Cassazione Penale, Sentenza n. 26954/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. (ammenda €136,00) pronunciata il 22/03/2021. Il difensore ha chiesto preliminarmente la pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 581-ter e 581-quater c.p.p. (violazione artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU) nella parte in cui prevedono l'inammissibilità dell'appello per mancata nuova dichiarazione/elezione di domicilio o per assenza dell'imputato. I motivi di merito dedotti erano: 1) errata applicazione dell'art. 651 c.p., perché l'imputato non si è rifiutato di fornire le generalità ma ha solo espresso verbalmente disappunto; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza del rifiuto; 3) sproporzione della pena (ammenda) rispetto alla condotta e all'assenza di precedenti; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 5) omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia; 6) estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inadempimento degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: l'impugnazione è stata proposta dal difensore d'ufficio senza il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e senza la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, obbligatori quando la sentenza è stata pronunciata in assenza dell'imputato. La Corte ha rilevato la piena applicabilità della norma anche al ricorso per cassazione, richiamando ampia giurisprudenza e la ratio della riforma (assicurare che l'imputato "conosce e vuole" l'impugnazione). È stata respinta come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna di primo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma stimata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Norma sanzionatoria contestata per presunta inesistenza del rifiuto di fornire generalità; la Corte non ha valutato il merito del vizio perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi formali.
art. 581, comma 1‑quater cod. proc. pen.
Obbligo, per le impugnazioni proposte dopo sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, che il difensore d'ufficio alleghi il mandato speciale rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; finalità di garantire che l'impugnazione sia frutto della consapevole volontà dell'imputato. L'omissione rende il ricorso inammissibile e la norma si applica anche al ricorso per cassazione.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità evocata dal ricorrente; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 6 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza costituzionale: il sistema interno prevede rimedi effettivi (rescissione del giudicato, restituzione in termine, nullità in appello o in cassazione) tali da garantire il diritto di difesa e il giusto processo; pertanto i requisiti formali di art. 581 non risultano incompatibili con tali principi.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150; legge 9/8/2024, n. 114
Riforme che hanno introdotto e poi parzialmente modificato gli oneri per l'impugnazione dell'imputato assente; la Corte applica la formulazione allora vigente (Cartabia) e rileva che la successiva legge 114/2024 ha abrogato solo parte dell'obbligo, lasciando in vigore l'onere per la difesa d'ufficio.
Massime di principio
- Se la sentenza è resa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio che propone impugnazione (anche in cassazione) deve allegare il mandato speciale rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La norma sull'onere formale si applica al ricorso per cassazione: i requisiti formali non possono essere aggirati per ragioni di merito.
- Le questioni di legittimità costituzionale rivolte a tali disposizioni sono spesso considerate manifestamente infondate se il diritto interno offre rimedi effettivi per l'imputato assente (rescissione del giudicato, restituzione in termini, nullità).
- Prima di proporre impugnazioni per conto di un imputato assente, il difensore (soprattutto d'ufficio) deve ottenere e conservare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio per evitare l'inammissibilità.
- Se l'imputato non ha avuto conoscenza del processo o della sentenza, esistono rimedi restitutori che possono riaprire la possibilità di impugnazione; questi rimedi giustificano l'onere formale posto a tutela della certezza processuale.
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