabilendo norme di contabilizzazione e di verifica dell'adempimento.

Ambito di applicazione e zone umide gestite

Si applica alle categorie contabili del suolo indicate all'articolo 2, con inclusione facoltativa delle zone umide gestite nel 2021-2025 previa notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020; dal 2026 le zone umide gestite rientrano nell'ambito. È prevista la possibilità di rinvio della contabilizzazione obbligatoria delle zone umide gestite.

Impegno di bilancio netto per gli Stati membri

Per ciascuno dei periodi 2021-2025 e 2026-2030, ogni Stato membro deve garantire che, tenuto conto delle flessibilità, le emissioni non superino gli assorbimenti contabilizzati nelle categorie del suolo LULUCF.

Regole generali di contabilizzazione

Impone contabilizzazioni accurate, complete, coerenti, comparabili e trasparenti; vieta il doppio conteggio; prescrive l'uso del segno positivo per le emissioni e del segno negativo per gli assorbimenti; regola il cambio di classificazione dopo 20 anni dalla conversione del terreno; impone la contabilizzazione delle variazioni delle riserve di carbonio nei comparti elencati nell'allegato I, con alcune facoltà di esclusione non applicabili a biomassa epigea, legno morto e prodotti legnosi nei terreni forestali gestiti.

Terreni imboschiti e terreni disboscati

Le emissioni e gli assorbimenti sono contabilizzati come totali annuali per i periodi 2021-2025 e 2026-2030. In deroga alla regola generale, la riclassificazione dei terreni convertiti in terreni forestali può avvenire dopo 30 anni se giustificato secondo le linee guida IPCC. La superficie forestale va determinata con i parametri dell'allegato II.

Terre coltivate gestite, pascoli gestiti e zone umide gestite

Per queste categorie, gli Stati membri confrontano le emissioni e gli assorbimenti del periodo con la media annuale del periodo 2005-2009 moltiplicata per cinque. Per le zone umide gestite, nel 2021-2025 l'obbligo riguarda solo gli Stati che le hanno incluse; nel 2026-2030 l'obbligo vale per tutti. Gli Stati che non le includono nel primo periodo devono comunque comunicarne le emissioni e gli assorbimenti.

Terreni forestali gestiti e livelli di riferimento forestale

Le emissioni e gli assorbimenti dei terreni forestali gestiti sono confrontati con il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro. Se il calcolo risulta negativo rispetto al riferimento, è consentita una contabilizzazione limitata degli assorbimenti fino al 3,5% delle emissioni dello Stato membro nell'anno o periodo di riferimento dell'allegato III, con specifiche eccezioni per legno morto e prodotti legnosi. Gli Stati devono presentare piani nazionali di contabilizzazione forestale; la Commissione li valuta, può formulare raccomandazioni tecniche e adotta livelli di riferimento tramite atti delegati entro il 31 ottobre 2020 per il 2021-2025 e entro il 30 aprile 2025 per il 2026-2030.

Prodotti legnosi

Impone la contabilizzazione delle variazioni del comparto di carbonio dei prodotti legnosi per carta, pannelli di legno e legno segato mediante funzione di decadimento di primo grado e valori di emivita predefiniti (2, 25 e 35 anni). La Commissione può aggiungere nuove categorie con atti delegati; gli Stati membri possono specificare i prodotti derivati, incluse parti come la corteccia, se i dati sono trasparenti e verificabili.

Disturbi naturali

Alla fine di ciascun periodo 2021-2025 e 2026-2030 gli Stati membri possono escludere alcune emissioni derivanti da disturbi naturali oltre il livello di fondo calcolato sul periodo 2001-2020, secondo l'allegato VI. Chi usa la flessibilità deve fornire dettagli su livello di fondo, dati e metodi e non contabilizzare fino al 2030 i successivi assorbimenti delle aree disturbate.

Flessibilità generale e flessibilità per i terreni forestali gestiti

Il regolamento consente trasferimenti, riporti e uso di assegnazioni di emissione del regolamento (UE) 2018/842, con regole anti-doppio conteggio. La flessibilità sui terreni forestali gestiti è subordinata a condizioni ambientali e di strategia nazionale; il limite massimo per ciascuno Stato membro è fissato nell'allegato VII. La Finlandia può compensare fino a 10 milioni di tonnellate di CO2 equivalente se soddisfa le condizioni previste.

Controllo di conformità e relazioni

Gli Stati membri presentano relazioni di conformità entro il 15 marzo 2027 e il 15 marzo 2032, rispettivamente per i periodi 2021-2025 e 2026-2030. La Commissione le esamina integralmente e redige relazioni di sintesi nel 2027 e nel 2032; l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nel monitoraggio e nella verifica.

Registro dell'Unione e transazioni

La Commissione adotta atti delegati per stabilire le regole di iscrizione nel registro dell'Unione delle quantità di emissioni e assorbimenti per categoria e per assicurare la correttezza delle transazioni, che sono sottoposte a controllo automatizzato dall'amministratore centrale e rese accessibili al pubblico.

Deleghe alla Commissione

Sono conferiti ampi poteri delegati per aggiornare definizioni, allegati tecnici, livelli di riferimento forestali, categorie di prodotti legnosi, metodi sui disturbi naturali e regole del registro. La delega dura cinque anni dal 9 luglio 2018, è tacitamente prorogabile ed è revocabile da Parlamento e Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi.

Riesame futuro

Il regolamento deve essere riesaminato tenendo conto degli sviluppi internazionali, del dialogo di Talanoa e del bilancio globale dell'Accordo di Parigi. La Commissione presenta una relazione entro sei mesi da ogni bilancio globale e può proporre ulteriori politiche, incluso un quadro post-2030.

Modifiche al regolamento (UE) n. 525/2013 e alla decisione n. 529/2013/UE

Dal 2023 il regolamento (UE) n. 525/2013 integra specifici obblighi di monitoraggio e informazione per il LULUCF; viene disciplinata la possibilità di deroga ai metodi dell'allegato III bis entro il 31 dicembre 2020. La decisione n. 529/2013/UE continua ad applicarsi solo al periodo di contabilizzazione 2013-2020 ed è modificata per coordinarsi con il nuovo regime.

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