Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26954/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. (ammenda €136,00) pronunciata il 22/03/2021. Il difensore ha chiesto preliminarmente la pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 581-ter e 581-quater c.p.p. (violazione artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU) nella parte in cui prevedono l'inammissibilità dell'appello per mancata nuova dichiarazione/elezione di domicilio o per assenza dell'imputato. I motivi di merito dedotti erano: 1) errata applicazione dell'art. 651 c.p., perché l'imputato non si è rifiutato di fornire le generalità ma ha solo espresso verbalmente disappunto; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza del rifiuto; 3) sproporzione della pena (ammenda) rispetto alla condotta e all'assenza di precedenti; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 5) omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia; 6) estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inadempimento degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: l'impugnazione è stata proposta dal difensore d'ufficio senza il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e senza la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, obbligatori quando la sentenza è stata pronunciata in assenza dell'imputato. La Corte ha rilevato la piena applicabilità della norma anche al ricorso per cassazione, richiamando ampia giurisprudenza e la ratio della riforma (assicurare che l'imputato "conosce e vuole" l'impugnazione). È stata respinta come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna di primo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma stimata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Norma sanzionatoria contestata per presunta inesistenza del rifiuto di fornire generalità; la Corte non ha valutato il merito del vizio perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi formali.

  • art. 581, comma 1‑quater cod. proc. pen.

    Obbligo, per le impugnazioni proposte dopo sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, che il difensore d'ufficio alleghi il mandato speciale rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; finalità di garantire che l'impugnazione sia frutto della consapevole volontà dell'imputato. L'omissione rende il ricorso inammissibile e la norma si applica anche al ricorso per cassazione.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità evocata dal ricorrente; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 6 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza costituzionale: il sistema interno prevede rimedi effettivi (rescissione del giudicato, restituzione in termine, nullità in appello o in cassazione) tali da garantire il diritto di difesa e il giusto processo; pertanto i requisiti formali di art. 581 non risultano incompatibili con tali principi.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150; legge 9/8/2024, n. 114

    Riforme che hanno introdotto e poi parzialmente modificato gli oneri per l'impugnazione dell'imputato assente; la Corte applica la formulazione allora vigente (Cartabia) e rileva che la successiva legge 114/2024 ha abrogato solo parte dell'obbligo, lasciando in vigore l'onere per la difesa d'ufficio.

Massime di principio

  • Se la sentenza è resa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio che propone impugnazione (anche in cassazione) deve allegare il mandato speciale rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La norma sull'onere formale si applica al ricorso per cassazione: i requisiti formali non possono essere aggirati per ragioni di merito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale rivolte a tali disposizioni sono spesso considerate manifestamente infondate se il diritto interno offre rimedi effettivi per l'imputato assente (rescissione del giudicato, restituzione in termini, nullità).
  • Prima di proporre impugnazioni per conto di un imputato assente, il difensore (soprattutto d'ufficio) deve ottenere e conservare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio per evitare l'inammissibilità.
  • Se l'imputato non ha avuto conoscenza del processo o della sentenza, esistono rimedi restitutori che possono riaprire la possibilità di impugnazione; questi rimedi giustificano l'onere formale posto a tutela della certezza processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.