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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 4851 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Evasione fiscale - Dominus della srl - Socio occulto - Elementi presuntivi - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IRES relative all'anno d'imposta 2007, sostenendo che A, insieme ad altri soggetti, fosse socio occulto della D Srl, società immobiliare che aveva effettuato operazioni di compravendita senza presentare le dichiarazioni fiscali e aveva cessato l'attività. L'accertamento si fondava principalmente su elementi patrimoniali e presuntivi, tra cui la partecipazione di A in una società che aveva stipulato un contratto di leasing utilizzato per finanziare la D Srl.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di A e riformato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi raccolti avessero valore meramente presuntivo e non fossero sufficienti a dimostrare la qualità di socio occulto di A. Dall'indagine complessiva emergeva invece che le operazioni delle società erano state gestite da T, considerato il reale dominus e soggetto economico controllante. A non è quindi stata ritenuta responsabile dell'evasione fiscale della D Srl. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 35 del D.Lgs. 546/1992

    La Commissione ha utilizzato il potere istruttorio previsto dalla norma per acquisire ed esaminare gli atti relativi alle posizioni collegate degli altri soggetti ritenuti soci occulti.

Massime di principio

  • La qualità di socio occulto non può essere affermata sulla base di meri collegamenti economici, partecipazioni societarie indirette o movimentazioni finanziarie, se tali elementi non sono corroborati da ulteriori prove concrete.
  • Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono dimostrare effettivamente la partecipazione del contribuente alla gestione, agli utili o alle decisioni della società, non soltanto un rapporto economico con soggetti o società coinvolti.
  • Quando l'indagine evidenzia che un diverso soggetto esercitava in concreto il controllo e gestiva le operazioni societarie, la responsabilità fiscale non può essere automaticamente attribuita ad altri soggetti sulla base di presunzioni deboli.
  • Per imputare a un privato l'evasione della società occorre provare il ruolo sostanziale di socio occulto; la mera vicinanza personale, societaria o finanziaria non è di per sé sufficiente.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di poteri gestori, di partecipazione agli utili, di disponibilità dei conti o delle risorse societarie e di effettivi rapporti con la società accertata.

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