Sentenza n. 5371/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 7561/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 6511/2024, pubblicata in data 12/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7561/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7561/2024, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto a fruire del beneficio di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ordinando l’emissione di un buono elettronico di euro 500 per ciascuna annualità, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, escludendo però le spese liquidate nel giudizio del lavoro: il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, da attivare dopo la scadenza del termine e la comunicazione della perdurante inerzia; l’eventuale compenso commissariale è posto a carico del Ministero e quantificato in euro 500, comprensivi di oneri e spese, se dovuto. Ha inoltre disposto, dalla notificazione o comunicazione dell’ordine e sino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’ottemperanza è ammessa quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Il giudice può ordinare l’esecuzione, assegnare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, se l’amministrazione resta inadempiente, fino alla scadenza del termine assegnato, dopo la quale spetta alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il decorso del termine previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo e sia decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non possono essere fatte valere le spese liquidate nel precedente giudizio con attribuzione al difensore antistatario, poiché il difensore è titolare di un autonomo titolo di credito e di una posizione distinta da quella dell’assistito.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e subordinare il suo intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla comunicazione, da parte dell’interessato, della perdurante inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato; scaduto tale termine, l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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