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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37676/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione ha rettificato la rendita attribuita a un parco eolico classificato in categoria catastale D. La società aveva presentato Docfa, chiedendo di escludere dal calcolo della rendita il valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, in combinato disposto con il regolamento catastale (DM 28/1998, art. 2), con l'art. 4 RDL 652/1939 e con l'art. 812 c.c. Secondo la ricorrente, la torre eolica doveva essere qualificata come componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, come tale, esclusa dalla stima catastale in quanto bene strumentale non rilevante ai fini della rendita. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Campania e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, per procedere al ricalcolo della rendita catastale escludendo il valore delle torri eoliche e per regolare anche le spese del giudizio. La decisione si fonda sull'orientamento già consolidato secondo cui l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 sottrae dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dal loro ancoraggio al suolo o dalla loro consistenza strutturale; la torre di sostegno dell'aerogeneratore è stata ritenuta componente essenziale ma impiantistica, funzionale alla produzione di energia elettrica, e quindi esclusa dal computo della rendita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma introduce una nozione sottrattiva ai fini catastali: dalla rendita degli immobili speciali e particolari vanno esclusi i beni impiantistici funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo.

  • DM 28/1998, art. 2

    È richiamato in combinato disposto con la legge del 2015 per il criterio di stima catastale, ma la Corte valorizza la disciplina sopravvenuta che esclude gli impianti produttivi dal calcolo della rendita.

  • RDL 652/1939, art. 4

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina catastale; la Corte lo considera nel quadro normativo complessivo, prevalendo però l'interpretazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.

  • art. 812 c.c.

    È invocato per la distinzione tra beni mobili e immobili, ma la Corte afferma che, ai fini della norma catastale del 2015, la rilevanza non dipende dalla sola consistenza fisica o dalla stabilità al suolo del manufatto.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o stabilmente infissi al suolo.
  • Il criterio decisivo non è la natura fisica o la solidità del manufatto, ma la sua funzione rispetto al processo produttivo: sono tassabili gli elementi che caratterizzano il fabbricato come bene immobiliare, non quelli che caratterizzano il processo produttivo svolto al suo interno.
  • In tema di impianti eolici, la torre di sostegno dell'aerogeneratore è componente essenziale dell'impianto ma, essendo funzionale alla produzione di energia elettrica, va esclusa dal computo della rendita catastale secondo la disciplina introdotta dalla L. 208/2015.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'accoglimento del motivo sulla corretta inclusione o esclusione di componenti impiantistiche comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per il ricalcolo della rendita e la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

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