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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/858

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il quadro della direttiva 2007/46/CE e rafforza in modo significativo il sistema UE di omologazione dei veicoli, introducendo una vigilanza del mercato più incisiva, controlli di conformità della produzione, procedure di richiamo e un coordinamento strutturato tra autorità nazionali e Commissione. Esso disciplina sia l'omologazione dei veicoli e dei relativi componenti sia gli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura, con particolare attenzione a sicurezza, ambiente, trasparenza e accesso alle informazioni tecniche. Il testo contiene inoltre regole dettagliate su servizi tecnici, omologazioni in più fasi, veicoli in piccole serie, omologazioni individuali, parti e accessori potenzialmente pericolosi, nonché sull'accesso degli operatori indipendenti alle informazioni OBD e di riparazione.

Disciplina unitaria dell'omologazione UE e della vigilanza del mercato per veicoli a motore, rimorchi, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori, con regole su conformità, richiami, servizi tecnici e accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati all'uso su strade pubbliche, inclusi i veicoli costruiti in una o più fasi, nonché ai relativi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori progettati e costruiti per tali veicoli. Sono escluse le categorie dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a due o tre ruote e quadricicli, dei veicoli cingolati e dei veicoli destinati esclusivamente alle forze armate. Il regolamento prevede anche regimi specifici o derogatori per veicoli per uso speciale, veicoli prodotti in piccole serie, omologazioni individuali, veicoli di fine serie e parti/accessori che possono comportare gravi rischi. È applicabile dal 1o settembre 2020, salva la possibilità, dal 5 luglio 2020, di non rifiutare omologazioni per nuovi tipi di veicoli conformi al regolamento su richiesta del costruttore; alcune disposizioni sui certificati elettronici si applicano dal 2025/2026.

Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore

Il regolamento istituisce il nuovo quadro UE per l'omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, sostituendo la direttiva 2007/46/CE. La finalità è rafforzare il mercato interno assicurando, al tempo stesso, un livello elevato di sicurezza, tutela della salute e protezione dell'ambiente, con maggiore trasparenza, controlli e responsabilità lungo la filiera.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O destinati alle strade pubbliche, compresi i veicoli costruiti in più fasi, nonché ai sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori destinati a tali veicoli. Sono esclusi i veicoli agricoli o forestali, i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, i veicoli cingolati e quelli destinati esclusivamente alle forze armate. Sono previsti regimi speciali per veicoli per uso speciale, veicoli prodotti in piccole serie, omologazioni individuali e veicoli di fine serie.

Struttura del sistema di omologazione

Il regolamento distingue tra omologazione UE, omologazione nazionale, omologazione individuale UE e nazionale, omologazione globale, omologazione in più fasi, a tappe, in un'unica tappa e mista. L'autorità di omologazione può rilasciare una sola omologazione UE per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, dopo aver verificato conformità tecnica, dichiarazioni del costruttore, conformità della produzione e correttezza della documentazione. Il fascicolo informativo e il certificato di omologazione seguono modelli armonizzati, in larga parte demandati a successivi atti di esecuzione della Commissione.

Prescrizioni tecniche, categorie e classificazione dei veicoli

L'articolo 4 definisce le categorie M, N e O e le relative sottocategorie; l'allegato I dettaglia i criteri di classificazione, i tipi di veicolo, le varianti, le versioni e i tipi di carrozzeria. Le definizioni sono molto ampie e servono sia per la corretta omologazione sia per l'applicazione delle prescrizioni degli atti normativi richiamati nell'allegato II. Il costruttore è responsabile della classificazione del tipo di veicolo nella categoria corretta e, per alcune categorie, può utilizzare parametri tecnici specifici o codici TVV.

