Cassazione Civile, Ordinanza n. 30661/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione delle somme che assumeva indebitamente versate o addebitate in relazione a un rapporto di conto corrente sorto nel 1982, poi confluito in altra banca per fusioni successive. Sosteneva che il rapporto non fosse stato validamente regolato per iscritto nella fase iniziale e contestava: la pattuizione di interessi ultralegali, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'erronea individuazione delle date di valuta e anche l'usurarietà dei tassi applicati. In primo grado il Tribunale aveva declinato la competenza territoriale in favore di altro tribunale per effetto di una clausola di foro convenzionale. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto fosse unitario, ma ha limitato l'inefficacia della clausola di foro convenzionale alla sola parte del rapporto anteriore al 18.4.1996, ha escluso la prescrizione, ha disposto un ricalcolo con applicazione dei soli interessi legali per il periodo 1982-1996 e ha posto a carico dell'attore le conseguenze della mancata produzione integrale degli estratti conto. Nel ricorso per cassazione il correntista ha denunciato, da un lato, omesso esame di fatti decisivi riguardanti il versamento effettuato nel 1989, la pretesa inattività del conto tra il 1989 e il 1996 e la successiva riapertura del rapporto; dall'altro, ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 119 t.u.b., sostenendo che la banca dovesse produrre gli estratti conto mancanti e che il vuoto documentale non potesse gravare su di lui, anche perché il conto sarebbe stato inattivo e gli estratti mancanti sarebbero stati probabilmente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava un preciso fatto storico decisivo omesso dalla Corte d'appello, ma si limitava a contestare la valutazione delle prove e della documentazione contabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. mirava in realtà a censurare la valutazione del materiale probatorio e non l'erronea distribuzione dell'onere della prova; ha inoltre ribadito che, nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, spetta a quest'ultimo produrre l'intera serie degli estratti conto o comunque la documentazione utile a ricostruire il rapporto, sicché l'incompletezza documentale ricade a suo danno. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, preciso, controverso e decisivo; non possono essere veicolate con tale motivo censure su questioni, argomentazioni o meri elementi istruttori.
art. 360 c.p.c., n. 3
La violazione di legge può essere dedotta solo quando il giudice abbia applicato erroneamente la norma; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 2697 c.c.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito bancario l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda e di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto grava sul correntista attore.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o ha espressamente disatteso la regola del principio dispositivo/non contestazione, non quando abbia semplicemente valutato in modo diverso le prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a prove legali un valore difforme da quello imposto dalla legge; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove liberamente valutabili.
art. 119 d.lgs. 385 del 1993
Il cliente ha diritto a ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni, ma in giudizio la richiesta può essere azionata nei limiti e con le condizioni dell'istanza ex art. 210 c.p.c., previo previo specifico previo richiesta alla banca non adempiuta senza giustificazione.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è utilizzabile in giudizio per ottenere la documentazione bancaria nei limiti dei presupposti processuali previsti, dopo una richiesta preventiva alla banca rimasta senza giustificazione inevasa.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se il documento viene depositato dalla controparte nel termine utile.
art. 370 c.p.c., comma 3
La produzione del documento da parte del controricorrente nel termine consente di superare il rilievo di improcedibilità collegato al deposito del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 94 disp. att. c.p.c.
L'ordine di esibizione presuppone l'esistenza del documento o della cosa di cui si chiede l'esibizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, controverso e decisivo; non è sufficiente lamentare una mancata o errata valutazione di prove documentali.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito: è deducibile solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o ha disapplicato regole legali di valutazione della prova.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista contro la banca, l'onere di provare l'andamento del conto e di produrre la documentazione utile alla ricostruzione del dare-avere incombe sull'attore; se la documentazione è incompleta, il relativo vuoto probatorio ricade su di lui.
- L'eventuale diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria non sposta, di per sé, l'onere probatorio dell'attore che agisca per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate.
- Perché sia censurabile in cassazione una mancata considerazione di fatti non contestati, il ricorrente deve trascrivere e indicare in modo puntuale gli atti processuali dai quali risulti la specifica non contestazione.
- L'omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata non determina improcedibilità se la copia notificata è prodotta dalla parte controricorrente nel termine previsto.
- In materia di conto corrente bancario, se non è possibile ricostruire integralmente il rapporto per carenza degli estratti conto, il ricalcolo deve muovere dal primo saldo disponibile sfavorevole al cliente, salvo che l'attore dimostri diversamente l'andamento del rapporto.
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