Sentenza n. 156/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - alla sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 268/2025, pubblicata in 29 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 268/2025, che aveva annullato il diniego o gli atti ostativi all'ampliamento dell'attività riabilitativa e imposto la riedizione del potere
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Basilicata n. 268/2025, non impugnata, con la quale erano stati annullati la determinazione regionale relativa alla verifica di compatibilità per l'ampliamento dell'attività riabilitativa e gli atti presupposti, incluso il parere sfavorevole dell'ASP, con salvezza del potere delle amministrazioni di adottare nuovi atti. In sede di esecuzione, la Regione aveva diffidato l'ASP a trasmettere la documentazione necessaria per il rilascio del parere di compatibilità e aveva precisato che il nuovo parere dovesse rispettare i vincoli derivanti dal giudicato. Dopo il deposito del ricorso, la competente Commissione tecnica dell'ASP ha espresso parere favorevole e la Regione Basilicata, con determinazione del 19 febbraio 2026, ha dichiarato la compatibilità dell'ampliamento dell'attività riabilitativa con la programmazione regionale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in ragione del ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che i nuovi provvedimenti amministrativi avessero pienamente soddisfatto la pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'ASP è stata condannata a rifondere alla ricorrente € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, poiché il ritardo nell'attuazione della sentenza era imputabile alla sua condotta. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con la Regione Basilicata. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Basilicata n. 28/2000
La disposizione costituisce la base normativa del parere di compatibilità necessario per l'ampliamento dell'attività riabilitativa; il nuovo parere doveva essere adottato nel rispetto dei vincoli derivanti dal giudicato.
art. 26 l. n. 833/1978
attività riabilitativa ex art. 26 Legge n. 833/1978
Individua il riferimento normativo dell'attività riabilitativa oggetto della richiesta di ampliamento.
art. 28 l.r. Basilicata n. 28/2000
È richiamata quale disciplina regionale di riferimento per la compatibilità dell'ampliamento con la programmazione regionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ricorre quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta atti pienamente satisfattivi della pretesa fatta valere e conformi ai vincoli derivanti dal giudicato.
- L'annullamento giurisdizionale con salvezza della riedizione del potere non impedisce all'amministrazione di adottare nuovi provvedimenti, ma impone che questi rispettino i vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
- Anche quando la sopravvenuta adozione degli atti satisfattivi determina la cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, imputandole all'amministrazione la cui condotta abbia causato il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 747/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 53/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →