Sentenza del 05/07/2018 n. 17629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2002 e al recupero di un credito d'imposta per incentivi previsto dall'art. 4 della legge n. 448/1998, pari a 21.809 euro, utilizzato in compensazione. La società aveva sostenuto che il medesimo credito fosse già stato oggetto di un precedente accertamento e di una precedente cartella, poi annullata in sede giudiziale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR deducendo la violazione del divieto di doppia imposizione e sostenendo che non vi fosse una duplicazione effettiva: il primo accertamento riguardava la spettanza sostanziale del credito, mentre il secondo riguardava errori formali nel suo utilizzo in dichiarazione. La Corte ha rilevato, tuttavia, che la censura riguardava in realtà un'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello e avrebbe dovuto essere proposta come violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché l'unico motivo era stato formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione di legge, mentre la doglianza effettiva consisteva nell'omessa pronuncia del giudice d'appello su una questione decisiva, vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva fondato la decisione sulla duplicazione del recupero dello stesso credito e del relativo contenzioso, non necessariamente sulla doppia imposizione dello stesso presupposto fiscale. La decisione favorevole alla società è quindi rimasta ferma. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la società non si era costituita in cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, utilizzato per l'emissione della cartella relativa al credito d'imposta contestato.
Legge n. 448/1998, art. 4
Prevede il credito d'imposta per incentivi oggetto della controversia.
D.P.R. n. 600/1973, art. 67, comma 6
divieto generale della doppia imposizione
Stabilisce il divieto di duplicare la pretesa impositiva quando essa dipenda dal medesimo presupposto; nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva ragionato sulla duplicazione del recupero e del contenzioso relativo allo stesso credito.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi dedotti. L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello costituisce violazione di questa norma.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non era la corretta base normativa per censurare l'omessa pronuncia contestata dall'Agenzia.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, compresa l'omessa pronuncia derivante dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: l'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., e non come semplice violazione di legge sostanziale.
- La Corte di cassazione verifica il contenuto effettivo della censura, ma se il motivo è formulato esclusivamente come violazione di legge e non evidenzia in modo univoco la nullità derivante dall'omessa pronuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La duplicazione del recupero di un credito o della relativa controversia può essere distinta dalla doppia imposizione in senso tecnico: occorre esaminare se gli atti riguardino lo stesso credito, lo stesso fatto e la stessa pretesa, oppure profili diversi, come la spettanza sostanziale del credito e le modalità formali del suo utilizzo.
- Quando un precedente giudizio abbia già riguardato lo stesso credito e abbia prodotto una decisione definitiva, l'amministrazione non può reiterare il recupero della medesima posizione senza chiarire elementi oggettivamente distinti e giuridicamente autonomi.
- La decisione conferma che un ricorso può essere dichiarato inammissibile per un errore nella scelta del motivo di cassazione, anche quando la questione sostanziale prospettata potrebbe avere rilievo.
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