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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1640

Regolamento (UE) 2016/1640 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

Normativa europea32016R1640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2016 per lo sgombro assegnato al Portogallo in specifiche zone di pesca. Di conseguenza, vieta alle navi portoghesi di continuare a pescare tale stock a partire dalla data indicata nell'allegato, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. L'atto è adottato in attuazione del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca dello sgombro per le navi battenti bandiera portoghese nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che esercitano attività di pesca sullo stock MAC/8C3411 di sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto decorre dal 1° luglio 2016, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda il contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2016. Non sono previste deroghe nel testo fornito.

Divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi portoghesi

Il regolamento interviene per formalizzare la chiusura della pesca di uno specifico stock di sgombro, in quanto il contingente 2016 attribuito al Portogallo risulta esaurito. L'atto si inserisce nel quadro del controllo delle possibilità di pesca previsto dalla politica comune della pesca e opera sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione.

Ambito di applicazione

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera portoghese e quelle immatricolate in Portogallo che pescano lo stock MAC/8C3411 di sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'allegato identifica il contingente interessato come n. 17/TQ72, Stato membro Portogallo, con data di chiusura fissata al 1° luglio 2016.

Esaurimento del contingente

Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Portogallo per lo stock indicato si ritiene esaurito dalla data stabilita nell'allegato. Tale meccanismo determina la chiusura automatica della possibilità di esercitare la pesca su quello stock da parte dello Stato membro interessato.

Divieti operativi

L'articolo 2 dispone il divieto di svolgere attività di pesca dello stock dopo la data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende espressamente anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 1° luglio 2016. La formulazione copre quindi tutte le principali operazioni di gestione delle catture collegate alla pesca del medesimo stock.

Fondamento normativo e rapporto con la disciplina UE sui contingenti

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, quale base per adottare misure di chiusura quando le catture comunicano l'esaurimento del contingente. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2016, dal quale deriva l'assegnazione del contingente poi risultata esaurita.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2016

Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 1° luglio 2016, data di chiusura riportata nell'allegato.

Divieto di pesca e di operazioni connesse

Dal 1° luglio 2016 sono vietate le attività di pesca dello stock MAC/8C3411 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Base giuridica e coordinamento con il regolamento sui contingenti

L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca, in collegamento con il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per il 2016.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingenticonservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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