Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1725/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconcessa a Serio, per presunto inadempimento degli obblighi civili (risarcimento del danno e rifusione spese) cui il beneficio era stato subordinato; l'inadempimento sarebbe risultato nonostante una transazione e pagamenti rateizzati intervenuti dopo il termine fissato in sentenza, e nonostante un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione (22/06/2020) che aveva ritenuto gli obblighi adempiuti secondo la transazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo violata la regola di "preclusione" in esecuzione. Il provvedimento del 22/06/2020, che aveva considerato soddisfatti gli obblighi alla luce della transazione e delle modalità di pagamento, impediva che un successivo provvedimento, basato sugli stessi elementi, potesse revocare il beneficio. Conseguentemente la sospensione condizionale della pena è mantenuta

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    L'art. 666, comma 2, configura una preclusione agli stati degli atti: il giudice può dichiarare inammissibile una istanza che sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata; tale preclusione non opera se vengono allegati fatti o questioni non oggetto della precedente decisione

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di parità di trattamento rispetto all'altro condannato (Recchia); l'istanza invocava principi di tutela del beneficio in presenza degli stessi presupposti, ma la Corte ha deciso il ricorso sulla base della regola di preclusione processuale richiamata

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione, divenuto irrevocabile, preclude in linea di principio nuove decisioni sul medesimo oggetto salvo che non emergano fatti sopravvenuti o fatti preesistenti non considerati in precedenza
  • La mera produzione successiva di documentazione che rappresenta gli stessi elementi già valutati non costituisce di per sé un "nuovo fatto" capace di superare la preclusione
  • Se il giudice dell'esecuzione ha già ritenuto adempiuti gli obblighi in base a una transazione e alle modalità di pagamento, un successivo provvedimento non può revocare il beneficio sulla stessa base fattuale senza incorrere in violazione della preclusione
  • La mancata impugnazione di un provvedimento interlocutorio non nega la possibilità che esso produca effetti preclusivi nei confronti di successivi provvedimenti sul medesimo oggetto
  • Per ottenere la revoca del beneficio in situazioni analoghe è necessario allegare e provare fatti nuovi o questioni giuridiche non esaminate precedentemente; altrimenti la decisione favorevole al beneficiario permane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.