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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1644

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1644 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Φενεού (Fava Feneou) (IGP)]

Normativa europea32016R1644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Grecia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nel termine previsto. L'iscrizione riguarda un prodotto rientrante nella classe degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou), richiesta dalla Grecia e riferita a un prodotto agroalimentare della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Non disciplina in modo generale altre denominazioni o altri prodotti, ma esclusivamente l'iscrizione di tale indicazione geografica protetta.

Registrazione della IGP "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1644 della Commissione registra la denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell'assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) come IGP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", richiamando l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Φάβα Φενεού" (Fava Feneou) è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

I considerando indicano che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografiche protettealimentare

Testo integrale

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