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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1676

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

Normativa europea32016R1676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP della denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento individua inoltre la classe merceologica del prodotto e stabilisce l'entrata in vigore ordinaria, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della IGP "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione protetta "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda un prodotto alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Gli effetti sono diretti in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni ulteriori.

Iscrizione della IGP "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione francese "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come indicazione geografica protetta, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Saucisson sec d'Auvergne"/"Saucisse sèche d'Auvergne" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, condizione che consente la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagroalimentare

Testo integrale

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