Regolamento (UE) 2016/1645
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1645 della Commissione, del 7 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce composta da resina di pino, anidride maleica, fenoli, formaldeide e pentaeritritolo, destinata all’uso come adesivo nell’industria grafica. La Commissione conclude che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3909 40 00 come resina fenolica, escludendo altre voci potenzialmente applicabili. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci come resina fenolica (codice NC 3909 40 00).
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata e quindi della corretta applicazione delle misure tariffarie e doganali nell’Unione europea. Incide sugli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri. Rilevano anche le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate, che possono restare invocabili per un periodo transitorio di tre mesi se non conformi al regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1645 della Commissione disciplina la classificazione doganale di una specifica merce nella nomenclatura combinata. L’intervento è adottato per garantire un’applicazione uniforme delle regole di classificazione previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 e si fonda sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, nonché sulle competenze attribuite dal codice doganale dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che, per assicurare uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata, è necessario adottare disposizioni specifiche per le merci descritte nell’allegato. Il regolamento richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sottolinea che tali regole valgono anche per altre nomenclature che vi rinviano, integralmente o parzialmente, nell’ambito di misure tariffarie o di altra natura relative agli scambi di merci.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda la classificazione di merci specificamente descritte nella colonna 1 della tabella in allegato, con effetti per le autorità doganali e per gli operatori economici che importano, commercializzano o dichiarano tali prodotti. La classificazione incide sulla corretta determinazione del codice NC da utilizzare ai fini tariffari e doganali. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Classificazione della merce in allegato
L’allegato descrive un prodotto in forma di frammenti o lamelle irregolari, piatti, marroni e duri, composto principalmente da resina di pino, anidride maleica, vari fenoli, formaldeide e pentaeritritolo. Il testo spiega che il prodotto deriva da un processo in più fasi: trasformazione della colofonia e dell’anidride maleica in un addotto, successiva polimerizzazione con fenoli e formaldeide, e infine esterificazione dei gruppi acidi liberi con pentaeritritolo. Il prodotto è impiegato nell’industria grafica come adesivo.
Codice NC e ragionamento classificatorio
La Commissione dispone che la merce sia classificata nel codice NC 3909 40 00. La motivazione si fonda sull’applicazione delle regole generali 1, 3 a) e 6 della nomenclatura combinata e sul testo delle voci 3909 e 3909 40 00. Viene esclusa la voce 3506 relativa agli adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, perché il prodotto è descritto in modo più specifico nella voce 3909. Viene inoltre esclusa la voce 3806 come derivato della colofonia, poiché nel caso concreto la polimerizzazione con fenolo e formaldeide precede l’esterificazione con polialcoli, con conseguente formazione di un polimero del capitolo 39 e non di un semplice derivato della colofonia.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Il regolamento tutela la continuità operativa degli operatori prevedendo che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento possano ancora essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Tale disciplina è richiamata in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento la classificazione stabilita è vincolante in tutti i suoi elementi per gli Stati membri e per gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Classificazione doganale della merce
Le merci descritte nell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto nell’allegato, la classificazione corretta è il codice NC 3909 40 00, come resina fenolica.
Motivazione tecnica della classificazione
La Commissione esclude la voce 3506 per adesivi a base di polimeri, perché il prodotto è descritto più specificamente nella voce 3909. Esclude anche la voce 3806 come derivato della colofonia, poiché il prodotto subisce prima una reazione di polimerizzazione con fenolo e formaldeide e successivamente esterificazione con pentaeritritolo, risultando un polimero del capitolo 39 con massa molecolare elevata.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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