Cassazione Penale, Sentenza n. 1725/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconcessa a Serio, per presunto inadempimento degli obblighi civili (risarcimento del danno e rifusione spese) cui il beneficio era stato subordinato; l'inadempimento sarebbe risultato nonostante una transazione e pagamenti rateizzati intervenuti dopo il termine fissato in sentenza, e nonostante un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione (22/06/2020) che aveva ritenuto gli obblighi adempiuti secondo la transazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo violata la regola di "preclusione" in esecuzione. Il provvedimento del 22/06/2020, che aveva considerato soddisfatti gli obblighi alla luce della transazione e delle modalità di pagamento, impediva che un successivo provvedimento, basato sugli stessi elementi, potesse revocare il beneficio. Conseguentemente la sospensione condizionale della pena è mantenuta
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
L'art. 666, comma 2, configura una preclusione agli stati degli atti: il giudice può dichiarare inammissibile una istanza che sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata; tale preclusione non opera se vengono allegati fatti o questioni non oggetto della precedente decisione
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di parità di trattamento rispetto all'altro condannato (Recchia); l'istanza invocava principi di tutela del beneficio in presenza degli stessi presupposti, ma la Corte ha deciso il ricorso sulla base della regola di preclusione processuale richiamata
Massime di principio
- Un provvedimento del giudice dell'esecuzione, divenuto irrevocabile, preclude in linea di principio nuove decisioni sul medesimo oggetto salvo che non emergano fatti sopravvenuti o fatti preesistenti non considerati in precedenza
- La mera produzione successiva di documentazione che rappresenta gli stessi elementi già valutati non costituisce di per sé un "nuovo fatto" capace di superare la preclusione
- Se il giudice dell'esecuzione ha già ritenuto adempiuti gli obblighi in base a una transazione e alle modalità di pagamento, un successivo provvedimento non può revocare il beneficio sulla stessa base fattuale senza incorrere in violazione della preclusione
- La mancata impugnazione di un provvedimento interlocutorio non nega la possibilità che esso produca effetti preclusivi nei confronti di successivi provvedimenti sul medesimo oggetto
- Per ottenere la revoca del beneficio in situazioni analoghe è necessario allegare e provare fatti nuovi o questioni giuridiche non esaminate precedentemente; altrimenti la decisione favorevole al beneficiario permane
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