Cassazione Penale, Sentenza n. 48689/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore. I motivi dedotti in cassazione riguardano: (1) vizi della notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di irreperibilità (notifica al difensore di ufficio avvocat o Casini e mancata notifica diretta al condannato; eventuale sostituzione ingiustificata del difensore di ufficio nominato per la fase esecutiva); (2) prescrizione della pena relativa alla sentenza del 14/03/2011 (decorso del termine decennale dall'irrevocabilità); (3) illegittimità della pena inflitta nella sentenza del 14/03/2011 per un'applicazione “automatica” della recidiva; (4) illegittimità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione in assenza di ricerche all'estero (Austria) ai sensi dell'art.159 c.p.p. e art.29 legge n.69/2005.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) la statuizione sulla recidiva operata nella sentenza del 14/03/2011 non è sindacabile in sede esecutiva e, trattandosi di recidiva infraquinquennale, opera la causa impeditiva della prescrizione ai sensi dell'art.172, comma 7, cod. pen.; (ii) il decreto di irreperibilità è stato legittimamente emesso perché non sussisteva alcuna indicazione sulla residenza del condannato in Austria e non vi era quindi obbligo di ricerche all'estero; (iii) la notifica all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna della copia dell'atto al difensore è conforme alla giurisprudenza e non è richiesta la duplicazione formale di copie; (iv) l'onere previsto dall'art.656, comma 8-bis c.p.p. (assumere ulteriori informazioni se appare probabile la mancata effettiva conoscenza dell'avviso) non si applica al condannato irreperibile/latitante; (v) le censure sulla nomina del difensore di ufficio sono generiche e non specificano profili di invalidità; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172, comma 7, cod. pen.
L'applicazione della recidiva aggravata, accertata nella sentenza di condanna, impedisce l'operare della prescrizione della pena; tale valutazione non è sindacabile in sede esecutiva.
art. 159 cod. proc. pen.
L'emissione del decreto di irreperibilità richiede ricerche nei luoghi indicati dalla norma; non sussiste obbligo di ricerche all'estero in assenza di precise indicazioni sulla residenza del condannato.
art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.
L'onere del pubblico ministero di assumere ulteriori informazioni quando sembra probabile la mancata conoscenza dell'avviso non trova applicazione nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La procedura di notifica all'imputato irreperibile prevede la consegna di copia dell'atto al difensore; contestazioni sulla nomina del difensore di ufficio devono essere specifiche per risultare rilevanti.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza del 14/03/2011 è stata pronunciata ai sensi dell'art.444 (applicazione del patto/accordo delle parti), per cui l'applicazione della recidiva risultava coerente con la richiesta delle parti e non sindacabile in esecuzione.
art. 99, comma 5, cod. pen.
La Corte costituzionale con la sentenza n.185/2015 ha dichiarato in parte l'illegittimità della disposizione che prevedeva casi di applicazione obbligatoria della recidiva; nel caso concreto la censura non è stata formulata nei termini necessari e, comunque, la questione non poteva essere riesaminata in sede esecutiva.
art. 29 legge n.69/2005
Richiamata in relazione alle ricerche all'estero; l'obbligo di indagare residenze estere sussiste solo se esistono indicazioni concrete sulla presenza del condannato all'estero.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Le questioni inerenti alla sussistenza e alla motivazione della recidiva, accertate in sede di cognizione, non sono in generale sindacabili dal giudice dell'esecuzione salvo profili di illegittimità della pena espressamente rilevabili in esecuzione.
- La recidiva aggravata può impedire l'operare della prescrizione della pena (art.172 c.p.), perciò la verifica dei termini di prescrizione va fatta tenendo conto delle statuizioni sulla recidiva contenute nella sentenza di condanna.
- Il decreto di irreperibilità è legittimo se preceduto dalle ricerche previste dall'art.159 c.p.p.; non è necessario estendere ricerche all'estero in assenza di elementi concreti che indichino la residenza o presenza del soggetto all'estero.
- La notifica all'imputato irreperibile mediante consegna di copia dell'atto al difensore è conforme alla giurisprudenza; la mera circostanza che il difensore di ufficio sia stato sostituito non comporta di per sé l'invalidità della notifica, salvo specifiche ed adeguatamente motivate censure.
- L'onere previsto dall'art.656, comma 8-bis, c.p.p. di assumere ulteriori informazioni in caso di probabile mancata conoscenza dell'avviso non si applica al condannato dichiarato irreperibile o latitante.
- Le censure generiche sulla procedura notificatoria o sulla nomina del difensore sono inammissibili: è necessario indicare profili concreti e specifici di invalidità per ottenere il sindacato in sede di impugnazione.
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