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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08266/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo ottenuto nel 2019, dal quale sosteneva di avere appreso l’esistenza di 18 cartelle di pagamento mai notificate. Aveva dedotto la prescrizione quinquennale dei crediti, la decadenza dell’azione esecutiva per tardiva/not missing notifica delle cartelle, il difetto di prova del contenuto delle cartelle e del collegamento con le relate di notifica, nonché vizi specifici delle notifiche: mancata produzione dei referti o degli avvisi di ricevimento, tempestivo disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni, notifiche via PEC asseritamente provenienti da indirizzi non presenti nell’IPA, irregolarità di alcune singole notifiche e, infine, l’irrilevanza delle domande di rateazione o definizione agevolata ai fini interruttivi della prescrizione. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto assorbente il tema dell’ammissibilità originaria dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, poiché il ricorrente non aveva allegato un interesse concreto, attuale e specifico alla tutela, essendo emerso che aveva già avuto piena conoscenza delle cartelle e aveva anche chiesto rateazioni; inoltre, secondo la Corte, l’allegato pagamento aveva estinto il debito tributario, escludendo ogni ulteriore pregiudizio attuale.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, perché la causa non poteva essere proposta. Tutti i motivi di ricorso sono stati assorbiti dalla rilevata originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Sono state compensate integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità; nessuna statuizione è stata adottata sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la norma, come introdotta nel 2021, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella integra di per sé interesse ad agire; l’interesse ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione, con applicazione ai processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021

    è la disposizione che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante per la disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, quando rileva che la causa non poteva essere proposta, di cassare senza rinvio e dichiarare l’inammissibilità dell’azione introduttiva.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    regola la statuizione sulle spese anche nel giudizio di legittimità, qui compensate per giusti motivi.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quale strumento di deposito documentale in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte non entra nel merito del riparto dell’onere probatorio perché assorbe tutto la carenza originaria di interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per omessa pronuncia, ma il relativo esame è assorbito dall’inammissibilità originaria dell’azione.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare l’efficacia probatoria delle copie e delle sottoscrizioni, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    richiamati per il disconoscimento delle scritture e l’eventuale verificazione, ma non valutati nel merito perché assorbiti.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il disconoscimento delle copie fotografiche, senza decisione di merito autonoma.

  • L. n. 53 del 1994, art. 3-bis

    richiamata nel motivo sulle notifiche via PEC; il tema resta assorbito.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulle notifiche agli irreperibili; non è oggetto di decisione nel merito.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato per sostenere che le istanze di rateazione/definizione agevolata non interromperebbero la prescrizione; la Corte non lo esamina nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte osserva che, per l’assorbente rilievo dell’originaria improponibilità dell’impugnazione, nulla va statuito sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra un interesse concreto, attuale e specifico alla tutela; tale interesse ha natura dinamica e può mutare fino alla decisione.
  • Quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza delle cartelle e abbia altresì attivato richieste di rateazione, l’azione di impugnazione dell’estratto di ruolo può risultare priva dell’interesse ad agire richiesto dalla legge.
  • Se manca in radice l’interesse ad agire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, poiché la causa non poteva essere proposta.
  • Nei giudizi pendenti sulla impugnazione dell’estratto di ruolo, la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche alle controversie in corso e incide sulla pronuncia.
  • Quando una questione assorbente di rito è decisiva, restano assorbiti i motivi di ricorso che investono la validità delle notifiche, il disconoscimento delle copie, la prescrizione e gli ulteriori vizi della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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