Regolamento (UE) 2016/1639
Regolamento (UE) 2016/1639 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per lo stock di eglefino nelle zone indicate e dispone la chiusura immediata della pesca per tale stock. Dal 2 luglio 2016 le navi belghe non possono più pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di quel prodotto ittico nelle aree interessate. L'atto è adottato sulla base del regolamento sul controllo della politica comune della pesca e delle possibilità di pesca fissate per il 2016.
Divieto di pesca dell'eglefino per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, per esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che pescano lo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari al 2 luglio 2016. Restano ricomprese nel divieto anche le attività di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Divieto di pesca dell'eglefino per il Belgio nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Il regolamento stabilisce la chiusura della pesca dell'eglefino per le navi belghe, a seguito dell'esaurimento del contingente assegnato al Belgio per il 2016. L'intervento si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca e attua le possibilità di pesca fissate a livello unionale per l'anno 2016.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio fissa i contingenti per il 2016 e che, dalle informazioni ricevute, le catture dello stock indicato hanno determinato l'esaurimento del contingente belga.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L'oggetto del divieto è lo stock HAD/7X7A34, corrispondente all'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'allegato individua inoltre la data di chiusura al 2 luglio 2016.
Contenuto del divieto
Dal 2 luglio 2016 il contingente si considera esaurito e, da tale data, le attività di pesca dello stock sono vietate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo la chiusura:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell'ordinamento interno.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nell'allegato stesso, ossia il 2 luglio 2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data indicata nell'allegato è vietato alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio pescare lo stock di eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 le possibilità di pesca e i relativi contingenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1609
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1640
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1644
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1645
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1676
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1789
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →