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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21191/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003), lamentando: i) errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione con riferimento all'art. 167 (assenza di prova del nocumento arrecato all'interessato, insufficiente diffusione dei dati, e mancato dolo specifico); ii) vizio di motivazione e mancanza di individuazione delle frasi lesive e del dolo in relazione al reato di diffamazione. In sostanza la difesa sosteneva che la mera diffusione di qualità o notizie non dimostrate non integra automaticamente il nocumento richiesto dall'art. 167 e che l'intento di arrecare danno non era provato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati, rilevando un errore di diritto nella valutazione dell'elemento del "nocumento" quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 (nocumento che, dopo le modifiche, deve essere arrecato all'interessato e concorre a definire anche il dolo specifico). La sentenza impugnata è stata annullata per vizio di motivazione sia sul trattamento illecito dei dati (assenza di motivazione sul nocumento) sia sulla diffamazione (motivazione non congrua in relazione alle deduzioni difensive). L'annullamento è stato disposto senza rinvio per effetto della prescrizione dei reati maturata il 21/08/2022. È stata inoltre annullata, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Pisano Gilda.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 196/2003 (Codice privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018

    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

    La Corte ha sottolineato che, dopo la modifica normativa, il "nocumento" costituisce elemento costitutivo del reato e non mera condizione obiettiva di punibilità; per la punibilità occorre che il nocumento sia arrecato all'interessato e che l'agente lo abbia previsto e voluto o comunque accettato (dolo specifico).

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    art. 595 c.p.: "Chiunque, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione..."

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello fosse insufficiente nel descrivere le affermazioni lesive e nel dimostrare l'elemento psicologico (dolo) necessario per la condanna per diffamazione.

  • art. 23 comma 1 del previgente d.lgs. 196/2003 (richiamato nella motivazione)

    Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

    La corte ha richiamato la disciplina previgente per spiegare la cornice normativa del trattamento dati; tuttavia il punto cruciale è stato che l'applicazione penale richiede la prova del nocumento e della relativa intenzionalità.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679...

    La modifica normativa (d.lgs. 101/2018) ha inciso sull'art. 167, contribuendo a chiarire che il nocumento rilevante deve essere arrecato all'interessato e concorre a definire il dolo specifico.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Ciulla; Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017)

    La Corte richiama orientamenti precedenti che hanno affermato che il nocumento e' il pregiudizio subito dalla persona a seguito dell'illecito trattamento e che, quando riconosciuto elemento costitutivo, deve essere previsto e voluto dall'agente oppure accettato come conseguenza della condotta.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative (d.lgs. 101/2018) l'elemento del "nocumento" è parte costitutiva del reato di trattamento illecito di dati (art. 167) e deve essere motivatamente accertato: non basta la mera diffusione di dati per configurare il reato.
  • Per il reato di trattamento illecito di dati è necessario provare non solo la violazione del divieto di trattamento, ma anche che il nocumento sia stato arrecato all'interessato e che l'agente lo abbia previsto e voluto, o quantomeno accettato come conseguenza della propria condotta.
  • La limitata o circoscritta diffusione delle informazioni può incidere sulla valutazione del nocumento; la diffusione limitata riduce la probabilità di integrare il requisito del pregiudizio rilevante ai fini penali.
  • Quando si contestano contemporaneamente diffamazione e trattamento illecito di dati, il giudice deve distintamente motivare relativamente alle frasi o ai comportamenti ritenuti lesivi (per la diffamazione) e relativamente al nocumento e all'elemento soggettivo (per il trattamento dati).
  • La mera adozione di espressioni offensive non sostituisce una motivazione che accerti il nocumento da trattamento dati: bisogna separare gli aspetti della reputazione (diffamazione) da quelli della riservatezza (privacy).
  • In cassazione la mancanza o insufficienza della motivazione sull'elemento del nocumento o sul dolo può comportare l'annullamento della sentenza; se, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
  • Se la condanna civile è stata pronunciata in sede penale ma la sentenza penale viene annullata, il giudice civile può essere rimesso a decidere sulla domanda di risarcimento in sede propria e, se necessario, con rinvio al giudice competente per valore.

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