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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 3282 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IVA rimborso - Credito indicato in dichiarazione - Prescrizione decennale del diritto al rimborso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego tacito di rimborso IVA di euro 9.411,00 relativo al credito indicato nella dichiarazione IVA 2003 e poi utilizzato in compensazione nel 2006; l'Agenzia sostiene che la domanda di rimborso anomalo è soggetta al termine di decadenza biennale ex art.21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e quindi tardiva, mentre il contribuente deduce che l'esposizione del credito in dichiarazione vale come manifestazione di volontà di recupero e che il diritto è soggetto alla prescrizione decennale ex art.2946 c.c.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto che la manifestazione in dichiarazione dell'intento di recuperare il credito costituisce presentazione della domanda di rimborso ai fini della decorrenza dei termini; di conseguenza il diritto al rimborso non è soggetto al termine biennale di decadenza dell'art.21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ma alla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c. L'appellante è condannata alle spese processuali per euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972

    Gli articoli sul regime IVA e sulla dichiarazione vengono interpretati nel senso che il credito correttamente esposto nella dichiarazione dell'anno in cui è maturato attesta la spettanza del credito e manifesta la volontà di recuperarlo

  • D.Lgs. n. 546/1992

    La norma che prevede il termine biennale di decadenza per alcune istanze di rimborso non è stata ritenuta applicabile a causa della presenza, nella dichiarazione annuale, della manifestazione di volontà di recupero del credito; quindi il termine biennale non estingue il diritto quando la dichiarazione già espone il credito

  • Codice civile

    L'art. 2946 c.c. è stato richiamato come termine ordinario di prescrizione decennale applicabile al diritto al rimborso IVA quando il credito è stato manifestato in dichiarazione

Massime di principio

  • L'esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale può essere considerata manifestazione della volontà di recupero e, ai fini della estinzione del diritto, fa decorrere la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c.
  • Il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 si applica alle istanze di rimborso presentate in base alla procedura prevista dalla norma, ma non opera per estinguere il diritto quando il contribuente ha già reso noto il credito in dichiarazione; in tal caso prevale la prescrizione decennale.
  • L'utilizzo errato del credito in compensazione non impedisce che il diritto al rimborso sia maturato e possa essere richiesto, purché il credito sia correttamente esposto nella dichiarazione dell'anno di formazione.
  • Per ottenere l'esigibilità del rimborso è comunque necessario compiere gli adempimenti richiesti (istanza formale, documentazione), ma tali adempimenti incidono sull'avvio della procedura di rimborso e non necessariamente sulla decorrenza del termine estintivo se la dichiarazione ha già manifestato la volontà di recupero.
  • Prassi operativa consigliata: conservare la documentazione e le dichiarazioni, presentare tempestivamente l'istanza di rimborso e, in caso di contestazione o mancato rimborso, valutare azione giudiziale entro il termine prescrizionale decennale dalla maturazione del credito.

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