Obblighi degli Stati membri e delle autorità nazionali

Gli Stati membri devono istituire o designare autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato, assicurando una separazione rigorosa dei ruoli, l'indipendenza e la cooperazione reciproca. Devono autorizzare solo l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di prodotti conformi e non devono ostacolarne la libera circolazione salvo i casi previsti dal capo XI. Inoltre devono effettuare controlli periodici dell'efficacia delle proprie attività di omologazione e vigilanza del mercato, con cadenza almeno quadriennale, e trasmettere i risultati alla Commissione e al forum.

Obblighi dei costruttori, importatori, distributori e rappresentanti

I costruttori devono garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi al regolamento, adottare procedure per la conformità della produzione, evitare strategie di manipolazione delle prove e gestire i reclami e i richiami. Devono inoltre apporre le marcature richieste, conservare la documentazione per i periodi previsti e fornire alle autorità le informazioni e i dati necessari, compresi software, algoritmi e parametri di prova. Importatori e distributori assumono obblighi analoghi di verifica, informazione, conservazione e cooperazione, con adattamenti coerenti con il loro ruolo nella catena di fornitura.

Conformità della produzione e controlli continui

L'autorità di omologazione deve verificare inizialmente e nel tempo che il costruttore produca in conformità al tipo omologato. L'allegato IV disciplina le procedure di conformità della produzione, comprese le valutazioni iniziali dei sistemi di gestione della qualità, le ispezioni periodiche, i campionamenti casuali e le prove di verifica. Se la produzione non è più conforme, l'autorità può imporre misure correttive e, nei casi gravi, revocare o sospendere l'omologazione.

Vigilanza del mercato, gravi rischi e clausole di salvaguardia

Le autorità di vigilanza del mercato devono effettuare controlli documentali, prove di laboratorio e prove su strada sulla base di analisi del rischio. Il regolamento prevede un meccanismo articolato di reazione a gravi rischi o non conformità: prima l'intervento nazionale, poi la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite ICSMS e, se necessario, l'adozione di misure armonizzate a livello di Unione tramite atti di esecuzione della Commissione. Le misure correttive sono gratuite per i titolari dei certificati di immatricolazione e, se il titolare ha già sostenuto costi di riparazione, il costruttore deve rimborsarli fino al costo delle riparazioni richieste.

Commissione, forum e cooperazione amministrativa

La Commissione svolge un ruolo centrale di coordinamento, eseguendo prove e ispezioni autonome, valutando le procedure delle autorità di omologazione, istituendo e presiedendo il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione e adottando atti delegati e di esecuzione. Il forum riunisce rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, favorisce le migliori pratiche, esamina i risultati delle valutazioni e delle attività di vigilanza e può esprimere pareri e raccomandazioni. Gli scambi di dati avvengono tramite sistemi elettronici sicuri, con connessioni tra il sistema comune di trasmissione elettronica, RAPEX e ICSMS.

Servizi tecnici: designazione, indipendenza e monitoraggio

I servizi tecnici devono soddisfare requisiti rigorosi di competenza, indipendenza, integrità professionale e riservatezza. La loro valutazione e designazione può essere svolta dall'autorità di omologazione o da un organismo nazionale di accreditamento; la designazione ha durata limitata a 5 anni ed è soggetta a monitoraggio continuo e valutazioni in loco almeno ogni 30 mesi. Il regolamento prevede anche valutazioni inter pares tra autorità di omologazione, regole per subappalti e affiliati e la possibilità di designare servizi tecnici interni del costruttore per un numero limitato di atti normativi.

Veicoli prodotti in piccole serie, veicoli di fine serie e omologazioni individuali

Il regolamento contempla una flessibilità limitata per i veicoli prodotti in piccole serie, con limiti quantitativi annui diversi a livello UE e nazionale, e disciplina i veicoli di fine serie, consentendone l'immissione sul mercato entro limiti e termini ristretti dopo la scadenza dell'omologazione. Prevede inoltre omologazioni individuali UE e nazionali, con ispezione fisica del singolo veicolo, divieto di prove distruttive e regime di accettazione reciproca entro certi limiti di equivalenza delle prescrizioni tecniche.

Accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione

Uno dei pilastri del regolamento è l'obbligo dei costruttori di fornire accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti diagnostici, al software e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. L'allegato X dettaglia contenuti, modalità tecniche e requisiti di sicurezza per l'accesso, il ruolo degli operatori indipendenti, le condizioni economiche dell'accesso e le particolarità dei veicoli costruiti in più fasi o degli adattamenti personalizzati. Il sistema è pensato per garantire concorrenza effettiva nel mercato post-vendita e per consentire a riparatori e costruttori indipendenti di operare in condizioni non discriminatorie.

Certificato di conformità, marcature e digitalizzazione

Il costruttore deve rilasciare per ogni veicolo un certificato di conformità cartaceo, gratuito al momento della consegna; dal 5 luglio 2026 il regime si sposta progressivamente verso il certificato elettronico strutturato, con disponibilità dei dati ai soggetti competenti e, in parte, al pubblico. Sono disciplinati anche la targhetta regolamentare, il VIN, i marchi di omologazione e le regole di accesso pubblico ai certificati e alle omologazioni tramite sistema elettronico sicuro.

Modifiche ad altri atti e abrogazione della direttiva quadro

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009, consolidando nel nuovo quadro anche le norme sull'accesso alle informazioni e sulle emissioni. Abroga inoltre la direttiva 2007/46/CE a decorrere dal 1o settembre 2020, sostituendola con un regolamento direttamente applicabile e più adatto ad aggiornamenti rapidi in funzione del progresso tecnico e normativo.

Sanzioni e responsabilità

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento da parte di operatori economici e servizi tecnici, notificando la disciplina sanzionatoria alla Commissione. Inoltre, quando la Commissione adotta decisioni correttive o restrittive a livello UE, può irrogare sanzioni amministrative armonizzate, entro il limite di 30.000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme, secondo una procedura che dovrà essere definita con atti delegati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o settembre 2020. Tuttavia, già dal 5 luglio 2020 le autorità nazionali non devono rifiutare omologazioni per nuovi tipi di veicoli conformi al regolamento su richiesta del costruttore. Alcune previsioni su dati elettronici, accesso pubblico e scambio dei certificati dispiegano i loro effetti in tempi successivi, fino al 2026.

Disposizioni principali

Oggetto e principi generali

Definisce il quadro amministrativo e tecnico per l'omologazione e l'immissione sul mercato dei nuovi veicoli delle categorie M, N e O, dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti, nonché per le omologazioni individuali e la vigilanza del mercato. Stabilisce anche regole per parti e accessori che possono comportare gravi rischi per sistemi essenziali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Si applica ai veicoli stradali M, N e O, anche se costruiti in più fasi, e ai relativi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori. Esclude i veicoli agricoli o forestali, i veicoli a due o tre ruote e quadricicli, i veicoli cingolati e quelli destinati esclusivamente alle forze armate. Prevede deroghe e regimi speciali per veicoli per uso speciale, piccoli lotti, omologazioni individuali e veicoli di fine serie.

Obblighi degli Stati membri e delle autorità

Gli Stati membri devono istituire o designare autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, assicurarne l'indipendenza funzionale, autorizzare solo prodotti conformi e svolgere controlli periodici. Devono inoltre effettuare almeno una certa soglia minima di prove annuali sui veicoli (1 ogni 40.000 veicoli nuovi immatricolati, comunque non inferiore a 5), con una quota minima del 20% di prove dedicate alle emissioni quando le prove superano cinque, e trasmettere relazioni periodiche al forum e alla Commissione.

Obblighi dei costruttori e degli operatori economici

I costruttori garantiscono conformità alla normativa, controllo della produzione, assenza di strategie di manipolazione delle prove, gestione dei reclami e accesso alle informazioni tecniche per le autorità. Devono informare immediatamente sulle non conformità e sui gravi rischi, adottare misure correttive, ritiri o richiami e conservare la documentazione per 10 anni per i veicoli e 5 anni per sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Analoghi obblighi, graduati, gravano su rappresentanti, importatori e distributori.

