Regolamento (UE) 2016/1644
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1644 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Φενεού (Fava Feneou) (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Grecia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nel termine previsto. L'iscrizione riguarda un prodotto rientrante nella classe degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione geografica protetta "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou), richiesta dalla Grecia e riferita a un prodotto agroalimentare della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Non disciplina in modo generale altre denominazioni o altri prodotti, ma esclusivamente l'iscrizione di tale indicazione geografica protetta.
Registrazione della IGP "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1644 della Commissione registra la denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell'assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione deve essere registrata.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) come IGP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", richiamando l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
I considerando indicano che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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