Sentenza del 31/07/2015 n. 16254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, deducendo la violazione degli artt. 81 e 82 del TUIR, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2697 c.c. Secondo il contribuente, l'Amministrazione non avrebbe potuto trasferire automaticamente nell'accertamento IRPEF il valore dei terreni determinato e definito ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, sostituendolo al corrispettivo effettivamente percepito e presumendo, solo sulla base dello scostamento, l'esistenza di un maggior prezzo di vendita. Contestava inoltre che la presunzione fosse sufficientemente grave, precisa e concordante e sosteneva che l'onere della prova dovesse gravare sull'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo della plusvalenza IRPEF. Ha chiarito che, sebbene la base imponibile sia determinata diversamente per l'imposta sul reddito e per l'imposta di registro, il valore di mercato accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato come elemento presuntivo per determinare il corrispettivo della cessione ai fini IRPEF. In presenza di una rilevante differenza tra il valore accertato e il prezzo dichiarato, spetta al contribuente dimostrare, anche mediante elementi indiziari, di avere effettivamente venduto a un prezzo inferiore. L'adesione o la definizione agevolata dell'accertamento relativo all'imposta di registro implica l'accettazione di quel valore, che l'Amministrazione può utilizzare anche per l'accertamento della plusvalenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Artt. 81 e 82 del TUIR
Ai fini IRPEF, la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene è determinata sulla base della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo effettivo di cessione. Tuttavia, il prezzo può essere ricostruito induttivamente mediante elementi presuntivi.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano valutabili secondo criteri di gravità, precisione e concordanza. Il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento presuntivo del corrispettivo effettivamente percepito.
Art. 2697 del codice civile
Una volta fornito dall'Amministrazione l'elemento presuntivo costituito dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro, spetta al contribuente che dichiari un prezzo inferiore provare il corrispettivo realmente incassato.
Art. 12 del D.Lgs. n. 218 del 1997
La definizione mediante accertamento con adesione dell'accertamento relativo all'imposta di registro comporta l'accettazione del valore concordato, che può essere utilizzato dall'Amministrazione come dato presuntivo anche per l'accertamento della plusvalenza IRPEF.
Art. 10 della legge n. 212 del 2000
Il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione non esclude l'applicazione delle regole sull'onere della prova né consente di superare circostanze già accertate o definite.
Massime di principio
- Il valore di un bene accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente la base imponibile IRPEF, ma può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione del prezzo effettivamente percepito.
- Quando il contribuente dichiara ai fini IRPEF un prezzo significativamente inferiore al valore accertato per l'imposta di registro, l'Amministrazione può procedere a un accertamento induttivo della plusvalenza.
- In tale situazione, il contribuente deve fornire prove concrete del prezzo realmente incassato, come documentazione bancaria, accordi contrattuali, condizioni dell'immobile o altri elementi idonei a spiegare lo scostamento.
- La definizione o adesione relativa all'imposta di registro rafforza la presunzione a favore dell'Amministrazione, perché normalmente implica l'accettazione del valore concordato.
- La presunzione non esonera l'Amministrazione dal motivare l'accertamento, ma trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesattezza del maggior corrispettivo presunto.
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