Cassazione Civile, Ordinanza n. 22577/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del Comune di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per euro 19.900,00 in prededuzione, somma riferita a un affidamento disposto con determina dirigenziale per il servizio di supporto al censimento dei rifiuti urbani in un'area contaminata. La procedura aveva respinto la domanda e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il credito, perché il Comune aveva prodotto la determina di affidamento ma non il contratto con l'impresa aggiudicataria e, soprattutto, non aveva dimostrato l'effettivo pagamento della somma. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione sotto più profili: violazione delle norme sulla prova del credito e sulla documentazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, omesso esame della determina quale fatto decisivo, e violazione della disciplina ambientale sugli interventi in danno e sulla rivalsa dell'ente pubblico, sostenendo che l'obbligazione fosse sorta con la determina e che fosse sufficiente il vincolo giuridico di spesa senza necessità di provare il pagamento già avvenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell'ambito della disciplina degli interventi sostitutivi in materia ambientale, possono essere ammessi al passivo solo i costi effettivamente sostenuti dall'ente pubblico per le opere di bonifica e ripristino, non anche le spese future o meramente impegnate. Di conseguenza non è sufficiente la sola produzione della determina di affidamento, né del contratto di appalto, se non viene dimostrato che le somme siano state realmente sopportate. La Corte ha quindi ritenuto infondati tutti i motivi e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Sono state dedotte violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi così articolati.
art. 183 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Invocato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della determina di impegno di spesa; la Corte non ne ha ricavato una deroga all'onere di provare le spese effettivamente sostenute.
art. 2697 c.c.
La Corte ha confermato che grava sulla parte che chiede l'ammissione del credito la prova del fatto costitutivo, cioè dell'effettivo sostenimento delle spese.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in ricorso, ma non ha condotto a una diversa valutazione della prova documentale.
art. 99 l.f.
È la norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo; la Corte ha applicato il principio che il credito va provato nei suoi presupposti costitutivi.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Norma posta a fondamento dell'ordine di smaltimento e ripristino in danno; il Comune la invocava per affermare il proprio diritto-dovere di intervenire sostitutivamente.
art. 244, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamato come base della disciplina sostitutiva degli interventi in materia ambientale.
art. 250 d.lgs. 152/2006
Richiamato come norma che attribuisce al Comune i compiti di intervento in danno, in via sussidiaria.
art. 253 d.lgs. 152/2006
La Corte ha interpretato la norma nel senso che onere reale, privilegio e rivalsa riguardano le spese sostenute per gli interventi, e che il rimborso del proprietario non responsabile è limitato al valore di mercato del sito.
art. 2748, secondo comma, c.c.
Richiamato per la natura del privilegio speciale immobiliare sulle spese di bonifica.
art. 17, comma 9, d.lgs. 22/1997
CitatA in continuità con l'interpretazione secondo cui il diritto di rivalsa sorge solo dopo l'effettiva esecuzione delle opere e il sostenimento delle spese.
art. 96 l.f.
Richiamato per escludere la possibilità di un'ammissione al passivo con riserva per spese future, in quanto le ipotesi sono tassative.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di insinuazione al passivo di un credito della pubblica amministrazione per interventi sostitutivi in materia ambientale, è necessario provare non solo il titolo dell'intervento ma anche l'effettivo sostenimento delle spese; la mera determina di affidamento o l'impegno di spesa non bastano.
- Le disposizioni che attribuiscono all'ente pubblico un diritto di rivalsa o un privilegio per bonifica e ripristino devono essere lette nel senso che il credito nasce solo dopo l'esecuzione delle opere e la sopportazione delle relative spese, non per costi soltanto programmati o futuri.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi del credito allegato; il giudice può rigettare la domanda se manca la prova dell'esborso effettivo, anche quando il servizio sia stato validamente affidato.
- La disciplina concorsuale non consente l'ammissione al passivo con riserva per crediti relativi a spese future quando la legge richiede espressamente spese già sostenute e non ricorre una previsione tipica di ammissione riservata.
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