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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04550/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda giudiziale avente a oggetto la rimozione di opere realizzate sul lastrico solare di un edificio, ritenute prive di autorizzazione e lesive del decoro architettonico, nonché del diritto ad aria e luce dei proprietari degli immobili sottostanti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato l'ordine di rimozione. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per effetto di accordo transattivo stragiudiziale, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. Due controricorrenti aderivano alla rinuncia; un terzo controricorrente, pur non avendo partecipato alla transazione, si rimetteva alle determinazioni della Corte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e dell'accettazione rituale da parte di alcuni controricorrenti, applicando l'art. 391 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese: per i controricorrenti aderenti alla rinuncia e per gli intimati non costituiti, e anche nei confronti dell'istituto di credito che, pur non avendo partecipato alla transazione, si era rimesso alle determinazioni della Corte senza opporsi espressamente alla richiesta di compensazione. Il dispositivo riportato nel testo si arresta a "La Corte dichiara l'...", ma dal contesto emerge chiaramente la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando rituale e accettata dai controricorrenti necessari all'effetto estintivo, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in tal caso la Corte non pronuncia sulle spese nei confronti delle parti indicate nel provvedimento, anche in considerazione della richiesta di compensazione e della mancata opposizione esplicita di una parte rimasta estranea alla transazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove intervenuta con atto univoco sottoscritto dal rinunciante e dai difensori muniti di procura e accettata dai controricorrenti rilevanti, determina l'estinzione del processo.
  • Quando la rinuncia è collegata a un accordo transattivo e il ricorrente chiede la compensazione delle spese, la Corte può esonerarsi dal pronunciarsi sulle spese se gli altri soggetti costituiti non vi si oppongono espressamente.
  • L'accettazione della rinuncia da parte di alcuni controricorrenti e la mancata costituzione degli intimati consentono di definire il giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di rinuncia rituale, la Corte applica la disciplina dell'art. 391 c.p.c. e non procede alla decisione sul merito della controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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