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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Lecce, Sezione 2

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di tutta la documentazione dalla quale poter verificare l’arco temporale nel quale si colloca la contribuzione svizzera intestata al Sig. Rosafio Pasquale, padre dante causa, in forza della quale è stata liquidata la pensione in regime di convenzione n. 46102264/IOS, in luogo della pensione autonoma n. 60023881/IO e costituita in indebito la somma di € 38.904,87 su quest’ultima a titolo di ratei riscossi e non dovuti relativamente al periodo 1.1.1997-31.1.2007; nonchè per la condanna di INPS, sede provinciale di Lecce, all’esibizione dell’estratto contributivo internazionale (modello E205) attestante la carriera assicurativa del dante causa in Italia e Svizzera.

Giustizia amministrativa202401636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancata ostensione dell'estratto contributivo internazionale E 205 CH relativo alla contribuzione svizzera del dante causa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (erede pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato all'INPS un'istanza di accesso per ottenere copia della certificazione riepilogativa dei periodi di assicurazione svizzera e dell'estratto del conto individuale degli assicurati domiciliati all'estero (modello E 205 CH), comunicato dall'ente previdenziale svizzero. La documentazione era necessaria per verificare la correttezza della liquidazione della pensione del dante causa in regime di convenzione, anziché in regime autonomo, nonché la legittimità della richiesta dell'INPS di restituzione di euro 38.904,87 per ratei pensionistici asseritamente non dovuti. A fronte della mancata ostensione, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione.

La decisione

Nel corso del giudizio l'INPS ha prodotto l'estratto contributivo internazionale richiesto, dal quale risultavano i periodi lavorati dal dante causa in Svizzera, rendendo disponibili i dati necessari alle finalità dichiarate dal ricorrente. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva. Il Collegio ha comunque applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'INPS: in assenza dell'adempimento spontaneo, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché il ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei dati contributivi necessari a verificare la correttezza del calcolo dell'indebito pensionistico. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso è riconosciuto quando il richiedente vanta un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti amministrativi, anche per verificare la correttezza dei dati utilizzati dall'amministrazione nella richiesta di restituzione di un indebito pensionistico.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio, da parte dell'amministrazione, della documentazione richiesta con un'istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa ostensiva risulta integralmente soddisfatta.
  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso quando la documentazione amministrativa è necessaria per verificare l'esattezza dei dati utilizzati dall'amministrazione per determinare e richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il ricorso sarebbe stato accolto in assenza dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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