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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13086/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati commessi sino al 28/12/2016 e rideterminato la pena per i restanti capi; Lilli era stato imputato di frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.), truffa aggravata (art.640 c.p.), alterazione di misuratori e contraffazione di sigilli in relazione a forniture di gasolio a RFI/Trenitalia tra dicembre 2015 e il 6/6/2017. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) vizio di motivazione e valutazione della prova in violazione dell'art.192, comma 2, c.p.p.; (2) errore di diritto nella qualificazione del reato di frode nelle pubbliche forniture come reato a consumazione prolungata con conseguente decorrenza della prescrizione dall'ultimo episodio; (3) mancata e viziata motivazione sul calcolo dell'aumento di pena per la continuazione. Il Procuratore generale aveva chiesto di accogliere il ricorso solo con riferimento al motivo relativo al calcolo dell'aumento per continuazione e di rigettarlo nel resto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è inammissibile perché si sostanzia in una diversa valutazione degli elementi di fatto (ricostruzione dei giudici di merito immune dal sindacato di legittimità) e aspecifico; il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha confermato il principio secondo cui la frode nelle pubbliche forniture, se riferita a contratti di somministrazione, può avere struttura di reato a consumazione prolungata e dunque la prescrizione può decorrere dall'ultimo episodio; il terzo motivo è inammissibile per aspecificità in sede di appello. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio della prova: la Corte di cassazione ricorda che la valutazione di merito della prova è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità tramite mera richiesta di diversa lettura degli elementi fattuali

  • art. 356 cod. pen.

    La Corte conferma che la frode nelle pubbliche forniture, quando riguarda contratti di somministrazione, può configurarsi come reato a consumazione prolungata: le singole inadempienze costituiscono aggravamenti di un'offesa unitaria e ciò influenza il calcolo della prescrizione

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sul reato di truffa: la sentenza osserva che, ove ricorrano gli elementi tipici della truffa (artifici, raggiri, danno/profitto), può concorrere con il reato di frode nelle pubbliche forniture

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Riferimento a una circostanza aggravante (numero indicato in sentenza): utilizzata nella contestazione di reati in concorso o con aggravazioni di pena

  • art. 46, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 26/10/1995, n. 504

    art. 46, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Normativa richiamata nella contestazione (riferita alla disciplina applicabile ai reati in fatto), citata come parte del quadro normativo del capo B

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che la struttura di reato a consumazione prolungata può ostare all'applicazione della causa di non punibilità se la pluralità di atti integra un disvalore unitario

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: applicata per obbligare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione della prova è prerogativa del giudice di merito: in Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi soltanto su una diversa lettura degli elementi probatori, salvo vizi di motivazione effettivi e specifici
  • Quando la frode nelle pubbliche forniture riguarda contratti di somministrazione, i giudici possono qualificare il reato come a consumazione prolungata: le singole omissioni o inadempienze integrano un unico disvalore protratto nel tempo e la prescrizione può decorrere dall'ultimo episodio
  • La pervicace convivenza di reati (es. frode nelle pubbliche forniture e truffa) è possibile quando sono presenti le rispettive strutture tipiche; la presenza di artifici o raggiri e l'evento dannoso possono integrare anche la truffa oltre alla frode
  • I motivi di impugnazione (in appello e in cassazione) devono essere specifici e ben argomentati: censure generiche o indeterminate sono dichiarate inammissibili
  • Sul calcolo degli aumenti per continuazione è necessario dedurre criticità in modo chiaro e puntuale in sede di appello, altrimenti la censura sarà inammissibile in sede di legittimità
  • In presenza di rapporti contrattuali quadro o contratti di somministrazione, la determinazione del momento consumativo del reato richiede attenzione alla natura contrattuale (somministrazione vs. compravendita vs. appalto) per stabilire il dies a quo della prescrizione

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