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Sentenza

Sentenza n. 2250/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. In forza del titolo giudiziale ha chiesto la puntuale e integrale attribuzione della Carta del Docente, con le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, mediante accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00, corrispondente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile in via analogica la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate nella sentenza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e di ordinare l’esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta del Docente, alla cui attribuzione l’Amministrazione deve dare esecuzione in conformità al titolo giudiziale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, l’Amministrazione ne è stata informata e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l’attività rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti compiuti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le modalità tecniche stabilite dal sistema.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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