Sentenza del 10/07/2018 n. 4851 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Evasione fiscale - Dominus della srl - Socio occulto - Elementi presuntivi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IRES relative all'anno d'imposta 2007, sostenendo che A, insieme ad altri soggetti, fosse socio occulto della D Srl, società immobiliare che aveva effettuato operazioni di compravendita senza presentare le dichiarazioni fiscali e aveva cessato l'attività. L'accertamento si fondava principalmente su elementi patrimoniali e presuntivi, tra cui la partecipazione di A in una società che aveva stipulato un contratto di leasing utilizzato per finanziare la D Srl.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di A e riformato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi raccolti avessero valore meramente presuntivo e non fossero sufficienti a dimostrare la qualità di socio occulto di A. Dall'indagine complessiva emergeva invece che le operazioni delle società erano state gestite da T, considerato il reale dominus e soggetto economico controllante. A non è quindi stata ritenuta responsabile dell'evasione fiscale della D Srl. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 35 del D.Lgs. 546/1992
La Commissione ha utilizzato il potere istruttorio previsto dalla norma per acquisire ed esaminare gli atti relativi alle posizioni collegate degli altri soggetti ritenuti soci occulti.
Massime di principio
- La qualità di socio occulto non può essere affermata sulla base di meri collegamenti economici, partecipazioni societarie indirette o movimentazioni finanziarie, se tali elementi non sono corroborati da ulteriori prove concrete.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono dimostrare effettivamente la partecipazione del contribuente alla gestione, agli utili o alle decisioni della società, non soltanto un rapporto economico con soggetti o società coinvolti.
- Quando l'indagine evidenzia che un diverso soggetto esercitava in concreto il controllo e gestiva le operazioni societarie, la responsabilità fiscale non può essere automaticamente attribuita ad altri soggetti sulla base di presunzioni deboli.
- Per imputare a un privato l'evasione della società occorre provare il ruolo sostanziale di socio occulto; la mera vicinanza personale, societaria o finanziaria non è di per sé sufficiente.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di poteri gestori, di partecipazione agli utili, di disponibilità dei conti o delle risorse societarie e di effettivi rapporti con la società accertata.
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