Procedure di omologazione UE

Disciplina omologazione a tappe, in un'unica tappa, mista e in più fasi, definendo domanda, fascicolo informativo, prove, rilascio del certificato e numerazione armonizzata. Un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente può avere una sola omologazione UE. Sono previsti termini e modelli armonizzati che la Commissione deve stabilire con atti di esecuzione, molti dei quali con prima adozione entro il 5 luglio 2020.

Conformità della produzione

L'autorità di omologazione deve verificare che il costruttore produca in conformità al tipo omologato, mediante valutazioni iniziali, ispezioni periodiche e controlli su campioni. Le ispezioni devono ripetersi almeno ogni tre anni se non si applica una frequenza specifica più intensa; l'autorità può revocare l'omologazione se la produzione non è più conforme.

Vigilanza del mercato, prove della Commissione e misure correttive

Le autorità nazionali e la Commissione possono svolgere controlli documentali, prove in laboratorio e su strada, verifiche indipendenti e ispezioni sui veicoli e sui componenti immessi sul mercato. Se emergono gravi rischi o non conformità, si applicano procedure nazionali e di coordinamento UE che possono portare a ritiri, richiami, limitazioni o divieti, con possibile adozione di atti di esecuzione della Commissione e misure armonizzate a livello di Unione.

Servizi tecnici

Stabilisce requisiti di indipendenza, competenza, accreditamento, designazione, notifica, monitoraggio e rinnovo dei servizi tecnici, nonché valutazioni inter pares. La validità della designazione è limitata a 5 anni e il monitoraggio deve essere continuo, con valutazioni in loco almeno ogni 30 mesi. Sono disciplinati anche subappalto, servizi tecnici interni dei costruttori e contestazioni sulla competenza.

Veicoli prodotti in piccole serie e omologazioni individuali

Introduce limiti quantitativi annui per piccole serie e regole differenziate per omologazioni UE e nazionali di piccole serie. Disciplina inoltre omologazioni individuali UE e nazionali, con procedure semplificate ma ispezione fisica del veicolo, divieto di prove distruttive e accettazione di alcune omologazioni o certificazioni equivalenti, con validità territoriale limitata per le omologazioni nazionali.

Certificato di conformità, targhetta regolamentare e accesso elettronico

Prevede il certificato di conformità cartaceo e, dal 5 luglio 2026, il certificato elettronico strutturato con accesso tramite sistema sicuro e pubblicazione di dati selezionati. Disciplina inoltre la targhetta regolamentare del costruttore, il VIN e le marcature su veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti.

Accesso alle informazioni OBD e di riparazione e manutenzione

Impone ai costruttori di garantire accesso non discriminatorio, standardizzato e sicuro alle informazioni OBD e alle informazioni di riparazione e manutenzione, anche per operatori indipendenti, con specifiche tecniche dettagliate nell'allegato X. Regola il diritto all'accesso, i costi ragionevoli, la verifica dell'adempimento da parte dell'autorità e le informazioni per veicoli costruiti in più fasi.

Regolamenti UN e modifiche agli atti UE

Integra nel diritto UE numerosi regolamenti UN riconosciuti come equivalenti o obbligatori e prevede l'aggiornamento degli allegati tramite atti delegati. Modifica espressamente i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE dal 1o settembre 2020.

Sanzioni

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni del regolamento da parte di operatori economici e servizi tecnici, notificandole alla Commissione entro il 1o settembre 2020. La Commissione può inoltre imporre sanzioni amministrative armonizzate fino a 30.000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme quando adotta misure correttive o restrittive a livello UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o settembre 2020. Alcune disposizioni operative sulla preparazione delle autorità e sul riconoscimento di richieste conformi decorrono dal 5 luglio 2020; alcune previsioni sul certificato elettronico e sulla pubblicità dei certificati di conformità operano dal 2025/2026.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolivigilanza del mercatosicurezza stradaleprotezione dell'ambienteriparazione e manutenzione veicoli

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