Regolamento (UE) 2016/1609
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1609 della Commissione, del 7 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 agosto al 2 settembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina, per il contingente tariffario UE del granturco, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate in una specifica finestra temporale. Poiché i quantitativi richiesti superano quelli disponibili, la Commissione riduce proporzionalmente l’assegnazione al 57,925366%. Per il periodo contingentale in corso viene inoltre sospesa la presentazione di nuove domande di titoli nell’ambito dello stesso contingente.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione di granturco presentate nell'ambito del contingente tariffario UE e sospende ulteriori domande per il periodo in corso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che hanno presentato domande di titoli di importazione di granturco nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006, numero d'ordine 09.4131, con riferimento alle domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2016. Riguarda il sottoperiodo n. 2 del contingente annuale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, ed esclude la possibilità di nuove domande per il medesimo periodo contingentale a partire dalle ore 13 del 2 settembre 2016.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per il contingente di granturco
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1609 della Commissione interviene nell’ambito del contingente tariffario annuale aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per l’importazione di granturco proveniente da paesi terzi. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e sulla disciplina di gestione dei contingenti tariffari.
Contesto del contingente tariffario
La Commissione ricorda che il contingente annuo per il granturco ammonta a 277 988 tonnellate, identificato con il numero d’ordine 09.4131. Per il sottoperiodo n. 2, relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016, il quantitativo disponibile era pari a 138 994 tonnellate. Le domande presentate nella finestra oraria compresa tra le ore 13 del 26 agosto 2016 e le ore 13 del 2 settembre 2016 hanno però superato i quantitativi disponibili.
Coefficiente di attribuzione
Per effetto del superamento della disponibilità, la Commissione stabilisce che ai quantitativi richiesti in tale finestra temporale si applichi un coefficiente di attribuzione del 57,925366 %. La misura è adottata in applicazione delle regole UE sulla gestione dei contingenti tariffari e consente di distribuire proporzionalmente le quantità ancora disponibili tra i richiedenti.
Sospensione di ulteriori domande
Il regolamento dispone inoltre che, per il periodo contingentale in corso, non possano più essere presentate nuove domande di titoli di importazione nell’ambito del medesimo contingente a partire dalle ore 13 del 2 settembre 2016. Si tratta di una misura di chiusura del sottoperiodo, coerente con l’esaurimento della capacità residua del contingente.
Entrata in vigore
Per garantire l’efficacia immediata della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione
Per le domande di titoli di importazione relative al contingente di granturco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2016, si applica un coefficiente di attribuzione del 57,925366 %.
Sospensione di nuove domande
Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, numero d’ordine 09.4131, è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2016.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1639
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1640
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1644
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1645
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1676
- Regolamento · 7 set 2016Regolamento (UE) 2016/1789
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →