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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1789

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio e puntuale il corpus documentale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, introducendo nuovi contenuti informativi, semplificando alcuni modelli e allineando le schede tecniche alle prescrizioni di altri atti delegati del pacchetto veicoli agricoli e forestali. Le modifiche riguardano soprattutto frenatura, masse e traino, motore e alimentazione, dispositivi di sicurezza, ROPS, prese di forza, zavorre, targhette regolamentari e verbali di prova. L’obiettivo dichiarato è migliorare chiarezza, coerenza e completezza delle informazioni richieste, riducendo al contempo gli oneri formali per i costruttori.

Modifica le prescrizioni amministrative e i modelli documentali per l’omologazione UE e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di omologazione UE, alle schede tecniche, ai certificati di conformità, alle targhette regolamentari e ai verbali di prova relativi ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013, nonché ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Coinvolge costruttori, servizi tecnici e autorità nazionali competenti nell’omologazione e nella vigilanza del mercato. Le modifiche incidono sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 e operano direttamente in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune prescrizioni amministrative generali richiamate nel considerando diventano obbligatorie per i nuovi veicoli immatricolati o immessi sul mercato dal 1° gennaio 2018, ma il presente atto interviene per consentire l’adeguamento tempestivo degli operatori.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, che disciplina gli aspetti amministrativi dell’omologazione UE e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013. Il considerando evidenzia l’esigenza di rendere più chiare, complete e coerenti le informazioni da presentare nelle schede tecniche, nei certificati e nei verbali di prova, con particolare attenzione a frenatura, masse, traino, sicurezza strutturale e contenuti del motore.

Ambito e finalità della modifica

L’atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna i modelli e le prescrizioni amministrative già vigenti nel sistema di omologazione dei veicoli agricoli e forestali. Le modifiche mirano a:

  • aggiungere informazioni tecniche più precise nelle schede tecniche;
  • semplificare il certificato di conformità;
  • uniformare la documentazione di prova, soprattutto in materia di frenatura;
  • eliminare incongruenze, duplicazioni e riferimenti superflui.

Il regolamento è adottato sulla base delle competenze esecutive previste dal regolamento (UE) n. 167/2013 e si inserisce nel quadro di armonizzazione tecnica con i regolamenti delegati collegati, in particolare quelli su costruzione del veicolo, prestazioni ambientali e frenatura.

Modifiche alla documentazione di omologazione

L’articolo 1 impone la revisione di numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504. Le modifiche riguardano le informazioni che costruttori e servizi tecnici devono indicare nella documentazione informativa, con un forte ampliamento dei dati relativi a:

  • masse tecnicamente ammissibili e carichi verticali sugli attacchi;
  • pneumatici e carreggiata;
  • sistemi di frenatura e combinazioni trattore-rimorchio;
  • motori diesel e benzina, inclusi regime nominale, regime di coppia massima, alimentazione e dispositivi antinquinamento;
  • dispositivi di accumulo dell’energia;
  • trasmissione e trazione;
  • zavorre;
  • collegamenti meccanici e dispositivi di traino;
  • ROPS e relative modalità di abbattimento;
  • sedili, cinture di sicurezza, comandi e simboli di identificazione;
  • prese di forza e protezioni associate.

Frenatura, traino e prove

Uno dei nuclei più rilevanti della riforma riguarda la frenatura. Sono aggiornate le informazioni richieste nella scheda tecnica sui sistemi di frenatura, sulle masse rimorchiabili e sulle combinazioni ammesse tra trattori e veicoli rimorchiati delle categorie R e S. Inoltre:

  • sono rivisti i campi relativi alla tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati;
  • sono specificate le pressioni di alimentazione per sistemi idraulici e pneumatici;
  • è richiesta l’indicazione del connettore ISO 7638:2003, ove applicabile.

Parallelamente, vengono inseriti modelli specifici di verbale di prova per le procedure alternative di tipo I e tipo III dei freni del veicolo rimorchiato, nonché per il dispositivo alternativo di registrazione automatica dei freni e per altre prove di compatibilità tra comando, trasmissione e freni del rimorchio.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In pratica, i dossier di omologazione e la documentazione tecnica devono essere adeguati ai nuovi modelli e alle nuove informazioni richieste secondo le modifiche introdotte agli allegati del regolamento 2015/504.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504

L’articolo 1 sostituisce o aggiorna numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, intervenendo sui modelli di scheda tecnica, certificato di conformità, targhetta regolamentare, verbali di prova e relative note esplicative.

Aggiornamento delle schede tecniche e delle informazioni da fornire

Nei modelli di scheda tecnica vengono richiesti ulteriori dettagli su masse rimorchiabili, carreggiata minima e massima, prescrizioni di frenatura, motore, alimentazione carburante, dispositivi di accumulo dell’energia, trazione e controllo, alloggiamento targhe posteriori, zavorre, collegamenti meccanici, sedili, prese di forza e sistemi di comando.

Allineamento alle norme su frenatura e traino

Sono rivisti in modo esteso i campi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli e dei rimorchi, ai carichi e alle masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili, ai collegamenti meccanici e ai dispositivi di frenatura del veicolo rimorchiato; sono inoltre introdotte schede tecniche e verbali di prova specifici per procedure alternative di prova dei freni.

Semplificazione e chiarimento dei modelli documentali

Il certificato di conformità viene semplificato per ridurre l’onere per i costruttori; vengono inoltre eliminate voci superflue o contraddittorie e aggiornati riferimenti, codici e note esplicative.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatotrasportisicurezza dei veicolinormazione tecnica

Testo integrale

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