Ordinanza n. 228/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della provincia di Salerno Cat.-OMISSIS- datato 23.12.2025, notificato in data 08.01.2026, con cui è stato disposto l'ammonimento del ricorrente ai sensi dell'art. 3 della legge 15.10.2013 n. 119 e succ mod.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno che ha disposto un ammonimento semplice ai sensi dell’art. 3 della legge n. 119/2013
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore notificato l’8 gennaio 2026, con cui gli era stato rivolto un ammonimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 119/2013. Il ricorrente ha dedotto, nella fase cautelare, un pregiudizio all’immagine e il rischio che la controinteressata potesse fare un uso distorto del provvedimento. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità articolati contro l’atto.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito alla fase di cognizione piena. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora perché l’ammonimento impugnato è un ammonimento cosiddetto semplice, privo di prescrizioni e consistente in un avviso verbale a mantenere una condotta conforme alla legge. Il dedotto danno all’immagine e il rischio di uso distorto da parte della controinteressata sono stati ritenuti futuri e incerti e, quindi, non sufficienti a superare la mancanza di periculum. Il giudice ha inoltre valorizzato l’esigenza pubblica di prevenire che condotte astrattamente riconducibili alle fattispecie penali richiamate dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, sfocino nella commissione dei relativi reati, soprattutto in presenza di forte conflittualità familiare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 3 legge 15 ottobre 2013, n. 119
Costituisce la base normativa dell’ammonimento del Questore adottato nei confronti del ricorrente.
art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013
Richiama le fattispecie penali cui possono essere astrattamente riconducibili le condotte da prevenire attraverso l’ammonimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ammonimento del Questore privo di prescrizioni ulteriori, consistente in un semplice avviso a tenere una condotta conforme alla legge, non determina di per sé un periculum in mora tale da giustificarne la sospensione.
- Il dedotto danno all’immagine o il rischio di un uso distorto dell’ammonimento da parte di terzi, quando prospettati come futuri e incerti, non sono sufficienti a dimostrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, al rischio meramente eventuale derivante dalla permanenza di un ammonimento semplice può prevalere l’interesse pubblico alla prevenzione di condotte astrattamente riconducibili a fattispecie penali, specialmente in contesti caratterizzati da forte conflittualità familiare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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