Cassazione Civile, Ordinanza n. 28113/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute sia per IRAP e IRES dell’anno 2004 sia per residue rate di una definizione agevolata ex art. 9 l. n. 289/2002. La contribuente sosteneva, quanto a queste ultime, la nullità o inefficacia della cartella per effetto della sospensione collegata al sisma che aveva colpito la provincia di Catania e del beneficio previsto dall’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: la cartella era stata ritenuta valida formalmente e non era stata riconosciuta alcuna decadenza, ma ne era stata disposta la sospensione sino al pagamento delle rate agevolate. L’Agenzia delle entrate appellava la decisione, ma la CTR, in riforma, rigettava l’appello e annullava la cartella. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, perché la contribuente non aveva impugnato la statuizione di primo grado che escludeva la decadenza e riconosceva la validità formale della cartella; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla parte della cartella concernente le somme ex art. 9 l. n. 289/2002; 3) violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio fiscale invocato con la decisione della Commissione europea sugli aiuti illegali concessi alle imprese colpite da calamità naturali.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Giovanni Di Marco in proprio, perché dagli atti non emerge che egli abbia preso parte personalmente al processo. Quanto al ricorso proposto nei confronti della società contribuente, lo accoglie. La cassazione avviene con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ritiene fondati tutti e tre i motivi: la CTR ha violato il giudicato interno e il divieto di ultrapetizione annullando una cartella che in primo grado era stata soltanto sospesa e che era stata impugnata in appello solo dall’Ufficio; inoltre ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alle somme ex art. 9 l. n. 289/2002; infine avrebbe dovuto verificare la compatibilità dell’agevolazione fiscale invocata con la disciplina degli aiuti di Stato, applicando la decisione della Commissione europea come jus superveniens e, se necessario, disapplicando la normativa interna incompatibile.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato per il giudicato sostanziale formatosi sulla statuizione non impugnata.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per il giudicato interno derivante dalla mancata impugnazione di specifici capi della sentenza di primo grado.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sul contenuto e sui limiti dell'appello nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato sia per il vizio di ultrapetizione sia per l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per ricondurre i vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia quale error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicazione formale dei motivi poi ricondotti dalla Corte alla nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia, ma la Corte ne ha ricondotto la censura all'art. 360, n. 4.
art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006
Richiamato nel motivo sulla decadenza per la notifica delle cartelle relative alle residue rate.
art. 9 l. n. 289 del 2002
Norma sulla definizione agevolata oggetto della pretesa recuperatoria.
art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006
Norma invocata per la sospensione/dilazione dei pagamenti a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici nel Catanese.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per la disciplina degli aiuti di Stato e il divieto di aiuti incompatibili con il mercato interno.
art. 11, par. 1, reg. CE n. 659 del 1999
Richiamato nel motivo sull'obbligo di verifica della compatibilità dell'aiuto di Stato.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno
Qualificata come atto vincolante e jus superveniens che il giudice nazionale deve applicare anche d'ufficio, verificando l'eventuale rientro nell'eccezione de minimis o in altri regimi approvati.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
Richiamato nel terzo motivo come disposizione erroneamente applicata o considerata.
art. 288 TFUE
Richiamato per affermare il carattere vincolante degli atti della Commissione europea.
d.m. 17 maggio 2005
Richiamato per il piano di rateizzazione connesso alla sospensione dei termini nei territori colpiti dal sisma.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
art. 1, comma 363, l. n. 266 del 2005
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
art. 2, comma 109, l. n. 244 del 2007
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
art. 6, comma 4-bis e 4-ter, d.l. n. 185 del 2008
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011
Ricompreso nella decisione UE tra le misure di aiuto di Stato esaminate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado su un capo della decisione non impugnato dall’altra parte non può ottenere in appello un risultato più favorevole su quel capo se non mediante appello incidentale o specifica riproposizione della domanda; diversamente il giudice di appello viola il giudicato interno e il divieto di ultrapetizione.
- L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra un error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; la qualificazione formale del motivo da parte del ricorrente non impedisce l’esame della censura se dal contenuto emerge chiaramente il vizio processuale.
- Quando una misura fiscale nazionale rientra nel perimetro di una decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificarne d’ufficio la compatibilità con il diritto UE e, se necessario, disapplicare la normativa interna incompatibile, trattandosi di jus superveniens vincolante.
- Le agevolazioni fiscali collegate a sospensioni o rateizzazioni per calamità naturali, se incidono su imprese che esercitano attività economica, vanno scrutinare anche alla luce della disciplina de minimis e degli altri regimi di aiuto approvati; se la soglia di irrilevanza è superata, il beneficio non può essere riconosciuto.
- L’accertamento sulla decadenza e sulla validità formale di una cartella, se coperto da giudicato interno per mancata impugnazione, non può essere rimesso in discussione dal giudice di secondo grado su iniziativa della sola parte appellante che non abbia esteso validamente il thema decidendum.
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