Cassazione Civile, Ordinanza n. 31089/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dottorando di ricerca di ottenere dall'INPS l'indennità di fine lavoro prevista, in via sperimentale, per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il beneficio spettasse solo alle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003 e non anche all'attività di dottorato di ricerca. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per i beneficiari di borse di studio di dottorato e ritenendo che la contribuzione previdenziale dovesse comportare l'accesso alle corrispondenti tutele. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione delle norme che disciplinano l'indennità e sostenendo che il dottorato non sia assimilabile alle collaborazioni coordinate e continuative cui il beneficio è riservato. Il resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ma accoglie nel merito il motivo dell'INPS. Stabilisce che l'indennità di fine lavoro spetta soltanto ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e non ai partecipanti a un dottorato di ricerca, perché quest'ultimo è regolato da una disciplina speciale, con finalità proprie di ricerca e formazione accademica, non riconducibile a un progetto in senso tecnico. La sentenza d'appello viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del dottorando. Le spese dell'intero processo sono compensate per la novità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 2, comma 130, L. 23 dicembre 2009, n. 191
indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
la prestazione è riservata ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipizzati dalla normativa richiamata, con requisiti specifici e tassativi
art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 conv. in L. 24 febbraio 2012, n. 14
la disciplina proroga per un ulteriore anno la prestazione sperimentale, senza estenderne l'ambito soggettivo oltre i collaboratori coordinati e continuativi previsti dalla legge
art. 61, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
collaborazioni coordinate e continuative riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
costituisce il parametro selettivo per individuare i rapporti che danno titolo all'indennità; il dottorato di ricerca non vi rientra
art. 63, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamato nel motivo di ricorso quale parte del quadro normativo sulle collaborazioni a progetto
art. 4, L. 3 luglio 1998, n. 210
definisce finalità e procedura del dottorato di ricerca, evidenziandone la disciplina speciale e autonoma
art. 7, D.M. 30 aprile 1999, n. 224
richiamato nel quadro normativo del dottorato di ricerca
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata INPS, alla quale si collega l'iscrizione dei soggetti beneficiari della prestazione, ma la sola iscrizione non basta a fondare il diritto
art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 315
richiamato dalla Corte d'appello come norma che impone l'iscrizione alla Gestione separata ai beneficiari di borse di studio per il dottorato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dall'INPS, configurato come violazione di legge
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, comma 1 e 2, c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
Massime di principio
- L'indennità prevista per i collaboratori coordinati e continuativi compete solo quando il rapporto sia effettivamente riconducibile alla fattispecie legale tipizzata; la mera iscrizione alla Gestione separata non è sufficiente se manca il presupposto sostanziale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- Quando una prestazione assistenziale o previdenziale è riservata a una categoria soggettiva delimitata dalla legge, l'estensione analogica a figure diverse non è consentita in assenza di un'espressa previsione normativa.
- Il dottorato di ricerca, in quanto istituto regolato da una disciplina speciale e finalizzato alla formazione e alla ricerca scientifica, non è assimilabile, di per sé, alle collaborazioni a progetto o comunque alle collaborazioni coordinate e continuative rilevanti ai fini previdenziali previsti da norme speciali.
- Un successivo intervento legislativo che estenda espressamente una tutela a una nuova categoria può avere valore interpretativo confermativo della distinzione tra la disciplina previgente e la nuova estensione, ma non consente di applicare retroattivamente il beneficio in difetto di previsione.
- Ai fini del ricorso per cassazione per violazione di legge, è sufficiente indicare chiaramente le norme asseritamente violate e la censura giuridica proposta; non è necessario che il ricorso trascriva documenti quando la questione è eminentemente interpretativa e i fatti sono pacifici.
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