Regolamento (UE) 2016/1676
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP della denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento individua inoltre la classe merceologica del prodotto e stabilisce l'entrata in vigore ordinaria, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della IGP "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione protetta "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda un prodotto alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Gli effetti sono diretti in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni ulteriori.
Iscrizione della IGP "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione francese "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come indicazione geografica protetta, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 registra la denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, condizione che consente la registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1609
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1639
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1640
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1644
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1645
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1789
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →